SPESE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA


Al fine di determinare l'usurarietà del tasso, si tiene conto anche delle spese collegate alla polizza assicurativa
SPESE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA
La Corte d'Appello di Torino, in una recente sentenza (febbraio 2014) ha stabilito che nell'ambito di tutte le spese di cui parla l'art. 644 Codice Penale (così come modificato dalla Legge n. 108 del 1996), ai fini della determinazione del tasso usurario, si debba tenere conto anche delle spese collegate alla polizza assicurativa che spesso Banche e Società Finanziarie fanno sottoscrivere ai Clienti prima di concedere un mutuo o un prestito personale.
Nel caso di specie "si trattava di decidere se il costo della polizza assicurativa stipulata dal cliente a garanzia del rimborso del mutuo dovesse essere compreso o meno nel calcolo degli addendi per determinare se, nell'operazione per cui è causa, si fosse superato il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'art. 644, terzo comma c.p.".
La Corte d'Appello di Torino rilevava che, il Tribunale di Alba, pronunciatosi in primo grado, aveva ritenuto che "a) il tenore letterale dell'art. 644, quarto comma c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni al qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) imponeva di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporta in connessione con il suo uso del credito; b) tra tali oneri rientrava quindi anche IL COSTO DELLA POLIZZA A GARANZIA DEL RISCHIO VITA DEL MUTUATARIO, TRATTANDOSI DI UN COSTO COLLEGATO ALL'EROGAZIONE DEL CREDITO EX ART. 644 C.P.; c) l'individuazione di ciò che doveva essere incluso nella determinazione del tasso soglia discendeva direttamente dalla legge(art. 644 c.p.) e doveva pertanto ritenersi irrilevante il cambiamento delle Istruzioni della Banca d'Italia, le quali dovevano essere considerate meramente "esplicative" del dettato normativo".
La Corte d'Appello di Torino - nel confermare la decisione del Tribunale di Alba - ha osservato come quest'ultimo Tribunale correttamente "ha ritenuto che il costo della polizza dovesse essere comunque considerato nel calcolo del TEG atteso che la valutazione del Giudice doveva essere ancorata soltanto al disposto di cui all'art. 644 c.p. e che le Istruzioni in parola non potevano incidera in alcuin modo su detta valutazione, perchè non avrebbero comunque potuto derogare alla legge dovendo svolgere solo una funzione meramente tecnica.....Per chiarezza, va innanzitutto evidenziato che le Istruzioni della Banca d'Italia non sono dettate al fine di indicare come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM.........E' evidente pertanto che le sudette Istruzioni non abbiano alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell'ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione, e ciò sia perchè non sono appunto finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, ma a richiedere agli intermediari dati da fornire al Ministero del Tesoro per stabilire il TEGM da osservarsi per il trimestre successivo, sia perchè disposizioni non certo susscettibili di derogare alla legge ed in particolare la prescrizione di cui all'art. 644 c.p. in materia di componenti da considerare ai fini detta determinazione del tasso effettivo globale praticato".
Ne deriva che il TEG applicato alla singola operazione va accertato dal Giudice unicamente sulla base dell'art. 644 c.p. che prevede che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito", dunque si TIENE CONTO ANCHE DEL COSTO DELLE POLIZZE COLLEGATE AI MUTUI ED AI PRESTITI PERSONALI che le Banche e le Società Finanziarie fanno sottoscrivere come una CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE PER LA CONCESSIONE DEL MUTUO O DEL PRESTITO PERSONALE, con la conseguenza che il Cliente si viene a trovare nella situazione o di dover accettare la sottoscrizioned ella polizza (con tutti i costi che ne derivano) ovvero all'alternativa di un RIFIUTO DEL MUTUO O DEL PRESTITO PERSONALE ANCORCHE' NON SUSSISTA ALCUNA RAGIONE CHE GIUSTIFICHI IL RIFIUTO, TENENDO CONTO DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE IL MUTUO O IL PRESTITO E DELLA POSSIBILITA' DELLO STESSO DI OFFRIRE GARANZIE REALI (IPOTECA) O PERSONALI (FIDEJUSSIONI DI STRETTI CONGIUNTI SOLVIBILI).

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di Avv. Stefano Di Salvo

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