Infortuni sul lavoro e inosservanza delle misure di sicurezza

I sinistri che si verificano durante l’attività lavorativa innestano una particolare procedura che richiede specifiche competenze, anche in ambito legale.
In seguito ad incidenti “in occasione di lavoro” [1] che causano gravi inabilità – permanenti o temporanee – ovvero addirittura la morte del lavoratore, quel che occorre valutare, al fine di ottenere un indennizzo ed un risarcimento dal datore di lavoro, è (i) se vi è un rapporto (anche indiretto) di causa-effetto tra il danno subito dal lavoratore e l’evento che ha causato l’infortunio e (ii) se tale incidente fosse o meno evitabile, ad esempio attuando le misure di sicurezza previste dalla legge.
I presidi di sicurezza, infatti, sono previsti dalla legge proprio al fine di prevenire gli infortuni o, per lo meno, renderne meno gravi le conseguenze. A questo proposito, si sottolinea che nella Giurisprudenza di Legittimità “è costante il principio secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo, non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro” (Cass. Pen., Sez. IV, n. 48077 del 18/10/2017).
Il datore di lavoro, pertanto, al quale verranno addebitate le omissioni prevenzionistiche accertate in giudizio, potrà rispondere sia in sede civile con la corresponsione di un risarcimento adeguato al danno subito a favore del lavoratore, sia in sede penale, poiché titolare della posizione di garanzia e soggetto imputabile in forza della responsabilità colposa per l’evento.
Si ricorda altresì che il risarcimento del danno biologico patito dal lavoratore, nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, è stato inserito nel sistema assicurativo previdenziale ad opera del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, che si innesta nell’impianto del Testo Unico contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. N.1124/65). Il danno biologico, quindi, così come era voce di danno comune in diritto civile, lo diventa anche in ambito assicurativo previdenziale, eliminando la previa disparità esistente tra la disciplina dei fatti illeciti ed il settore delle assicurazioni sociali.
Nello specifico della quantificazione, il Decreto Legislativo ha modificato il sistema Inail previgente, ampliando le categorie di lavoratori assicurati, prevedendo delle tabelle in base alle quali determinare gli indennizzi corrisposti dall’Inail – sostanzialmente ispirate a quelle utilizzate dai Tribunali in ambito civile – e introducendo, tra le altre novità, la previsione di una liquidazione in conto capitale per il danno biologico entro il 15% ed una rendita vitalizia mensile, per le menomazioni superiori al 15%.
Lo Studio DM, grazie alle specifiche competenze dei suoi collaboratori (avvalendosi anche di qualificati penalisti esterni), è in grado di fornire assistenza in questo particolare settore dell’infortunistica, accompagnando per mano il lavoratore in tutto l’iter finalizzato a ottenere un equo ristoro del danno subito.
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[1] Occorre, altresì, tenere presente che la legge parifica agli infortuni occorsi sul luogo di lavoro anche quelli “in itinere”, ossia durante il tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione del lavoratore ed il luogo di lavoro. Allo stesso modo, sono ricompresi anche quelli avvenuti durante il percorso tra un luogo di lavoro ed un altro, in caso di rapporti di lavoro plurimi.
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