La separazione di fatto
Cosa si intende per separazione di fatto e quali sono gli aspetti normativi e i rischi

La separazione di fatto, come si può intuire, è l’interruzione della vita matrimoniale voluta e generata da uno o da entrambi i coniugi. E’, in genere una situazione temporanea che termina con una riconciliazione della coppia o, in caso contrario, con un divorzio.
E’ differente, soprattutto per i risvolti normativi conseguenti, dalla separazione legale che avviene in via giudiziale o in maniera consensuale, ma comunque sempre in presenza di un provvedimento giudiziale che autorizzi la separazione e che regoli i rapporti tra i coniugi.
Infatti, nella separazione giudiziale, i coniugi non raggiungono un accordo ed è il giudice che impone un accordo alla coppia attraverso una sentenza in base agli elementi raccolti nelle udienze.
Nella separazione consensuale, i coniugi raggiungono un accordo e le condizioni condivise vengono ratificate da un giudice attraverso un "decreto di omologazione".
Certo, la separazione legale (sia giudiziale che consensuale) è meno immediata della separazione di fatto, ma comporta un minor rischio di incappare in conseguenze rilevanti sul piano giuridico. La separazione di fatto avviene, nella maggior parte dei casi, con l’allontanamento di uno dei due coniugi dalla casa familiare. Un metodo immediato, con tempi sicuramente più brevi rispetto alla separazione legale, che in genere viene ricondotto a una separazione consensuale. Ma non sempre è così e comporta rischi giuridici nel caso in cui la separazione non sia consensuale. Il primo è quello di vedersi attribuito l’addebito della separazione in un’aula del Tribunale dove, prima o poi, occorrerà procedere con il divorzio.
E l’addebito della separazione potrebbe trovare origine dall’aver infranto l’obbligo della coabitazione abbandonando il tetto coniugale. Il secondo comma dell’articolo 143 del Codice civile (Diritti e doveri reciproci dei coniugi) recita: "Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione".
Non solo. Colui al quale viene attribuito l’abbandono del tetto coniugale e venga accusato dall’altro coniuge di violare anche gli obblighi di assistenza familiare, rischia di dover rispondere del reato sanzionato nell’articolo 570 del codice penale (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) che recita:
"Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa (...)".
E se, invece, la separazione di fatto è consensuale ed esiste anche un accordo tra i coniugi?
Innanzitutto va detto che la separazione di fatto non genera conseguenze giuridiche "automatiche". Ciò significa che la coppia può riprendere la convivenza in qualunque momento riprendendo la normale vita coniugale in costanza di matrimonio (riconciliazione).
Ma va detto, però, che nel caso in cui non avvenga la riconciliazione, la separazione di fatto fa venir meno gli obblighi di fedeltà e di coabitazione, ma non quelli del mantenimento, dell’educazione e istruzione dei figli e dell’assistenza materiale verso il coniuge ritenuto economicamente più debole.
Non è, infine, considerata come separazione di fatto la situazione di chi, pur abitando sotto lo stesso tetto per ragioni di convenienza economica o perché ritengono sia la scelta migliore per i figli, non ha un rapporto coniugale.
Il nostro studio è disponibile ad offrire maggiori informazioni al riguardo e consulenza legale in caso di necessità.
E’ differente, soprattutto per i risvolti normativi conseguenti, dalla separazione legale che avviene in via giudiziale o in maniera consensuale, ma comunque sempre in presenza di un provvedimento giudiziale che autorizzi la separazione e che regoli i rapporti tra i coniugi.
Infatti, nella separazione giudiziale, i coniugi non raggiungono un accordo ed è il giudice che impone un accordo alla coppia attraverso una sentenza in base agli elementi raccolti nelle udienze.
Nella separazione consensuale, i coniugi raggiungono un accordo e le condizioni condivise vengono ratificate da un giudice attraverso un "decreto di omologazione".
Certo, la separazione legale (sia giudiziale che consensuale) è meno immediata della separazione di fatto, ma comporta un minor rischio di incappare in conseguenze rilevanti sul piano giuridico. La separazione di fatto avviene, nella maggior parte dei casi, con l’allontanamento di uno dei due coniugi dalla casa familiare. Un metodo immediato, con tempi sicuramente più brevi rispetto alla separazione legale, che in genere viene ricondotto a una separazione consensuale. Ma non sempre è così e comporta rischi giuridici nel caso in cui la separazione non sia consensuale. Il primo è quello di vedersi attribuito l’addebito della separazione in un’aula del Tribunale dove, prima o poi, occorrerà procedere con il divorzio.
E l’addebito della separazione potrebbe trovare origine dall’aver infranto l’obbligo della coabitazione abbandonando il tetto coniugale. Il secondo comma dell’articolo 143 del Codice civile (Diritti e doveri reciproci dei coniugi) recita: "Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione".
Non solo. Colui al quale viene attribuito l’abbandono del tetto coniugale e venga accusato dall’altro coniuge di violare anche gli obblighi di assistenza familiare, rischia di dover rispondere del reato sanzionato nell’articolo 570 del codice penale (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) che recita:
"Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa (...)".
E se, invece, la separazione di fatto è consensuale ed esiste anche un accordo tra i coniugi?
Innanzitutto va detto che la separazione di fatto non genera conseguenze giuridiche "automatiche". Ciò significa che la coppia può riprendere la convivenza in qualunque momento riprendendo la normale vita coniugale in costanza di matrimonio (riconciliazione).
Ma va detto, però, che nel caso in cui non avvenga la riconciliazione, la separazione di fatto fa venir meno gli obblighi di fedeltà e di coabitazione, ma non quelli del mantenimento, dell’educazione e istruzione dei figli e dell’assistenza materiale verso il coniuge ritenuto economicamente più debole.
Non è, infine, considerata come separazione di fatto la situazione di chi, pur abitando sotto lo stesso tetto per ragioni di convenienza economica o perché ritengono sia la scelta migliore per i figli, non ha un rapporto coniugale.
Il nostro studio è disponibile ad offrire maggiori informazioni al riguardo e consulenza legale in caso di necessità.
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