Le notifiche delle cartelle esattoriali via posta


Sembrava che ci fosse stata una definitiva conclusione della diatriba interpretativa e invece sul punto vi è ancora incertezza
Le notifiche delle cartelle esattoriali via posta
Sulla questione della efficacia delle notifiche delle cartelle esattoriali a mezzo del servizio postale, sembrava che ci fosse stata una definitiva conclusione della diatriba interpretativa tra giudici di merito e Suprema Corte essendo, da ultimo, intervenuta anche una ordinanza della Corte , in data 08/11/2013 n. 25128, con la quale veniva riaffermato il seguente principio: " è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altri adempimenti a opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente".
Tuttavia sul punto vi è ancora una notevole incertezza tant'è che alcuni tribunali e commissioni tributarie, anche successivamente a tale ordinanza, si esprimono ancora in contrasto con questa interpretazione.
Diversi autori hanno già, in passato, espresso il loro indirizzo interpretativo sulla questione, talvolta in adesione alle tesi contrarie, (si cfr A. Sacrestano, La notifica di Equitalia a mezzo posta si deve considerare come inesistente, in Guida Normativa, n. 11, dicembre 2009) talaltre conformandosi al principio statuito dalla Suprema Corte, ma, stante la attualità del dibattito, appare utile riprendere le argomentazioni lasciando, a chi legge, piena libertà di valutare quale possa essere quella più aderente al dettato normativo.
E' indispensabile, preliminarmente, precisare che l'argomento in questione è limitato alla problematica della riscossione dei tributi.
Tale precisazione si impone in quanto, con la modifica delle modalità di riscossione dei debiti contributivi recata dall'art 30 del D.L. 78/2010 come convertito nella L. 122/2010, vi è una espressa indicazione della possibilità residuale dell'Inps di notificare direttamente gli avvisi di addebito con efficacia di cartella esattoriale, oltre che per pec anche a mezzo del servizio postale, ferma restando l'altra possibilità di utilizzo dei messi comunali o degli agenti di polizia municipale, previa convenzione.
Per avere una corretta delimitazione dell'ambito della problematica, è necessario individuare la norma di riferimento.
Nel caso di specie essa è costituita dall’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 "Notificazione della cartella di pagamento".
La norma stabilisce: Art. 26. Notificazione della cartella di pagamento
La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune.
L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto ; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La Corte costituzionale, con sentenza del 24 ottobre - 7 novembre 2007, n. 366 (in G.U. 1a s.s. 14/11/2007, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano".

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 novembre 2012, n. 258 (in G.U. 1a s.s. 28/11/2012, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella
parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalita' stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziche' «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalita' stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600»".

Questa è la stesura finale ed attuale della norma di legge ma, ai fini di una più cogente interpretazione, è utile soffermarsi sulle modificazioni intervenute, relativamente ai soggetti ed alle modalità .
Sino al 30 giugno 1999 , venivano individuati, quali soggetti deputati alle notifiche , i messi notificatori delle esattorie, gli ufficiali giudiziari ovvero, laddove il comune fosse esterno alla sede della pretura , i messi comunali ed i messi della conciliazione. Nella ipotesi di notifica in comune non ricompreso nel circondario esattoriale, la notifica avveniva previa delegazione dell'esattore emittente , riservando al solo esattore la possibilità di effettuarla mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento .
Successivamente e sino all’8 giugno 2001, con le modifiche introdotte dall’art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 veniva previsto che la cartella fosse notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica poteva essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
In tale nuova formulazione , confermandosi la possibilità di notifica a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento , scompariva però l'indicazione specifica della attribuzione di tale particolare facoltà all'esattore.
Con una nuova modifica, dal 9 giugno 2001 e sino al 30 maggio 2010, a seguito di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001, ferma restando la individuazione dei soggetti autorizzati alla notificazione come previsti nella precedente formulazione, venivano ricompresi tra i soggetti abilitati alla ricezione, anche il portiere dello stabile ove era situata l'abitazione o l'ufficio o l'azienda .
Ciò che si evidenzia in tali successioni, secondo autorevoli pareri, è che la scomparsa della specifica previsione, a far data dal 01/07/1999, in capo all'esattore , di poter effettuare le notificazioni a mezzo posta, possibilità questa invece prevista dalle norme del codice di procedura civile per gli altri soggetti,escludeva l'esattore stesso dai soggetti abilitati alla diversa e speciale modalità . Ciò in quanto il richiamo alla possibilità di invio della cartella a mezzo posta non può che essere riferito ai soggetti individuati nella norma medesima.
