IRI: utili di impresa reinvestiti tassati al 24%


Imposta agevolata del 24% sui redditi reinvestiti: un'opportunità per imprese individuali e società di persone o a ristretta base azionaria
IRI: utili di impresa reinvestiti tassati al 24%
Con la Legge di Stabilità per il 2017 approvata pochi giorni or sono, è stata introdotta una interessante forma di agevolazione per imprenditori individuali e società di persone in relazione ai redditi di impresa reinvestiti in azienda.
La nuova norma è applicabile a imprese individuali, società di persone, imprese coniugali e famigliari. La stessa norma è applicabile alle società a ristretta base azionario tassabili per trasparenza.
L'agevolazione, denominata IRI, consiste nell'applicazione di un'aliquota agevolata del 24% (corrispondente all'aliquota IRES in vigore dal 2017) sugli utili che non sono prelevati ma vengono lasciati in azienda.
In attesa di chiarimenti applicativi da parte dell'Agenzia delle Entrate la norma si presenta come piuttosto complessa per quanto riguarda il meccanismo di eliminazione della doppia imposizione, considerando che l’IRI rappresenta di fatto un acconto sulla tassazione ordinaria che sarà dovuta quando gli utili assoggettati ad IRI saranno distribuiti.
Il Legislatore ha infatti previsto che all'atto della distribuzione nei periodi successivi gli stessi daranno vita ad una deduzione di pari importo dal reddito di impresa a fini IRI, realizzando così una sorta di doppio binario: IRI in capo all'impresa, IRPEF in capo all'imprenditore\socio.
Esemplificando:
- Nell’anno 1 l’impresa genera un utile fiscale di 100 €; l’imprenditore distribuisce 65 € mentre 35 vengono lasciati in azienda. Sui 65 € distribuiti l’imprenditore (o il socio nel caso di società di persone) pagherà l’IRPEF progressiva per scaglioni - tassazione ordinaria - mentre sui 35 lasciati in azienda sarà applicata l’IRI al 24%;
- Nell’anno 2 l’impresa genera un utile di 30 €; l’imprenditore decide di prelevare 55 € (30 dell’anno corrente oltre a 25 dell’anno precedente), per cui tasserà con aliquota a scaglioni IRPEF la cifra di 55 €, mentre verrà assoggettato a IRI l’importo di 5 € (differenza tra i 30 € generati nell’anno e 25 € dell’anno 1 assoggettati a IRI che è considerato onere deducibile ai fini IRI).
In questo modo è evitata la doppia tassazione IRI. Allo stesso modo è stato assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF (per scaglioni) solo l’importo distribuito (65 € + 55 € = 120 €) anziché l’intero importo degli utili prodotti (100 € + 30 € = 130 €).
Ai fini IRI il reddito è determinato in base alle ordinarie regole di determinazione del reddito di impresa, ed è diminuito delle somme prelevate, dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili, "nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata".
Di fatto, come detto, si genera una sorta di doppio binario: IRI, con i propri riporti e le proprie perdite, e IRPEF, con l’assoggettamento a tassazione ordinaria e la compensazione con le relative perdite. A tal riguardo la relazione di accompagnamento specifica che la successione degli utili imponibili e delle perdite fiscali determina il montante massimo degli utili, già assoggettati ad IRI, che determinano una deduzione dal reddito IRPEF in ciascun esercizio in cui gli utili assoggettati ad IRI sono distribuibili. Le perdite IRI sono illimitatamente riportabili e senza termini temporali fino a che si rimane nel regime IRI. Nell’anno di uscita dal regime tali perdite residue tornano ad essere utilizzabili secondo il criterio ordinario (limite dell’80% e massimo 5 anni).
L’adesione al regime IRI è un regime OPZIONALE; l’opzione è esercitabile in dichiarazione dei redditi per l’anno in cui la stessa è esercitata e per i 5 successivi. La prima dichiarazione in cui è applicabile è quella del 2018 relativa al 2017.
L’adesione al regime è applicabile a tutte le imprese in contabilità ordinaria, che si tratti di regime naturale o per opzione.
Le imprese in contabilità semplificata potranno aderire al regime IRI adottando la contabilità ordinaria, la cui gestione è tuttavia più complessa ed onerosa.
Il nuovo regime in alcuni casi risulta certamente favorevole, tuttavia ogni caso deve essere analizzato singolarmente sulla base della situazione del singolo imprenditore senza che sia possibile determinare criteri oggettivi di decisione.

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di Fabrizio Confalonieri

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