L'incoercibilita' del diritto di visita del genitore non collocatario


La mancata frequentazione del figlio da parte del genitore non collocatario non è mai coercibile essendo rimessa alla libertà di autoderminazione del soggetto
L'incoercibilita' del diritto di visita del genitore non collocatario

La Cassazione con ordinanza n. 6471 del 2020 ha affrontato il problema inerente alla applicabilità dell'art.614 bis c.p.c. in combinato disposto con l'art. 709 ter c.p.c., nell'ipotesi di genitore non collocatario inadempiente al dovere di far visita al figlio.

La vicenda traeva origine da una pronuncia della Corte d'Appello dell'Aquila, la quale confermando quanto statuito dal giudice di prime cure, aveva rigettato il reclamo proposto dal genitore non collocatario avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Chieti lo aveva sanzionato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 614 bis c.p.c., a causa dell’inadempimento agli obblighi di visita fissati.

Il reclamante contestava l'errata applicazione degli artt. 614 bis c.p.c. e 709 ter c.p.c., sul presupposto che le statuizioni di coercizione indiretta previste ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. non siano applicabili nel caso di inadempimento dell’obbligo di visita nei confronti del figlio minore da parte del genitore non collocatario, essendo il diritto del minore a ricevere visite da parte del genitore non collocatario speculare rispetto al diritto potestativo del genitore, e come tale rimesso alla disponibilità di quest’ultimo, non coercibile e non assoggettabile ai provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale e alle sanzioni di cui all’art. 709 ter c.p.c.

Ai fini di una corretta disamina della questione occorre prender le mosse dall'analisi delle sopracitate disposizioni, in particolar modo preme rilevare che l'art. 614 bis c.p.c. è stato inserito dalla L. 69/2009, la quale ha introdotto uno strumento di “coercizione indiretta” al fine di incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi diversi dalla dazione di somme di denaro, che non risultano facilmente coercibili.

La norma testé evocata prevede in capo al giudice il potere di fissare, previa richiesta della parte, unitamente al provvedimento di condanna ad un fare o ad un non facere, una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, al fine di indurre la parte obbligata all'adempimento spontaneo.

L'art. 709 ter c.p.c. prevede, invece, che in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: ammonire il genitore inadempiente; disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro ed in ultimo condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro.

Ne discende che mentre la ratio dell'art 614 bis. c.p.c, è quella di prevedere una forma di coercizione preventiva e indiretta di un dovere nel caso della sua futura inosservanza, la ratio dell'art. 709 ter c.p.c. è quella di delineare una forma di sanzionabilità diretta prevedendo delle specifiche ipotesi risarcitorie ogniqualvolta la condotta di uno dei genitori arrechi un danno al figlio minore.

Orbene, in virtù del combinato disposto delle disposizioni sopra delineate, la Corte d’Appello dell’Aquila aveva confermato il provvedimento di primo grado che determinava in euro 100,00 la somma che il padre avrebbe dovuto versare a favore del figlio per ogni futuro inadempimento all’obbligo di fare visita al minore, nei tempi e nei modi fissati dall’autorità giudiziaria.

La Cassazione con l'ordinanza sopracitata e sovvertendo tali pronunce ha sancito alcuni importanti principi di diritto in materia, escludendo la coercbilià anche nella forma indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c., del diritto-dovere di visita del genitore non collocatario nei confronti del figlio minore, essendo tale diritto orientato al perseguimento del preminente interesse del minore.

Infatti, nella complessa fenomenologia del rapporti familiari la posizione del genitore non collocatario può venire in rilievo in una duplice accezione; ovvero da un lato come diritto e dall'altro come dovere.

Ove essa emerga nella sua accezione di diritto di far visita al figlio minore, trova tutela tutte le volte in cui l'esercizio del diritto stesso sia ostacolato da condotte ostative e pregiudizievoli poste in essere dall'altro genitore che ledono il diritto alla bigenitorialità, divenendo in tal modo fonte di risarcimento del danno e di applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 709 ter. c.p.c.

Di contro, ove la posizione del genitore non collocatario emerga nella sua accezione di dovere di frequetazione e di far visita al figlio minore, essa non è mai coercibile essendo rimessa alla libertà di autoderminazione del soggetto.

In ultimo, si rende doveroso sottolineare che tale sistema non deve essere interpetato nel senso di escludere ogni forma di responsabilità in capo al genitore che non adempia ai propri doveri nei confronti della prole, in quanto il genitore non collocatario risponde comunque dell'inadempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale, di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, essendo i provvedimenti adottati dal giudicante in materia di affido sempre modificabili e, pertanto, ove la condotta del genitore non collocatario contrasti con i principi dettati dal nostro ordinamento e con le norme da esso promenanti in tema di responsabilità genitoriale, essa può costituire oggetto di provvedimenti de potestate sino alla pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt.330 e 333 c.c., o addirittura fonte di responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza famigliare ai sensi dell’art. 570 c.p.

 

 

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di avv. Stefania Desantis

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