Orbene ciò che si appalesa è una confusione tra agente della riscossione ed ufficiale della riscossione, mentre le figure sono giuridicamente ben distinte, essendo il secondo soggetto diverso ed individuato dal primo sulla base del possesso di particolari requisiti ( ad esempio aver conseguito l'abilitazione a seguito di esami), essendo chiamati a svolgere, nell’ambito proprio, le funzioni demandate dall’ordinamento giuridico agli ufficiali giudiziari.
Sulla funzione degli ufficiali della riscossione si rimanda a quanto previsto dal DPR 29.9.1973. n. 602 , dal decreto legislativo 13.4.1999, n. 112, dal DPR n. 402/2000, dal D.L.203/2005 (convertito nella L. 248/2005),dal D.L. 70/2011 ( convertito nella L.106/2011) e s.m.i., nonchè dall’art. 42 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112.
Sulla base di tale interpretazione, gli effetti di tale modalità di notifica non potranno che essere quelli della inesistenza della notifica e non la semplice nullità, suscettibile quest'ultima di sanatoria mediante la costituzione in giudizio del ricorrente, della cartella di pagamento, con tutte le conseguenza ad essa inesistenza connesse.
Si dava cenno, in prologo, del principio statuito dalla S.C. che, tuttavia, anche a parere di chi scrive, attiene unicamente alla parte conclusiva del procedimento di notificazione , non rinvenendosi nella massima l'aspetto più significativo della problematica, ovvero la statuizione circa l'integrazione ( non specificatamente prevista dalla norma) tra i soggetti abilitati alla notificazione , quale che sia la modalità scelta - direttamente o a mezzo posta- dell'agente della riscossione.
Sul punto, infatti, i giudici di merito continuano a formulare pronunce che disattendono questo indirizzo.
Di recente è infatti intervenuta la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che, con la sentenza n. 10 del 21 gennaio2014, ha nuovamente ribadito il diverso orientamento rispetto alla Cassazione
Sostiene la CTP che all’esattore è infatti consentito notificare gli atti di competenza unicamente utilizzando gli intermediari indicati dalla legge: ufficiali di riscossione, soggetti abilitati dal concessionario, messi comunali, agenti di polizia giudiziaria oppure, oggi, anche a mezzo PEC
Qui lo stralcio della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso
"... può a questo punto, essere esaminato il problema della notificazione a mezzo posta della cartella e degli altri provvedimenti da parte del concessionario della riscossione. Per la notificazione degli atti del procedimento amministrativo tributario, e segnatamente per la notifica a mezzo della posta, I’art.14, della L. 20/11/1982 n.890, al primo comma espressamente dispone che: "La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt.26, 45 e seguenti del DPR 29/9/1973 n.602, e 60 del DPR 29/9/1973 n.600, nonché le altre modalità previste dalle singole leggi di imposta.
L’art.26 DPR 602/73 che, secondo il disposto dell’art. 14 cit., è l’unica fonte legislativa in materia di notificazione delle cartelle di pagamento e degli altri atti di competenza dell’Agente della riscossione, onde costituisce norma speciale, al primo comma dispone che: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero. previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso. la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda".
Orbene non sembra possa sussistere dubbio sul fatto che il secondo periodo della citata disposizione non sia altro che la prosecuzione del primo, nel senso che la prima parte concerne il soggetto che è abilitato dalla legge ad eseguire la notifica, mentre la seconda parte, ferma restante la necessità del soggetto abilitato, dispone in ordine alla modalità con cui può essere eseguita la notifica, chiarendo che essa notifica può essere effettuata, oltre che direttamente ad opera dei soggetti abilitati (indicati nella prima parte della disposizione), anche col mezzo della posta, ma pur sempre ad opera dei predetti soggetti abilitati.
La detta interpretazione sistematica trova conforto in due considerazioni, ovvero l’esame storico della disposizione di cui all’art.26 cit. e la interpretazione, letterale e logica (ex art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale), dell’art. 14. I comma. L. n.890 del 20/11/1982 (che disciplina la notifica a mezzo del servizio postale).
