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Sovraindebitamento: ecco le nuove tutele


Sovraindebitamento: maggiori tutele per i debitori con le novità introdotte in sede conversione del “Decreto Ristori”
Sovraindebitamento: ecco le nuove tutele

Con la L. 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 “c.d. decreto Ristori”, sono state introdotte importanti modifiche alla L. 27 gennaio 2012, n. 3, dedicata ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, anticipando sostanzialmente l’entrata in vigore della normativa contenuta nel nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (in vigore a partire da settembre 2021), allo scopo di rendere maggiormente accessibili ed efficaci le procedure di composizione della crisi.

Tra le novità più rilevanti, si segnala la modifica della nozione di “consumatore”, ridefinito come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali, così estendendo l’applicazione della disciplina del sovraindebitamento anche al socio di una società di persone, a condizione però che il sovraindebitamento riguardi soltanto i suoi debiti personali.

In realtà diversi Tribunali avevano già interpretato in senso estensivo la tutela già prevista dalla L. 3/2012 consentendo l’accesso alla procedura per i debiti di natura personale per tali categorie di soggetti.

È stato, inoltre, esplicitamente previsto che l’accordo di composizione della crisi introdotto dalla società di persone produca i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Un’altra significativa novità riguarda l’introduzione delle c.d. “procedure familiari”, già in parte avallate da dalla giurisprudenza di merito, sicché, anticipando il contenuto dell’art. 66 CCII, si prevede che i membri della stessa famiglia possano presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune. Oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.

Il Legislatore è, altresì, intervenuto sul concetto di “meritevolezza”, mediante la riformulazione dell’art. 7, dedicato ai requisiti per l’ammissione alle procedure di composizione della crisi. Il nuovo comma 1, lett. d-ter, prevede che il piano del consumatore non sarà ammissibile solo se il debitore “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, così circoscrivendo le ipotesi di responsabilità del debitore ed eliminando il riferimento alla sola colpa “semplice”.

L’organismo di composizione della crisi sarà, pertanto, chiamato ad accertare soltanto l’assenza di “colpa grave, mala fede o frode”. Con riferimento, invece, all’accordo di composizione della crisi, la domanda sarà inammissibile soltanto “se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”.

È strettamente connesso al tema della meritevolezza il nuovo art. 9, comma 3-bis, lett. e), il quale stabilisce che la relazione dell’organismo di composizione della crisi debba indicare se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore/creditore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore. In tale ipotesi, il legislatore ha previsto una sanzione di carattere “processuale”, introdotta dal successivo art. 12, comma 3-ter, a mente del quale “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.

Un ulteriore profilo di interesse dell’ultimo intervento normativo è quello che prevede la possibilità per il debitore di pagare le rate di mutuo secondo il piano originario di ammortamento. Con riferimento al piano del consumatore, il nuovo comma 1-ter dell’art. 8 stabilisce, infatti, che “la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”. Anche in questo caso trattasi di una modifica normativa che fa seguito a diversi provvedimenti di omologa che avevano già consentito, nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, di mantenere il mutuo in bonis nel suo originario piano di ammortamento (Cfr. ex multis Tribunale di Palermo Omologa del 13.09.2019).

In termini analoghi, per il l’imprenditore che abbia proposto un accordo “in continuità”, il nuovo comma 1-quater stabilisce che sarà “possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L’organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori”.

Un’altra novità di rilievo riguarda l’estensione dell’applicazione alle procedure di composizione della crisi di un principio già previsto per quelle in materia di crediti erariali: il meccanismo del cram down erariale. Per l’accordo di composizione della crisi, dove è determinante il raggiungimento della maggioranza dei creditori viene pertanto riconosciuto al tribunale un potere sostitutivo rispetto al comportamento del creditore-amministrazione finanziaria. In merito, il nuovo art. 12 prevede che “il tribunale omologa l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”.

Infine, tema di esdebitazione, merita una menzione particolare il nuovo art. 14-quaterdecies, dedicato all’ipotesi del “debitore incapiente”, che consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all’esdebitazione “solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento”. In tal modo, sarà possibile ottenere la cancellazione dei debiti, senza ricorrere alla liquidazione.

Infine, il Legislatore ha previsto che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”, riconoscendo altresì al debitore la facoltà di ottenere, fino all’udienza fissata ai sensi dell’articolo 10, L. 27 gennaio 2012, n. 3, la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore. La concessione del termine non è, tuttavia, ammissibile se presentata nell’ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l’udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall’articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

 

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