Importante pronuncia della Cassazione a favore del contribuente

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 3990/2020, si è espressa in senso favorevole alla possibilità di eccepire la prescrizione del diritto di credito nel giudizio tributario impugnando l’estratto di ruolo, anche in caso di regolare notifica della cartella.
Al fine di spiegare il significato di tale pronuncia, è indispensabile svolgere dei brevi cenni sulla materia. Quali ricorsi si possono proporre contro una cartella esattoriale? Quando si può proporre ricorso contro l’estratto di ruolo?
Rimedi esperibili contro gli atti di riscossione
Quando si riceve la notifica di una cartella esattoriale la prima domanda che ci si pone è quali sono le iniziative che si possono intraprendere per difendersi dalla pretesa avanzata dall’ente creditore.
I rimedi esperibili sono molteplici e variano in base alla contestazione che s’intende muovere avverso l’atto impositivo, così come, in caso di ricorso all’autorità giudiziaria, il giudice competente è diverso in base al tributo oggetto della cartella.
Tra i rimedi ammissibili troviamo i ricorsi amministrativi, ovvero quelli proposti alla stessa autorità che avanza la richiesta di pagamento, e quelli giurisdizionali, ovvero al giudice. In alcuni casi è perfino obbligatorio proporre il ricorso amministrativo prima di poter proporre quello all’autorità giudiziaria, a pena di inammissibilità di quest’ultimo.
Tra i rimedi giurisdizionali possiamo distinguere:
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il ricorso di merito, mediante il quale si contesta la correttezza della richiesta, ad esempio si contesta l’importo richiesto sia il termine entro il quale proporre ricorso sia l’autorità competente variano in base al tributo richiesto;
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l’opposizione agli atti esecutivi, mediante la quale si contesta un vizio di forma dell’atto o un vizio di notifica; i termine è di 20 giorni dalla ricezione dell’atto e si propone in Tribunale
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l’opposizione all’esecuzione, mediante la quale si contesta il diritto di precedere a esecuzione forzata, ovvero si oppone una ragione per la quale il diritto dell’ente creditore si è estinto, anche successivamente alla notifica della cartella esattoriale, ad esempio per prescrizione o perché il pagamento è già stato effettuato. L’opposizione all’esecuzione era espressamente vietata per crediti di competenza della Commissione Tributaria dall’art. 57 del D.P.R. 602/1973, peraltro dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 114/2018 della Corte Costituzionale, proprio nella parte in cui non prede la proponibilità dell’opposizione all’esecuzione.
Il presente articolo non vuole essere una guida nella giungla di tutti questi ricorsi, anche perché questo richiederebbe una trattazione ben più complessa. Inoltre sono numerosi i contributi consultabili online in materia, ma riguarda specificamente la contestazione della prescrizione nel caso di ricorso avverso l’estratto di ruolo. Infatti nel giudizio davanti al giudice ordinario questa azione si propone con l’opposizione all’esecuzione, ma nel giudizio tributario, come anticipato questa azione era espressamente vietata.
L’opposizione avverso l’estratto di ruolo
I ricorsi si propongono secondo le norme che li regolano, non certamente a nostro piacimento, e dunque, di regola, innanzitutto contro un atto che ci è stato notificato, ad esempio cartella esattoriale o intimazione di pagamento; nel termine e all’autorità giudiziaria individuati dalla legge; in caso contrario sono inammissibili.
Eppure la giurisprudenza ha ammesso da diversi anni la possibilità di proporre ricorso contro l’estratto di ruolo rilasciato ad esempio da Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione quando si richiede di conoscere i carichi iscritti a proprio nome.
Infatti, se recandoci all’A.D.E.R. e chiedendo di conoscere quali debiti risultano a nostro carico, scopriamo l’esistenza di una o magari di numerose cartelle esattoriali di cui ignoravamo l’esistenza e che riteniamo illegittime o non notificate tempestivamente, o ancora riteniamo non dovute le somme in esse indicate, e dalla documentazione rilasciataci risulta anche che la cartella, che riteniamo di non aver mai ricevuto, risulta regolarmente notificataci, dovremmo aspettare prima la notifica di un atto per poi poter proporre un formale ricorso?
Evidentemente si tratterebbe di un formalismo giuridico che non appare molto logico né giusto: se ho già saputo del debito tramite l’estratto di ruolo, che senso ha dover aspettare la notifica di un atto da impugnare? Se ritenessi di aver ragione e volessi contestare il debito, perché dovrei aspettare la notifica di un atto e rimanere sospeso in una situazione di attesa invece di risolvere subito la questione chiedendo a un giudice di pronunciarsi in merito, così esercitando il mio diritto costituzionale di far valere i miei diritti in giudizio?