Infatti, prima che subisse modifica ad opera dell’art. 12, comma I, D.lgs.n.46 del 26 febbraio 1999, nel primo comma dell’art.26 cit. dopo le parole "La notifica può essere eseguita anche mediante invio seguivano le testuali parole ‘ da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento... "
Con la modifica predetta le parole da parte dell’esattore furono soppresse, il che è chiara manifestazione della volontà del legislatore di limitare la notifica a mezzo della posta solo ai soggetti abilitati alla notificazione espressamente indicati in precedenza dalla disposizione, con evidente esclusione della possibilità che la notifica sia effettuata direttamente dall’Agente della Riscossione. Sul punto è appena il caso di rilevare che non ha alcuna giuridica consistenza l’obiezione (che pure è stata fatta) secondo la quale il termine esattore fu eliminato perché già sostituito da quello di concessionario della riscossione (oggi sostituito dal termine Agente della Riscossione) poiché nella stessa disposizione di cui all’art.26 cit. il legislatore adopera tranquillamente il nuovo termine concessionario sia nel primo comma ("...previa eventuale convenzione tra comune e concessionario") che nel comma quarto ("Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento... "). onde deve necessariamente ritenersi che se avesse inteso conservare il potere di notifica diretta da parte del concessionario della riscossione non avrebbe avuto remore nel l’affermarlo espressamente.
Del resto l’ultimo comma del predetto art.26 è tassativo nell’affermare che "Per quanto non regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art.60 del predetto decreto" ovvero dell’art.60 DPR 600/73 che, rinviando agli artt.137 e segg. c.p.c. (con alcune esclusioni) richiama anche l’art. 149 c.p.c. che prevede che la notificazione a mezzo del servizio postale è fatta dall’ufficiale giudiziario (oltre che dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati) ma giammai senza l’intermediazione di costoro.
Ulteriore argomento, a comprova della volontà del legislatore di non consentire all’Agente della riscossione la notifica diretta a mezzo della posta, si rinviene anche nella formulazione dell’art.14 L.890/1982 cit. che ha espressamente disposto che "la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari ", in tal modo riservando la possibilità di notifica diretta (con esclusione dell’intermediazione dei soggetti abilitati per legge ai quali la notifica è demandata solo in caso di impossibilità di notifica diretta) agli Uffici che esercitano la potestà impositiva, con chiara esclusione degli Agenti della riscossione che sono preposti solo alla fase riscossiva.
Anche nel disciplinare il processo tributario il legislatore, quando ha voluto autorizzare la notificazione degli atti senza l’intermediazione dell’organo specificamente abilitato dalla legge ad effettuare le notifiche si è premurato di indicarlo espressamente come si evince dall’art.16 del D.lgs. n.546/92 dove nel secondo comma è formulata la regola generale secondo la quale "Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile... " prevedendosi poi al secondo comma che "le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento... ".
E non sembra superfluo sul punto rilevare che ogni qualvolta il legislatore ha voluto autorizzare la notifica diretta ad opera del soggetto interessato ha usato l’avverbio direttamente.
Insomma torna alla mente il vecchio, ma sempre valido, brocardo ubi lex voluti dixit, ubi noluit tacuit, che nella specie è addirittura confortato dalla constatazione che vi è stata abrogazione della disposizione che anteriormente all’anno 1999 abilitava l’A.d.R., all’epoca esattore, alla notifica diretta della cartella di pagamento.
Sussiste, infine, un ulteriore argomento che depone per l’esclusione della possibilità per l’Agente della riscossione di notificare direttamente a mezzo posta gli atti di sua competenza.
Come è ben noto, e come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità "In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell’art.4, terzo comma della legge 20 novembre 1982 n.890, il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l’identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l’avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario al!’agente postate, ai sensi dell’art.1 della legge 890 cit.. gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall’art.2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza: pertanto. il destinatario che intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non avere ricevuto l’atto ed in particolare di non avere mai apposto la propria firma sull’avviso, ha l’onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o negligenza dell’agente postale" (Cass. 11708/2011).
Della particolare efficacia probatoria dell’avviso di ricevimento, contestabile solo a mezzo della querela di falso, è convinta la stessa resistente Equitalia (che richiama la sentenza della SC 11708/2011 cit.) onde trattasi di argomento pacifico in causa.
