Come aprire un'attività agricola

La forma giuridica di un'attività agricola
L'apertura di un’attività agricola può essere compiuta in tutte le forme giuridiche previste dall'ordinamento italiano:
- ditta individuale;
- impresa familiare/coniugale;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative.
Requisiti della società agricola
Affinché l’attività sia considerata agricola è necessario che:
- la denominazione o ragione sociale riporti l'indicazione di impresa agricola o di società agricola;
- l'oggetto sociale sia esclusivamente quello di cui all'art. 2135 del C.c.;
- che lo Iap (imprenditore agricolo professionale) sia titolare o socio-amministratore o, almeno, amministratore nella Srl (o Srls).
La qualifica di Imprenditore agricolo profesionale (Iap)
Per raggiungere la qualifica di Iap è necessario:
- essere in possesso di conoscenze e competenze professionali in campo agricolo, acquisibili tramite corsi, definite dall'art.5 del regolamento CE n.1257 del 17/05/1999;
- dedicare all'attività agricola almeno la metà del suo tempo che si riduce al 25% se l'attività agricola è svolta in zone svantaggiate di cui all'art.17 del regolamento CE n.1257 del 17/05/1999;
- ricavare dall'attività agricola almeno la metà del proprio reddito complessivo che si riduce al 25% se l'attività agricola è svolta in zone svantaggiate di cui all'art.17 del regolamento CE n.1257 del 17/05/1999;
- essere iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale Inps dei coltivatori diretti.
Tali requisiti devono essere riconosciuti dalla regione di competenza.
Agevolazioni fiscali
Allo Iap in possesso dell'attestato regionale competono le agevolazioni in materia d'imposte indirette e creditizie di cui all'art.1, quarto comma, d.lgs. n. 99 del 29/03/2004, fra le quali la possibilità di acquistare terreni agricoli senza applicazione dell'Iva e con applicazione dell'imposta di registro fissa di euro 200, dell'imposta ipotecaria fissa di euro 200, dell'imposta catastale dell'1% calcolata sul prezzo di acquisto degli stessi con un minimo di euro 200 e dei tributi speciali fissi di euro 90.
Tali agevolazioni nell'acquisto di terreni agricoli si applicano anche a colui che non abbia ancora ottenuto l'attestato regionale Iap purché:
- abbia già presentato domanda all'ufficio regionale competente;
- sia iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale Inps dei coltivatori diretti.
Detta qualifica deve essere ottenuta entro due anni, pena la decadenza dalle agevolazioni (art.1 comma 5-ter, d.lgs. n.99 del 29/03/2004).
Gianpaolo Palmiero
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
REVISORE CONFEDERALE DI COOPERATIVE
via Diaz, 58
22100 - Como
www.professionistiacomo.it
e-mail palmierodrgianpaolo@professionistiacomo.it
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