Richiedi una consulenza in studio gratuita!

L’erronea indicazione del TAEG: tutele del consumatore


Tra le specifiche del contratto di credito figura il Taeg. Ecco quali tutele ha il consumatore nel caso di indicazione errata del Taeg
L’erronea indicazione del TAEG: tutele del consumatore

L'acronimo Taeg indica il Tasso Annuo Effettivo Globale e rappresenta il dato, espresso in percentuale, del tasso/costo effettivo di un contratto di credito (mutuo, prestito, finanziamento, etc.) o, in parole più semplici, quel dato che indica quanto si paga di interessi su un mutuo, un finanziamento o un prestito.

Il TAEG non va confuso con il TAN (acronimo di Tasso Annuo Nominale), che è pure espresso in percentuale e rappresenta la misura degli interessi corrispettivi nominalmente richiesti dall’erogatore in cambio della concessione del credito o, in altre parole, la percentuale degli interessi pagati mensilmente su ogni rata.

Tuttavia, il TAN non esaurisce la misura dei costi applicati al credito e sostenuti dal finanziato, questo perché la previsione di piani di rimborso rateale e l’applicazione di ulteriori oneri diversi dagli interessi corrispettivi genera un tasso effettivo superiore rispetto al mero tasso nominale.

Il Taeg è, dunque, l’indicatore del costo globale del prestito o del mutuo e comprende, oltre gli interessi, anche le spese che sono obbligatorie e connesse al finanziamento.

 

Qual è la funzione del TAEG?

La corretta indicazione del TAEG o ISC (Indicatore Sintetico di Costo) è molto importante perché consente alla parte finanziata di avere piena contezza del costo sostenuto per l’accesso al credito.

Per questo motivo, negli anni, la legislazione comunitaria e quella italiana hanno adottato diverse misure volte a rendere obbligatoria l’indicazione del TAEG nei contratti di credito.

 

Quali spese devono essere incluse nel TAEG o ISC?

L’art. 121 TUB, comma 1, lett. e) stabilisce che per “costo totale del credito” si fa riferimento agli “interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.

Sempre l’art. 121 TUB definisce il TAEG come "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG", che indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.

Si stabilisce poi che “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.

Il TAEG così descritto, pur non definendo integralmente il costo totale del credito (che ricomprende anche voci ulteriori ed è la grandezza rilevante, ad esempio, nell’indagine sui costi usurari) è la misura di riferimento ai fini della disciplina dettata dal Testo Unico Bancario e delle tutele dallo stesso previste in favore dei contraenti.

 

Quali sono le conseguenze in caso di indicazione di un TAEG inferiore rispetto a quello effettivamente pattuito? Quali sono le tutele per il consumatore?

Il sistema di tutele comunitario e nazionale si è evoluto nel tempo partendo dal presupposto empirico per cui nel rapporto tra chi concede credito (Banche e intermediari finanziari) e chi intende accedervi, si realizza uno squilibrio di forza contrattuale in svantaggio del finanziato.

Pertanto, l’art. 125 bis commi 6 e 7 TUB, applicabile ai contratti conclusi da consumatori, stabilisce che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;

b) la durata del credito è di trentasei mesi.

Questa norma a tutela del consumatore stabilisce, dunque, la sanzione della nullità relativa nel caso di erronea indicazione del TAEG che si traduce nel diritto al ricalcolo del rapporto contrattuale con applicazione di un TAEG sostitutivo, corrispondente al tasso nominale dei B.O.T. annuali emessi nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto.

Questo è tendenzialmente un ricalcolo molto favorevole per la parte finanziata che vedrà applicato al proprio credito un costo spesso di gran lunga inferiore a quello contrattuale.
La norma è in vigore dal 24/02/2010 e, dunque, applicabile ai contratti conclusi a partire da quella data.

Tuttavia, a parere dello scrivente, l’omessa indicazione di voci di costo nel TAEG è, comunque, censurabile anche in forza di norme già precedentemente in vigore.

Si ritiene, infatti, che la violazione descritta dall’art. 125 bis fosse comunque già oggetto di censura, con analoghe conseguenze, ai sensi dell’art. 124 TUB medio tempore vigente (in questo senso ABF Collegio di Bologna n.4293 del 12/02/2019).

Ed ancora, l’art. 117 TUB ai commi 4, 6 e 7 già stabiliva e stabilisce che:
“4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”
.

Sia il comma 4 sia il comma 6 del presente articolo, a parere di chi scrive, risultano applicabili ai casi di erronea indicazione del TAEG per omessa inclusione di voci di spesa rilevanti e di conseguente imposizione al finanziato di costi maggiori di quelli pubblicizzati (sull’applicazione dell’art.117, vedasi la sentenza 134/2019 del Tribunale di Palermo).

 

Capita spesso che il TAEG indicato in contratto sia diverso ed inferiore rispetto a quello reale?

Può accadere non di rado.

Spesso i contratti indicano un TAEG inferiore rispetto a quello reale perché, ad esempio, la banca o l’intermediario omettono di includervi voci di costo che invece andrebbero computate.

Ad esempio, accade che il contratto indichi un TAEG nel quale non sono inclusi i costi delle polizze assicurative connesse al credito. Talvolta le polizze sono, infatti, indicate come facoltative e, dunque, escluse dal TAEG ai sensi dell’art. 121 TUB. Tuttavia si è negli anni preso atto del fatto che in molti casi la facoltatività sia soltanto formale e che, nonostante tale indicazione, la stipula delle polizze costituisca in effetti una condizione imposta per l’accesso al credito. Per questo nella giurisprudenza dei Tribunali e dell’Arbitro Bancario Finanziario si sono più o meno consolidati alcuni “indici di obbligatorietà” in presenza dei quali le polizze pur indicate come facoltative si considerano, invece, obbligatorie.

In questo caso (ed in casi analoghi), se il costo non è correttamente incluso nel TAEG pubblicizzato, il consumatore avrà diritto all’applicazione dei tassi sostitutivi più favorevoli ed alla restituzione di quanto eventualmente già pagato in eccesso.

 

Articolo del:



L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse

Altri articoli del professionista

Il sovraindebitamento, quale tutela del consumatore?

Cos'è il sovrindebitamento? E quali tutele e procedure prevede per il consumatore la legge nota come "legge salva suicidi"

Continua

Il cartello anticoncorrenziale sull'acquisto auto tra il 2003 e il 2017

Ecco quali tutele ha a disposizione il consumatore per l'acquisto di un'automobile avvenuto mediante finanziamento richiesto tra il 2003 e il 2017

Continua

Il Piano del Consumatore: il requisito soggettivo dell’incolpevolezza

Il piano del consumatore e i requisiti dell'incolpevolezza o meritevolezza alla base dell'indebitamento

Continua

Sovraindebitamento: ecco le nuove tutele

Sovraindebitamento: maggiori tutele per i debitori con le novità introdotte in sede conversione del “Decreto Ristori”

Continua