Ma a questo punto, affermato, come si è detto, il principio che la natura di atto pubblico, e quindi la particolare fede privilegiata di cui gode l’avviso di ricevimento della raccomandata, deriva dalla attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario (pubblico ufficiale) all’agente postale (che non è di certo un pubblico ufficiale, ma solo il dipendente di una società privata), consegue che allorquando, come nella specie, non vi è l’intermediazione del pubblico ufficiale designato dalla legge ad effettuare, anche con il mezzo della posta, la notificazione, che è invece effettuata direttamente dall’Equitalia (che, per le considerazioni in precedenza svolte non risulta abilitata dalla legge ad effettuare la notifica direttamente) l’avviso di ricevimento non riveste alcuna forza certificatoria e non prova che la notifica sia avvenuta come prescritto dalla legge.
Conclusivamente è possibile affermare che, per i provvedimenti emessi in esito al procedimento amministrativo tributario, escluso l’unico caso previsto dalla legge di notifica diretta col mezzo della posta da parte dell’Ufficio impositore. per gli atti di competenza dell’Agente della riscossione la previsione di notifica a mezzo posta raccomandata a.r. di cui all’art.26 DPR 602/73 va intesa unicamente come modalità esecutiva della notificazione sempre affidata all’organo preposto dalla legge alla notificazione (messo notificatore nominato dal Concessionario della Riscossione ex art.45 D.lgs.112/99 oppure messo comunale o agente della polizia municipale), e tanto in perfetta sintonia con il disposto di cui all’art.60 DPR 600/73 che espressamente richiama la norme del codice di procedura civile (artt.137 e segg. ) che disciplinano la notificazione come atto proprio ed esclusivo dell’ufficiale giudiziario, anche quando si avvale del servizio postale.
E’ appena il caso. poi. di rilevare che non appare consistente, al fine di inficiare la ritenuta inesistenza del potere di notificazione diretta da parte dell’A.d.R. il rilievo che, essendo il potere di notifica a mezzo della posta già previsto in via generale per gli organi della notificazione, la previsione di notifica a mezzo raccomandata contenuta nell’art.26 cit.. a volerla riferire (come si è affermato) agli agenti abilitati per la notifica, dovrebbe ritenersi del tutto inutile ed ultronea. Sul punto deve rilevarsi che l’art.26 cit. è norma chiaramente speciale rispetto alla normativa generale in tema di notifiche degli atti tributari, come si desume anche dal testuale disposto dell’art. 14 L. n.890/1982 che, dopo avere disposto che "la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente...può eseguirsi a mezzo della posta... a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge " dispone che "sono fatti i salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e segg del DPR 602 del 29/9/1973 e l’art.60 del DPR 600 del 20/9/1973, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta ".
E’ di tutta evidenza che con la formulazione dell’art. 14 predetto il legislatore, dopo avere dettato la regola generale per la notificazione degli atti tributari, si è preoccupato di salvaguardare (fatti salvi i disposti) le norme speciali espressamente richiamate, tra le quali appunto l’art.26 DDPR 633/72 che disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento e degli altri atti di competenza dell’A.d.R. anche relativamente ai soggetti abilitati (indicandone quattro ben definite categorie), dettando disposizioni diverse da quelle previste per la notificazione in generale degli atti tributari, anche con riferimento alla notifica a mezzo del servizio postale.
Del resto ulteriore conferma alla tesi della esclusione del potere dell’A.d.R. di notificare a mezzo posta si rinviene anche nella formulazione del comma 1 bis dell’art.26 (aggiunto dall’art.38, comma 4 D.L. n.78/2010) che testualmente dispone che " La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita con le modalità di cui al DPR 11 febbraio 2005 n.68, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili anche in via telematica dagli agenti della riscossione. Non si applica l’art. 149 bis cpc
La disposizione è ulteriore (e recente) conferma che ancora oggi il legislatore (che certo non ignora il costante prevalente indirizzo della giurisprudenza di merito sulla questione) ribadisce per l’Agente della Riscossione il divieto di notificare col mezzo della posta. Infatti dal predetto secondo comma dell’art.26 si evince chiaramente che l’unica forma di notifica diretta consentita all’AdR è quella effettuata con la PEC (l’indirizzo è consultabile dagli agenti della riscossione e non dai soggetti abilitati alla notifica: ufficiali della riscossione etc.), mentre è esclusa la notifica ex art. 149 bis c.p.c.. ovvero la notifica a mezzo posta elettronica effettuata non direttamente dall’AdR con la PEC, ma mediante consegna all’organo della notificazione del documento da notificare: la detta esclusione non troverebbe giustificazione se fosse consentito all’AdR la notifica diretta a mezzo di raccomandata postale che. come è noto, è equiparata alla notifica a mezzo PEC. Sì che oggi è possibile affermare che l’unica forma di notifica diretta da parte degli A.d.R. per gli atti di sua competenza è quella a mezzo PEC (con la quale esso AdR non consegna ad altri l’atto da notificare), e tanto si evince anche dalla espressa indicazione dell’A.d.R. quale soggetto abilitato alla consultazione, anche in via telematica, degli elenchi previsti dalla legge per i titolari di PEC, senza che vi sia invece alcun riferimento alle quattro categorie di soggetti abilitati alla notifica a mezzo posta indicati nel primo comma dell’art.26 cit.
