Le convivenze di fatto
Cosa sono, come si costituiscono e quali diritti fanno nascere in capo ai conviventi

Le convivenze di fatto - Cosa prevede la Legge Cirinnà?
Con la Legge 20 maggio 2016 n. 76, meglio conosciuta come Legge Cirinnà, il Legislatore dopo aver disciplinato le unioni civili, introduce per la prima volta in Italia unna specifica normativa sulle convivenze di fatto, riconoscendole come veri e propri nuclei familiari, i cui membri sono portatori di diritti legislativamente garantiti. Vediamo nello specifico cosa introduce il Legislatore in tema di convivenze di fatto.
Cosa è una convivenza di fatto e chi la può costituire?
È un rapporto che lega due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. La Legge Cirinnà disciplina e riconosce questo specifico rapporto familiare, garantendo al convivente di fatto diritti che fino ad oggi spettavano solo ed esclusivamente al coniuge.
Che diritti vengono riconosciuti ai conviventi?
Elenchiamone brevemente i più importanti:
La Legge Cirinnà estende molti diritti del coniuge al convivente. Nello specifico:
- In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita e di accesso alle informazioni personali, in conformità alle regole previste dalle strutture sanitarie per i coniugi e i familiari;
- Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante legale (per tutte le decisioni in materia di salute quali ad esempio quelle in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, le decisioni in tema di donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e celebrazioni funerarie in caso di morte).
- In caso di morte del proprietario di casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per almeno 2 anni (in ogni caso non più di 5 anni), per almeno 3 anni nel caso in cui vi abitino anche dei figli minori o disabili;
- In caso di morte del conduttore, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto;
- In caso di decesso di un convivente di fatto da parte di un terzo, l’altro convivente ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno;
- Il convivente di fatto può proporre domanda di interdizione o inabilitazione dell’altro convivente;
- Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell’altro convivente;
- Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera nell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili della stessa in proporzione al lavoro prestato;
- Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi popolari, di tale titolo o causa possono godere i conviventi di fatto;
- I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti ai coniugi nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
- In caso di cessazione della convivenza, il giudice può stabilire il diritto di un convivente, che si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, di ricevere dall’altro gli alimenti.
Che cosa è un contratto di convivenza e come si stipula?
La Legge Cirinnà consente ai conviventi di predisporre (con l’ausilio di un Avvocato o di un Notaio) un accordo scritto, il contratto di convivenza, che regolerà i vari aspetti di carattere patrimoniale all’interno della coppia.
L’Avvocato o il Notaio, successivamente alla sottoscrizione dell’accordo da parte dei conviventi, dovranno provvedere entro i 10 gg successivi a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.
La risoluzione del contratto per volontà comune o unilaterale deve essere fatto sempre per atto scritto (atto pubblico o scrittura privata autenticata). In caso di recesso unilaterale il professionista che forma o autentica l’atto deve notificarne copia all’altro contraente.
In caso di morte di uno dei contraenti, il professionista che ha redatto o autenticato il contratto (informato dall’altro contraente o dagli eredi) deve annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione e notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.
Cosa contiene un contratto di convivenza e perché è importante redigerlo?
È possibile disciplinare i diversi aspetti patrimoniali che riguardano la vita della coppia; il contratto può contenere in particolare:
- l'indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalinga;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni come da codice civile;
- i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza;
- le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia in affitto);
- le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza al fine di evitare, nel momento della rottura, discussioni e rivendicazioni.
Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto, e la sua violazione legittima il convivente che vi abbia interesse a rivolgersi al giudice per ottenere quanto gli spetta.
Con la Legge 20 maggio 2016 n. 76, meglio conosciuta come Legge Cirinnà, il Legislatore dopo aver disciplinato le unioni civili, introduce per la prima volta in Italia unna specifica normativa sulle convivenze di fatto, riconoscendole come veri e propri nuclei familiari, i cui membri sono portatori di diritti legislativamente garantiti. Vediamo nello specifico cosa introduce il Legislatore in tema di convivenze di fatto.
Cosa è una convivenza di fatto e chi la può costituire?
È un rapporto che lega due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. La Legge Cirinnà disciplina e riconosce questo specifico rapporto familiare, garantendo al convivente di fatto diritti che fino ad oggi spettavano solo ed esclusivamente al coniuge.
Che diritti vengono riconosciuti ai conviventi?
Elenchiamone brevemente i più importanti:
La Legge Cirinnà estende molti diritti del coniuge al convivente. Nello specifico:
- In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita e di accesso alle informazioni personali, in conformità alle regole previste dalle strutture sanitarie per i coniugi e i familiari;
- Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante legale (per tutte le decisioni in materia di salute quali ad esempio quelle in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, le decisioni in tema di donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e celebrazioni funerarie in caso di morte).
- In caso di morte del proprietario di casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per almeno 2 anni (in ogni caso non più di 5 anni), per almeno 3 anni nel caso in cui vi abitino anche dei figli minori o disabili;
- In caso di morte del conduttore, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto;
- In caso di decesso di un convivente di fatto da parte di un terzo, l’altro convivente ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno;
- Il convivente di fatto può proporre domanda di interdizione o inabilitazione dell’altro convivente;
- Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell’altro convivente;
- Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera nell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili della stessa in proporzione al lavoro prestato;
- Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi popolari, di tale titolo o causa possono godere i conviventi di fatto;
- I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti ai coniugi nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
- In caso di cessazione della convivenza, il giudice può stabilire il diritto di un convivente, che si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, di ricevere dall’altro gli alimenti.
Che cosa è un contratto di convivenza e come si stipula?
La Legge Cirinnà consente ai conviventi di predisporre (con l’ausilio di un Avvocato o di un Notaio) un accordo scritto, il contratto di convivenza, che regolerà i vari aspetti di carattere patrimoniale all’interno della coppia.
L’Avvocato o il Notaio, successivamente alla sottoscrizione dell’accordo da parte dei conviventi, dovranno provvedere entro i 10 gg successivi a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.
La risoluzione del contratto per volontà comune o unilaterale deve essere fatto sempre per atto scritto (atto pubblico o scrittura privata autenticata). In caso di recesso unilaterale il professionista che forma o autentica l’atto deve notificarne copia all’altro contraente.
In caso di morte di uno dei contraenti, il professionista che ha redatto o autenticato il contratto (informato dall’altro contraente o dagli eredi) deve annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione e notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.
Cosa contiene un contratto di convivenza e perché è importante redigerlo?
È possibile disciplinare i diversi aspetti patrimoniali che riguardano la vita della coppia; il contratto può contenere in particolare:
- l'indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalinga;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni come da codice civile;
- i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza;
- le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia in affitto);
- le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza al fine di evitare, nel momento della rottura, discussioni e rivendicazioni.
Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto, e la sua violazione legittima il convivente che vi abbia interesse a rivolgersi al giudice per ottenere quanto gli spetta.
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