Il Testamento, cos'è e quali tipologie esistono
Il testamento è un atto revocabile mediante il quale una persona, purché capace di intendere e volere, dispone delle proprie sostanze o parte di esse per il tempo il cui avrà cessato di vivere. E’, quindi, l’unico strumento con il quale poter disporre dei propri beni dopo la morte.
E’ un atto personale che, quindi, non può essere redatto e sottoscritto da terzi o da un rappresentante; è, inoltre, un atto revocabile in qualunque momento, essendo infatti nulle eventuali clausole limitative di tale facoltà.
In materia di testamento vi sono poi alcune norme particolari che vietano:
- I patti successori;
- Il testamento congiunto;
- Il testamento reciproco.
Nel nostro ordinamento giuridico esistono diversi tipi di testamento.
Olografo: il più semplice e il più diffuso poiché costituito da un atto redatto e sottoscritto di proprio pugno dal testatore.
Pubblico: redatto da un notaio e sottoscritto dal testatore alla presenza di due testimoni.
Segreto: molto raro, in cui il notaio e i testimoni ignorano il contenuto del testamento. L’atto in questione viene ricevuto e siglato da notaio e testimoni e verrà aperto solo in seguito alla morte del de cuius.
Speciali: in casi particolari (es. calamità oppure a bordo di una nave o di un aeromobile), ma hanno una validità limitata.
Attenzione, se il testamento lede i diritti di un erede legittimario, questo potrà agire in giudizio per impugnarlo in tutto o in parte. È fondamentale, quindi, in questi casi farsi assistere da un professionista per raggiungere i propri scopi, nel rispetto della legge, ed evitare futuri contenziosi tra gli eredi.
La legge infatti, come detto sopra, tutela alcune categorie di familiari (i cd. legittimari) riservando agli stessi una quota di eredità (legittima) anche contro un’eventuale volontà del defunto espressa per testamento. Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) e il coniuge.
A seconda della esistenza o meno di tali soggetti al momento del decesso, o di alcuni soltanto di essi, la legge prevede quale sia la quota di eredità riservata a costoro, considerando anche i debiti del defunto ed eventuali donazioni da lui effettuate in vita, e quale sia, quindi, la quota di eredità (disponibile) di cui il testatore può disporre liberamente a favore di chi vuole.
Si tratta pertanto, in questa ipotesi, di un limite alla libertà di fare testamento: se il testamento quindi lede i diritti di un legittimario, questo potrà agire in giudizio per renderle inefficaci.
Avv. Marelli Antonio D.
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