Consegue che. esclusa la sola notifica a mezzo PEC, in caso di notifica eseguita direttamente dall’Agente della riscossione, per qualsivoglia atto che rientri nella sua competenza (ovvero, oltre che la cartella di pagamento, anche per le iscrizioni di ipoteche, gli avvisi di pagamento, i fermi amministrativi, sequestri etc.), la notifica dovrà essere ritenuta del tutto inesistente, ovvero non sanabile, poiché la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c. (a volerla ritenere applicabile agli atti diversi da quelli processuali) potrebbe eventualmente riferirsi ad una cartella con relata di notifica viziata, ma pur sempre notificata da un soggetto abilitato dalla legge.
Giova ricordare, in proposito, che l’inesistenza giuridica della notificazione (che ricorre quando essa, come nella specie, è effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, tale, cioè da non consentirne l’assunzione nel tipico atto di notificazione delineato dal legislatore) rende il provvedimento, al quale ha riferimento, completamente privo di effetti giuridici nei confronti del contribuente e del tutto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, sanatoria che è prevista solo per le nullità (Cass. Sez. trib. n.24442/2008) e segnatamente, per quanto concerne la notificazione, dall’art.160 c.p.c.. ovvero se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data.
Non sembra superfluo, inoltre, precisare che la disposizione di cui all’art.26 cit. ( ovvero il divieto di notifica diretta da parte dell’Agente della riscossione) si applica a tutti gli atti del procedimento di espropriazione forzata, come espressamente previsto dall’art.49 DPR n.602/73 che rinvia, per la notifica degli atti, alle "modalità previste dall’art.26.
In proposito non può omettersi, tuttavia, di rilevare che la resistente Equitalia ha indicato alcune sentenze di merito e di legittimità con le quali è stata ritenuta perfettamente valida la notifica di cartella di pagamento effettuata direttamente dell’Agente della riscossione a mezzo del servizio postale.
Questo Collegio non ignora le precedenti sentenze indicate e nemmeno ignora la sentenza della Cassazione n. 14327 del 19/6/2009 e l’Ordinanza della Suprema Corte n. 154948 del 26/5/2010, nonché le più recenti sentenze nn. 2288/2011, 11708/2011 e 15746/2012, nonché quella recentissima n.01091/13 depositata il 17 gennaio 2013..
Tuttavia, quanto alle sentenze questa CTP osserva che esse sono contrastate da numerose sentenze di merito (v. tra le tante CTP Lecce n.909/2009, CTR Lombardia n. 141/2009, CTP Genova n. 125/2008 e, più di recente, CTP Lecce n.533 del 29/12/2010, presidente del collegio giudicante di quest’ultima il presidente Plenteda che è anche Presidente della Sezione Tributaria della Cassazione), sentenze che hanno espressamente ritenuto affetta da nullità assoluta ed insanabile la cartella notificata da parte dell’Agente della Riscossione direttamente col mezzo della posta senza l’intermediazione di un soggetto abilitato alla notificazione, notificazione quindi da ritenere inesistente giuridicamente. A detti convergenti insegnamenti si è già adeguata questa stessa CTP con varie sentenze (la prima sentenza n. 104/11 del 19/5/2011).
