IVA Sponsorizzazioni e spese pubblicità

La distinzione fra spese di rappresentanza e spese di pubblicità rappresenta un tema critico della fiscalità d’impresa, tenuto conto che questi oneri aziendali sono soggetti a un trattamento fiscale differenziato dal punto di vista sia delle imposte dirette che dell’IVA.
Per quanto riguarda quest’ultima, in particolare, l’art. 19-bis1 comma 1 lett. h) del DPR 633/72 prevede l’indetraibilità dell’imposta assolta sulle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, salvo quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Tale soglia individua, dunque, cessioni di modico valore poste in essere nell’ordinario esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2001, § 2.3.6).
Il trattamento tributario peculiare delle spese di rappresentanza si giustifica perché le stesse “si prestano a realizzare, di solito, manovre elusive potendo facilmente mascherare elargizioni a titolo di mera liberalità, assegnazioni di beni ai soci ed autoconsumo in genere” (R.M. n. 137/2000).
Come anticipato, per espressa previsione normativa, i criteri di qualificazione delle spese di rappresentanza valevoli per l’IVA sono quelli previsti ai fini delle imposte dirette. Di conseguenza, occorre considerare il DM 19 novembre 2008 secondo cui costituiscono spese di rappresentanza, in particolare:
- “le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa”;
- “le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose”;
- “le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa”;
- “le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa”;
- “ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati”.
Non costituiscono spese di rappresentanza, fra l’altro, “le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa” (art. 1 comma 5 del DM 19 novembre 2008).
Come precisato dalla prassi amministrativa, quando una determinata spesa è qualificata come “di rappresentanza”, ai sensi della disciplina in esame, la detraibilità dell’IVA è preclusa, a prescindere dal fatto che, ai fini della determinazione del reddito, la deducibilità della medesima sia in tutto o in parte consentita (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 8).
Con riguardo all’IVA assolta sulle spese di pubblicità e propaganda non sono previsti, invece, particolari limiti di detraibilità, a condizione che sia soddisfatto il principio generale di inerenza.
Secondo la giurisprudenza unionale, in particolare, il diritto alla detrazione su tali spese deve essere riconosciuto a condizione che le prestazioni ricevute siano destinate all’effettuazione di operazioni soggette a imposta e che vi sia un nesso “diretto e immediato” con una o più delle operazioni attive o con l’insieme dell’attività economica esercitata dal soggetto passivo. Non rileva che il prezzo dei citati servizi sia risultato eccessivo rispetto a un valore di riferimento fissato dall’amministrazione finanziaria (Corte di giustizia Ue causa C-334/20).
Sponsorizzazioni fra le spese di pubblicità
Le spese di sponsorizzazione appaiono da qualificare, ai fini IVA, come spese di pubblicità, ricorrendo ai medesimi criteri utilizzati nel settore delle imposte dirette. Infatti, dovrebbe ritenersi ormai superato il dibattito circa la qualificazione giuridica delle sponsorizzazioni quali spese di rappresentanza o di pubblicità, che era sorto anteriormente alla legge finanziaria 2008, prima che venisse stabilita una definizione normativa di spesa di rappresentanza (fra le tante, Cass. 12 settembre 2023 n. 26368).
Si segnala, inoltre, che, per espressa previsione di legge, il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni e gruppi sportivi scolastici che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva costituisce spesa di pubblicità, per il soggetto erogante, fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro (art. 12 comma 3 del DLgs. 36/2021
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