Insubordinazione lieve e grave del dipendente
La reazione verbale di un dipendente alle provocazioni del datore non costituisce grave inadempimento se il lavoratore adempie la sua prestazione

Con sentenza n. 2692/2015, la Corte di Cassazione ha stabilito una distinzione tra insubordinazione lieve e insubordinazione grave da parte del lavoratore. In particolare, un dipendente che si ritiene vittima di una maliziosa delazione da parte di un suo superiore e che per tale motivo utilizza nei suoi confronti parole offensive e volgari, pur senza rifiutare di svolgere la sua prestazione, potrà essere considerato responsabile di insubordinazione lieve e non di insubordinazione grave (comportamento illecito sanzionato dal contratto collettivo con il licenziamento).
Infatti, secondo i Giudici della Suprema Corte, il comportamento del lavoratore che offende il datore di lavoro in uno stato di turbamento psichico transitorio dovuto a "maliziose delazioni", è una insubordinazione lieve, che esclude la sanzione disciplinare più grave, ossia il licenziamento. Nel caso di specie la Cassazione ha confermato la pronuncia con cui la Corte d’appello di Napoli, accogliendo il reclamo ex art. 1, comma 48, l. 28 giugno 2012 n. 92, dichiarava l’illegittimità del licenziamento in tronco intimato da una ditta al dipendente per atti di grave insubordinazione (art. 10, lett. a, c.c.n.l. di categoria), consistiti nell’essersi rivolto ad un diretto superiore, che l’aveva invitato a collaborare per una serenità lavorativa nel reparto, con voce alterata e con parole offensive e volgari.
Infatti, secondo il Giudice di merito il lavoratore si era espresso con quelle modalità poichè riteneva di essere vittima di un’ingiusta delazione e perciò in stato di turbamento psichico transitorio. Tuttavia il dipendente non si era rifiutato di svolgere la prestazione lavorativa, nè era risultato inadempiente ai suoi obblighi contrattuali o aveva contestato i poteri dei superiori. Peraltro, era un dipendente in forza all'azienda dal 1981 e i suoi i suoi precedenti disciplinari non erano stati neppure menzionati nella lettera di contestazione dell’addebito. Oltretutto, la grave insubordinazione, che comportava la sanzione espulsiva, era nel contratto collettivo accostata a gravi reati accertati con sentenza definitiva, quali il furto o il danneggiamento. Ciò considerato, secondo i Giudici, fermo restando l'esistenza di un illecito disciplinare, la condotta del dipendente deve considerarsi un'insubordinazione lieve, degna di sola sanzione conservativa (art. 9 c.c.n.l.).
Infatti, secondo i Giudici della Suprema Corte, il comportamento del lavoratore che offende il datore di lavoro in uno stato di turbamento psichico transitorio dovuto a "maliziose delazioni", è una insubordinazione lieve, che esclude la sanzione disciplinare più grave, ossia il licenziamento. Nel caso di specie la Cassazione ha confermato la pronuncia con cui la Corte d’appello di Napoli, accogliendo il reclamo ex art. 1, comma 48, l. 28 giugno 2012 n. 92, dichiarava l’illegittimità del licenziamento in tronco intimato da una ditta al dipendente per atti di grave insubordinazione (art. 10, lett. a, c.c.n.l. di categoria), consistiti nell’essersi rivolto ad un diretto superiore, che l’aveva invitato a collaborare per una serenità lavorativa nel reparto, con voce alterata e con parole offensive e volgari.
Infatti, secondo il Giudice di merito il lavoratore si era espresso con quelle modalità poichè riteneva di essere vittima di un’ingiusta delazione e perciò in stato di turbamento psichico transitorio. Tuttavia il dipendente non si era rifiutato di svolgere la prestazione lavorativa, nè era risultato inadempiente ai suoi obblighi contrattuali o aveva contestato i poteri dei superiori. Peraltro, era un dipendente in forza all'azienda dal 1981 e i suoi i suoi precedenti disciplinari non erano stati neppure menzionati nella lettera di contestazione dell’addebito. Oltretutto, la grave insubordinazione, che comportava la sanzione espulsiva, era nel contratto collettivo accostata a gravi reati accertati con sentenza definitiva, quali il furto o il danneggiamento. Ciò considerato, secondo i Giudici, fermo restando l'esistenza di un illecito disciplinare, la condotta del dipendente deve considerarsi un'insubordinazione lieve, degna di sola sanzione conservativa (art. 9 c.c.n.l.).
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