Quanto alle decisioni della Suprema Corte, si osserva che la sentenza n. 14327 del 19/6/2009 risulta emessa in relazione ad un caso in cui era (o comunque venne ritenuta) ancora vigente la vecchia formulazione dell’art.26 DPR 602/73 (precisamente richiamata nella stessa sentenza) che prevedeva espressamente la notifica a mezzo posta della cartella direttamente ad opera (si noti bene!) dell’esattore, previsione, come si è già detto, eliminata con provvedimento di legge nell’anno 1999. Quanto, poi, all’ordinanza della S.C. n. 15498 del 26/5/2010 si osserva che nella stessa (pur essendo stato posto alla Corte il quesito in ordine alla validità della notifica diretta ad opera dell’Agente della Riscossione) si fa riferimento solo alla inesistenza della relata di notifica precisandosi che per il caso di notifica col mezzo della posta non è richiesta (evidentemente ai fini della prova) la relata di notifica poiché la prova dell’avvenuta notifica è data dall’avviso di ricevimento della raccomandata, e che l’eventuale nullità della notifica (evidentemente per omissione della relata) deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo dalla proposizione di tempestiva opposizione, pur dopo la precisazione che "...l’inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l’attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa
Come è evidente, sia pure nella stringata motivazione dovuta alla natura del provvedimento in cui è contenuta (ordinanza), la Suprema Corte, pure ammettendo la sanatoria della mancanza di relata di notifica (sanatoria che questa Commissione non ha escluso in via generale), essa stessa non ha dubbi nell’affermare la inesistenza e non sanabilità di quella attività che esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, e non si vede come non possa essere qualificata tale una attività di notificazione effettuata da un soggetto che non sia a ciò legittimato da alcuna legge, come si è dimostrato in precedenza.
E’ appena il caso, poi. di rilevare che nulla aggiunge, alla contrastata tesi della validità della notifica eseguita con la posta direttamente dall’Agente della Riscossione, la pure prospettata argomentazione secondo la quale il penultimo comma dell’art.26 DPR 602/73 fa obbligo al concessionario, in caso di notifica col mezzo della posta, di conservare l’avviso di ricevimento della raccomandata che costituisce prova della avvenuta notifica della cartella. E’ infatti fin troppo evidente che, nell’ipotesi che il soggetto (abilitato dalla legge) abbia effettuato la notifica utilizzando il servizio postale, la prova dell’avvenuta notifica non può di certo essere costituita dalla relazione di notifica (dalla quale potrebbe risultare solo che il plico è stato consegnato alla posta), ma unicamente dall’avviso della raccomandata recante la firma di ricezione del destinatario, avviso la cui omessa produzione comporta non già la nullità, ma la inesistenza della notificazione ( Cass. Sez. trib. 17066/2009). Quanto alla sentenza della S.C. n.2288/2011, è pur vero che in essa si afferma che "l’art. 26 DPR 602/73 prevede che la notificazione, da parte dell’esattore, possa essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento " ma, a parte il fatto che essa sentenza fu emessa in relazione ad una cartella relativa ad IRPEF 1995/1997, onde, anche per il testuale riferimento al termine "esattore" (già sostituito dal termine concessionario della riscossione e successivamente da quello di Agente della riscossione), non può escludersi che abbia riferimento alla legislazione ante riforma del 1999, non può non rilevarsi che in essa sentenza era da risolvere non già il quesito della possibilità di notifica diretta da parte del Agente della riscossione, bensì quello della mancanza di relata che, come è ben noto, è sostituita dall’avviso di ricevimento della raccomandata in caso di notifica a mezzo posta. E tanto non senza comunque rilevare che nella sentenza non si parla di notifica diretta da parte dell’esattore, onde nemmeno può escludersi che in essa il giudicante abbia sottinteso che la notifica fosse avvenuta per il tramite di uno dei soggetti qualificati, anche perché diversamente non si saprebbe che valore attribuire all’avviso di ricevimento (non certo quello di atto pubblico, per quanto in precedenza detto).
Anche nella sentenza n.11708/2011 (già in precedenza indicata) si afferma che l’art.26 cit. prevede che la notifica della cartella possa realizzarsi con varie modalità "e cosi tra l’altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della Polizia municipale...)ma direttamente ad opera del concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento... ". Trattasi tuttavia di affermazione fatta incidentalmente poiché nella specie la S.C. era stata solo investita della questione relativa alla validità o meno della notifica per la omessa identificazione del destinatario a causa della non intelligibilità della firma dello stesso sull’avviso di ricevimento. La questione veniva risolta dal giudicante nel senso della piena validità della notifica assumendosi che la attestazione dell’agente postale fa fede fino a querela di falso poiché l’avviso "riveste la qualità di atto pubblico...riguardando un’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale". In proposito non può farsi a meno di rilevare che l’ultima affermazione della S.C. si pone in insanabile contrasto con quanto in precedenza da essa stessa affermato circa la possibilità di notifica diretta da parte del concessionario (??) senza la intermediazione del pubblico ufficiale indicato dalla legge.
