Il patto di prova: cos’è e come funziona


Quali sono i diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro durante il periodo di prova
Il patto di prova: cos’è e come funziona

 

 


Cos’è il patto di prova?


Il patto di prova è un istituto giuridico previsto dall’ordinamento italiano e che consente al datore di lavoro e al lavoratore di valutare la convenienza reciproca di instaurare un rapporto di lavoro.

Il patto di prova prevede quello che è generalmente conosciuto come “periodo di prova”, ovvero un arco di tempo in cui entrambe le parti del rapporto lavorativo verificano e decidono se proseguire il rapporto.

Il patto di prova è disciplinato dall’articolo 2096 del codice civile (“Assunzione in prova”) che recita:

“Salvo diversa disposizione, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.

L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.

Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro”.

Due elementi importanti del patto di prova sono:

1.    Il periodo di prova deve essere inserito nel contratto di lavoro per iscritto, generalmente attraverso un’apposita clausola

2.    Il periodo di prova deve cominciare contestualmente con l’inizio del rapporto di lavoro (in altre parole, il periodo di prova non può più essere previsto dopo che il lavoratore ha già cominciato a lavorare per il datore di lavoro).

In merito al secondo punto, però, va sottolineato che il patto di prova può essere stabilito tra il datore di lavoro e il dipendente precedentemente assunto soltanto se il nuovo contratto prevede nuove mansioni e qualifiche per quest’ultimo. Ugualmente, può essere previsto un periodo di prova se il lavoratore aveva già lavorato per lo stesso datore di lavoro, ma molto tempo prima e le condizioni lavorative attuali e le competenze richieste potrebbero essere differenti rispetto al passato.

 

 

La durata del periodo di prova

Non esiste un'unica durata del periodo di prova, poiché questa dipende dal tipo di contratto collettivo nazionale impiegato e dalla mansione e ruolo che deve svolgere il neo assunto.

Va detto, però, che in ogni caso non può mai essere superiore a ciò che è stabilito nel contratti collettivi nazionali e, comunque, maggiore a un arco di tempo di sei mesi.

Proprio perché il patto di prova prevede lo svolgimento di un’attività in un determinato arco di tempo per permettere contemporaneamente al datore di lavoro di capire se ha selezionato una risorsa umana adatta al ruolo e al lavoratore di verificare che la mansione svolta è consona alla propria competenza e professionalità, il periodo di prova deve avere una durata congrua a tale scopo. Come detto, però, il limite massimo di tale periodo di sei mesi.

Per citare solo l’esempio del contratto collettivo nazionale del commercio, il periodo di prova è di sei mesi per i dipendenti quadri e di primo livello, di 60 giorni per i lavoratori di secondo, terzo, quarto e quinto livello e di 45 giorni per i neo assunti di sesto e settimo livello.

 

 

Cosa accade al termine del periodo di prova?

Al termine del periodo di prova possono verificarsi due situazioni:

1.    Il datore di lavoro o il dipendente recedono dal contratto poiché uno dei due, o entrambi, hanno maturato la convinzione di una mancata convenienza a proseguire il rapporto di lavoro. In questo caso, il datore di lavoro può licenziare il neo assunto in prova senza dover fornire alcuna motivazione e senza avere l’obbligo di preavviso o di indennità. Ugualmente, anche il dipendente può dimettersi senza obbligo di preavviso. Anche la modalità di recesso è differente dalla prassi consueta; infatti, il datore di lavoro può licenziare il dipendente in prova senza dover fornire una motivazione scritta: si parla in questo caso di licenziamento ad nutum (applicato, ad esempio, anche per i contratti dei collaboratori domestici, apprendisti o dirigenti). Anche il lavoratore non deve seguire la normale procedura delle dimissioni online, ma è sufficiente una lettera di dimissioni consegnata al datore di lavoro

2.    Il lavoratore non ha intenzione di dimettersi e anche il datore di lavoro è intenzionato a proseguire il rapporto di lavoro con il neo assunto. In questo caso, il lavoratore potrà proseguire a lavorare regolarmente e l’assunzione sarà tacitamente confermata senza la necessità di sancirla per iscritto o di comunicarla al lavoratore.

 

 

Il recesso dal periodo di prova

Come detto, il periodo di prova serve al datore di lavoro e al dipendente di valutare la convenienza di proseguire nel rapporto di lavoro e, in caso contrario, entrambi possono recedere dal contratto attraverso dimissioni (del lavoratore) o licenziamento (da parte del datore di lavoro).

Il recesso può essere esercitato in qualunque momento del periodo di prova tranne nel caso in cui il patto di prova non preveda un arco di tempo minimo. In quest’ultimo caso, infatti, il recesso può essere avanzato esclusivamente al termine del periodo di prova.

 

 

Diritto alla retribuzione e ai trattamenti economici

Durante il periodo di prova, il dipendente percepisce la stessa retribuzione che otterrebbe anche nel caso in cui venisse confermato. In altre parole, la retribuzione durante il periodo di prova non è inferiore rispetto ad altri colleghi di pari grado e che svolgono le stesse mansioni.

Ugualmente, il neo assunto ha diritto agli altri trattamenti economici previsti dal contratto collettivo nazionale, come le ferie, i permessi retribuiti, il Tfr (Trattamento di Fine rapporto), ecc…

Non solo, come detta la legge, una volta confermato, il lavoratore ha diritto a veder computato il periodo di prova nell’anzianità di servizio.

 

 

Quando il licenziamento nel periodo di prova è illegittimo?

Detto tutto ciò, è possibile delineare alcuni casi in cui il licenziamento durante il periodo di prova risulta illegittimo, ovvero quando:

•    Nel contratto di lavoro firmato dal datore di lavoro e dal dipendente non è stata espressamente prevista per iscritto la clausola del patto di prova

•    il lavoratore viene licenziato durante e non alla fine del periodo di prova, se il patto di prova prevede un termine minimo

•    il periodo di prova non comincia contestualmente con l’avvio del rapporto di lavoro


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