Ed infatti la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la storica sentenza n. 19704/2015, aveva stabilito che chi sia venuto a conoscenza di un debito in questo modo e ritenga di non aver ricevuto la notifica di alcun atto da parte dell’ente creditore o di Equitalia o A.D.E.R. o altro soggetto delegato alla riscossione, può fare ricorso nello stesso termine normalmente previsto per fare ricorso contro quel tipo di atto a partire non dalla notifica dell’atto, di cui non ha avuto conoscenza, ma da quando ha appreso del debito: ad esempio per le multe il ricorso al Giudice di Pace è 30 giorni, se abbiamo scoperto presso l’A.D.E.R. che c’è una cartella di mille euro a nostro carico per multe, e riteniamo che non sia mai stato notificato il verbale, si potrà fare ricorso nello stesso termine a partire dal giorno in cui abbiamo saputo, tramite l’estratto di ruolo, della cartella, precisando di non aver mai ricevuto la notifica di atti; ovviamente l’ente creditore dovrà e potrà dimostrare il contrario in giudizio.
Questa possibilità è prevista sia innanzi al giudice ordinario (Giudice di Pace, Tribunale), sia in Commissione Tributaria. Ma cosa succede se invece l’ente creditore o il concessionario dimostrano in giudizio che l’atto era stato regolarmente notificato?
Per quanto riguarda le contestazioni di merito, ovviamente diventano inammissibili: infatti questo stratagemma consente al contribuente di recuperare l’impugnazione che avrebbe avuto diritto di proporre contro l’atto notificato ma che non ha potuto proporre a causa dell’invalidità della notifica.
Dunque se si dimostra che invece la notifica era avvenuta regolarmente, il ricorso contro l’estratto di ruolo non è possibile, in quanto il contribuente avrebbe dovuto effettuare le sue contestazioni quando ha ricevuto la notifica dell’atto, altrimenti, dichiarando di non aver ricevuto l’atto, potrebbe sempre proporre ricorso a suo piacimento contro l’estratto di ruolo, senza rispettare il termine che la legge prevede per il ricorso.
Per quanto riguarda invece quelle contestazioni che si svolgono con l’opposizione all’esecuzione, ovvero l’avvenuto pagamento o la prescrizione, che sono successive alla formazione del titolo, cosa succede?
Infatti l’opposizione all’esecuzione, è un tipo di azione molto peculiare. Innanzitutto a dispetto del nome si può proporre non solo quando è iniziata l’esecuzione, ma secondo l’art. 615 c.p.c. comma 1 anche prima che sia iniziata: infatti non è un’opposizione contro un certo tipo di atto, la sua forma, i suoi eventuali vizi, per quello c’è l’opposizione agli atti esecutivi, ma è un azione con la quale si contesta il diritto stesso di poter procedere all’esecuzione, e dunque si può proporre anche prima che questa sia iniziata. Nel processo tributario, come ricordato, era vietata.
Dunque se s’impugna l’estratto di ruolo contestando di non aver ricevuto la notifica della cartella e in ogni caso contestando, in aggiunta, anche la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, ove questa sia dimostrata, ciò è perfettamente ammissibile dinanzi al giudice ordinario: anche nel caso in cui l’amministrazione dimostri che la notifica è regolarmente avvenuta, se è maturata la prescrizione successivamente alla notifica il giudice dichiarerà prescritto il credito. E nel processo tributario?
In virtù dei principi appena richiamati la giurisprudenza tributaria ha sostenuto a lungo che nel caso di impugnazione contro l’estratto di ruolo, che non è un atto tipicamente impugnabile, solo nel caso di invalidità della notifica l’azione è ammissibile. Al contrario, se si dimostra che l’atto era stato regolarmente notificato, non è possibile eccepire l'intervenuta prescrizione dopo aver impugnato l’estratto di ruolo; per cui, anche se effettivamente il tempo trascorso dalla notifica della cartella è tale da comportare la prescrizione, secondo questo orientamento, non è possibile impugnare l’estratto di ruolo, ma dovrà attendersi eventualmente la notifica di un altro atto, ad esempio un’intimazione di pagamento che ci ricorda il debito, e impugnarlo nel termine di legge.
Questo perché il giudizio tributario è un giudico tipicamente impugnatorio, ovvero è possibile proporre ricorso contro gli atti espressamente indicati dalla normativa processuale, e non sono ammesse azioni generali di contestazione della pretesa tributaria, come l’opposizione all’esecuzione. Dunque il ricorso contro l’estratto di ruolo è ammesso in via eccezionale, solo se è mancata la notifica dell’atto, per consentire al contribuente di recuperare l’impugnazione che, non per sua colpa, non aveva potuto proporre.
Il nuovo intervento della Corte di Cassazione
Con la sentenza in commento la Cassazione cambia decisamente direzione e afferma che anche nel giudizio tributario è possibile contestare la prescrizione anche nel caso d’impugnazione dell’estratto di ruolo e anche se la cartella era stata regolarmente notificata. Dunque non si dovrà attendere la notifica di un successivo atto ma si potrà immediatamente contestare la pretesa facendo valere la prescrizione maturata dopo la notifica dell’atto.
Questa pronuncia evidentemente è molto innovativa perché con la finalità di garantire una giustizia più efficiente ed effettiva, vale a dire risolvere subito la questione e verificare se effettivamente c’è la prescrizione, supera un formalismo proprio del processo tributario, ovvero il carattere tipicamente impugnatorio che c’imponeva di attendere la notifica di un atto pur quando siamo già venuti a conoscenza della pretesa tributaria e questa risulta prescritta. Questione chiusa? Vedremo se la giurisprudenza tributaria si adeguerà.
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