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La libertà sull'iniziativa economica privata vessata dagli enti impositori


La libertà sull’iniziativa economica privata ex art. 41 della Costituzione e la vessazione da parte degli uffici impositori
La libertà sull'iniziativa economica privata vessata dagli enti impositori

Nel corso degli anni, si è sempre più sviluppata l’economia privata che è risultata essere, nel tempo, un settore peculiare e trainante della società imprenditoriale.

Non a caso nella nostra Costituzione è cristallizzato il principio dello svolgimento della libera economia privata (ex art. 41 Cost.)[1].

A livello comunitario, poi, è utile richiamare l’attenzione sull’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la quale fa riferimento al concetto di “libertà d’impresa” che, tra l’altro, è uno degli obiettivi perseguiti dalle politiche comunitarie con la finalità di costruire un mercato interno secondo i criteri di stampo segnatamente liberisti (si confrontino a tal proposito gli artt. 26 e ss. del TFUE; 101 ss. TFUE e 107 ss. TFUE).

Detto ciò, pare che negli ultimi tempi, le Agenzie Fiscali tendano ad invadere e disconoscere di fatto i principi sopra riportati con accertamenti nei confronti di imprenditori motivando spesso l’accertamento stesso, sull’indetraibilità dei costi, sulla base della genericità della descrizione sul documento fiscale che, secondo l’Agenzia, non ne consentirebbe l’inerenza, la certezza, la determinabilità e la competenza del costo detratto dall’azienda.

Tale atteggiamento operativo delle Agenzie è talmente incisivo, soprattutto a sponsorizzazioni e spese pubblicitarie, da porre veri e propri veti e/o censure, tacciando il costo dell’azienda, se va bene come spesa di rappresentanza o addirittura non riconoscendone l’inerenza e quindi, recuperando in maniera parziale o totale quanto detratto dal contribuente.

A tal proposito, ultimamente, la Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, attesa la libertà imprenditoriale cristallizzata dalla nostra Carta Costituzione e dal codice civile, ha chiarito e puntualizzato che l’Agenzia non può contestare il comportamento imprenditoriale/commerciale di un soggetto aziendale, in quanto la conduzione di impresa spetta all’imprenditore poiché sua esclusiva competenza, così come è suo esclusivo interesse e libertà di programmare l’attività che dirige. Tutto ciò garantito da principi costituzionalmente garantiti.

Quindi, nonostante la documentazione fornita all’Agenzia che spesso, risulta essere copiosa e particolareggiata, a fortiori, la stessa Amministrazione finanziaria non può presumere, ipotizzare né tantomeno sindacare la scelta di politica economica di un imprenditore, sulla necessità del sostenimento dei costi aziendali con il fine di migliorare la qualità della propria attività aziendale. Ciò, è quanto statuito, per l’appunto, dalla sentenza della CTR Emilia Romagna – Sezione XII – sent. 1543 del 05 luglio 2019.

Infatti, dalla sentenza testé citata, risulta che l’Agenzia, tra l’altro, non contesta la documentazione ma l’inerenza di costi ritenendo che non erano, tra l’altro, sufficientemente documentati nonostante il contribuente, in sede di controllo, abbia fornito tutta la documentazione richiesta e necessaria a giustificarli e giustificare il proprio comportamento. Oltre che in sede processuale, i detti costi sono risultati per i giudici prodromici per l’attività d’impresa.

Per tale motivo, la CTR Bologna, ha riformato integralmente la sentenza impugnata dal contribuente, annullando l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia.

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[1] La prima parte del primo comma dell’art. 41 Cost. enuclea: “L’iniziativa economica privata è libera”.

 

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