Relativamente, infine, alle sentenza della S.C. n.15746 del 19/9/2012 e n.01091/13 depositata in data 17/01/2013 nonché la recentissima ordinanza n.25128/2013 (depositata in data 08/1112013) si osserva che entrambe, risolvendo la prospettata questione circa la identificabilità del destinatario della raccomandata, si limitano a riportare, quasi testualmente, le affermazioni contenute nella precedente predetta sentenza n. 11708/2011.
Può quindi affermarsi che sino ad oggi la Suprema Corte non ha mai direttamente affrontato e risolto con una qualche motivazione la questione (sulla quale vi è contrasto tra i giudici di merito) della legittimazione dell’Agente della Riscossione per la notifica diretta con il mezzo della posta degli atti di sua competenza dopo l’entrata in vigore (01/7/1999) del D.lgs n.46/1999 che, come si è già detto, eliminò dall’art.26, I comma del DPR 602/73, dopo le parole mediante invio, l’inciso da parte dell’esattore.
Come è infatti chiaramente desumibile dalla lettura delle sentenze sopra indicate, la S.C. si è limitata ad affermazioni apodittiche ed indimostrate circa la possibilità di notifica diretta da parte dell’A.d.R., anche perché il problema giuridico che le era stato sottoposto concerneva unicamente la validità dell’avviso di ricevimento della notificazione effettuata con la posta, problema da essa risolto, come si è visto, attribuendo al predetto avviso la natura di atto pubblico facente fede fino a querela di falso, e tanto in base al presupposto che la notifica fosse stata effettuata dall’organo previsto dalla legge (ovvero non dall‘esattore) come espressamente indicato nella sentenza 11708/2011 richiamata nelle successive sentenze.
Conclusivamente questo giudicante ritiene che la omessa intermediazione di uno dei soggetti abilitati dalla legge (ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge o, previa eventuale convenzione tra Comune e Concessionario, messi comunali o agenti della polizia municipale) ad effettuare la notifica col mezzo della raccomandata postale della cartella di pagamento, o di qualsiasi altro atto di competenza dell’Agente della Riscossione, configuri un’ipotesi di giuridica inesistenza della notificazione che inficia, per assoluta nullità derivata, la cartella di pagamento, attesa la natura recettizia della stessa, con impossibilità, trattandosi di inesistenza, di configurare alcun tipo di sanatoria.
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Come già detto, la Suprema Corte di Cassazione non ha compiutamente affrontato l’eccezione dell’inesistenza della notifica per posta diretta perché effettuata da un soggetto non abilitato dalla legge. Ciò lo si evince dalla lettura di alcune sentenze, nelle quali la causa petendi e il petitum sono solo la mancata relata di notificazione.
Sentenza n. 14327 del 19 giugno 2009.
"In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l’art. 26 del D.P.R. 602/1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione".
Sentenza n. 2288 del 31 gennaio 2011.
"Laddove la cartella di pagamento sia notifica a mezzo della raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 D.P.R. 602/1973, la notifica si ha per eseguita al momento della data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario non risultando necessaria la redazione della relazione di notificazione".
In questi casi , la questione affrontata verteva comunque in ipotesi di normativa previgente.
Ordinanza n. 15948, 6 luglio 2010.
"Non ha rilievo la mancata redazione della relata, in quanto non prevista dalla legge per siffatta modalità di notifica della cartella, come implicitamente confermato dal disposto del penultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973".
In questo caso la questione affrontata solo per l'aspetto della relazione di notifica.
Vi sono poi alcuni provvedimenti che sembrano porsi in contrasto con l'interpretazione sin qui sostenuta.
Sentenza n. 11708 del 27 maggio 2011; 15746 del 19 settembre 2012 ; 1091 del 17 gennaio 2013
in tali pronunce si sostiene , richiamando L’art. 26 D.P.R. 602/1973, che circa la notifica della cartella esattoriale essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l'altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale. .. ), ma direttamente ad opera del Concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".

Tuttavia in nessuna di queste sentenze si fa cenno alla diversa formulazione della norma come intervenuta nel tempo così che non sembra possano costituire valido precedente per il caso in questione.

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di Roberto Tempesta

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