Come riconoscere il figlio nato fuori del matrimonio?


Ecco cosa prevede la legge sul riconoscimento del figlio naturale nato fuori del matrimonio
Come riconoscere il figlio nato fuori del matrimonio?

Lo status giuridico di figlio nato fuori del matrimonio presuppone che il rapporto di filiazione venga riconosciuto dal genitore (da uno o entrambi i genitori) ovvero venga giudizialmente accertato.

Il riconoscimento può essere fatto «nei modi previsti dall’art. 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente» (art. 250, comma 1, c.c., nella nuova formulazione introdotta dalla L. n. 219/2012). 

La dichiarazione di riconoscimento di un figlio come proprio, deve essere effettuata, ad substantiam, con una delle seguenti modalità: o nell’atto di nascita, o in una dichiarazione davanti ad un ufficiale dello stato civile, o in un atto pubblico, o in un testamento, qualunque ne sia la forma (e pertanto anche in un semplice testamento olografo).

Il riconoscimento contenuto in un testamento produce i suoi effetti solo dal giorno della morte del testatore. Il riconoscimento, una volta effettuato, è sempre irrevocabile, perfino se, essendo contenuto in un testamento, questo viene revocato (art. 256 c.c.).

Il riconoscimento è un actus legitimus: non si può, cioè, sottoporlo a termini o condizioni. Può essere riconosciuto anche un figlio premorto, in favore dei suoi discendenti (art. 255 c.c.).

La capacità di effettuare il riconoscimento di un figlio naturale si acquista con il compimento del sedicesimo anno di età (art. 250, ult. comma, c.c.). Tuttavia, tale limite non ha più carattere assoluto, prevedendosi che il giudice possa autorizzare ugualmente il minore di anni sedici al riconoscimento, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio (art. 250, co. 5, c.c., così come modificato dall’art. 1, co. 2, lett. e, della Legge 219/2012).

Resta invariato che, se il genitore non possa riconoscere il figlio per difetto di età, questo non è posto in stato di adottabilità fino al raggiungimento, da parte del genitore, dell’età necessaria per il compimento del riconoscimento, purché, nel frattempo, il minore sia assistito dal genitore o dai parenti fino al quarto grado.

Ai sensi dell’art. 250, comma 2, c.c., se la persona riconosciuta ha già compiuto i quattordici anni occorre il suo assenso affinché il riconoscimento produca effetto. Se uno dei genitori ha già effettuato il riconoscimento, l’altro genitore, se il figlio non ha ancora compiuto i quattordici anni e non è, quindi, richiesto il suo assenso, deve ottenere il consenso di colui che ha effettuato il riconoscimento per primo (art. 250, comma 3, c.c.). Per l’ipotesi in cui quest’ultimo non dia il proprio consenso, la L. n. 219/2012 ha introdotto specifiche regole procedimentali, modificando radicalmente il testo dell’art. 250, comma 4, c.c. 

E’ previsto che il genitore che vuole riconoscere il figlio può ricorrere al giudice competente, il quale fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se quest’ultimo non si oppone - entro trenta giorni dalla notifica - il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante. In caso di opposizione, il giudice adito assume ogni opportuna informazione e dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e - salvo che l’opposizione non sia manifestamente fondata - adotta gli eventuali provvedimenti provvisori e urgenti funzionali ad instaurare la relazione.

Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis c.c. e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262 c.c.

Se il riconoscimento è fatto da uno solo dei genitori il relativo atto non può contenere indicazioni riguardanti l’altro genitore e, qualora siano state fatte, sono senza effetto (art. 258, comma 2, c.c.). Tuttavia, al primo comma dell’art. 258 c.c., in ossequio all’affermato principio che inserisce il figlio riconosciuto nella famiglia del genitore, viene ribadito che «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».

Ovviamente, il riconoscimento produce i suoi effetti in quanto si presume che chi procede ad un riconoscimento dichiari un fatto vero e che, quindi, la persona riconosciuta sia davvero figlio di colui che la riconosce. Logico, dunque, che un riconoscimento possa essere impugnato in qualsiasi momento qualora si sostenga che esso non corrisponde a verità, che, cioè, il riconosciuto non è stato procreato da chi ha dichiarato solennemente di esserne il genitore.

L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere intentata (art. 263, comma 1, c.c.) sia dall’autore del riconoscimento - il quale può agire non soltanto quando abbia scoperto successivamente che il riconoscimento non corrisponde a verità, ma pure quando ne fosse  consapevole fin dal momento in cui lo ha effettuato - sia da colui che è stato riconosciuto (che può avere ragioni morali o patrimoniali per far accertare la verità), sia da chiunque vi abbia interesse (ad es.: gli eredi dell’autore del riconoscimento per escludere il riconosciuto dalla successione; il vero genitore del riconosciuto; il donatario dell’autore del riconoscimento, esposto ad azione di riduzione da parte del figlio).

Se colui che è stato riconosciuto è minorenne il giudice, su istanza del minore che abbia compiuto i quattordici anni, ovvero, se di età inferiore, del pubblico ministero o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, può autorizzare l’impugnazione da parte del figlio, nominando a tal fine un curatore speciale. L’art. 74 della legge sull’adozione (4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni) prevede che il tribunale per i minorenni possa promuovere anche d’ufficio l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, nominando un curatore speciale del minore. La norma risponde al fine di evitare che, attraverso falsi riconoscimenti, si possano aggirare le norme sull’adozione.

L’impugnazione per difetto di veridicità può essere accolta solo in quanto si dia la prova, con qualsiasi mezzo, che il rapporto di filiazione non sussiste.
L’autore del riconoscimento può proporre l’azione di impugnazione entro un anno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’impugnazione si fonda sull’allegazione dell’impotenza di generare di colui che risulta padre, il termine decorre dal momento in cui colui che propone l’impugnazione ne ha avuto conoscenza. In ogni caso, l’azione non può essere proposta decorsi cinque anni dall’annotazione del riconoscimento (il termine di cinque anni vale anche per tutti gli altri legittimati).

Il riconoscimento può altresì essere impugnato se l’autore del riconoscimento vi è stato costretto con violenza (art. 265 c.c.) ovvero l’ha compiuto in stato di interdizione giudiziale (art. 266 c.c.). In questi casi l’azione deve essere accolta anche se il riconoscimento corrisponde a verità, in quanto l’autore dell’atto non è stato libero di compierlo ovvero non era capace di valutarne le conseguenze. Non assumono rilevanza, invece, gli altri classici vizi del volere, errore e dolo: difatti, o il riconoscimento, sebbene fatto per errore o a seguito di un inganno, corrisponde a verità, e allora prevale l’interesse a lasciar fermo l’acquisto dello status di figlio riconosciuto; oppure il riconoscimento non corrisponde a verità, e allora l’atto sarà impugnabile, come si è visto, per difetto di veridicità, e non semplicemente perché vi è stato un vizio della volontà nel momento in cui è stato effettuato il riconoscimento.

L’azione è trasmissibile ai discendenti e agli ascendenti di colui che ha effettuato il riconoscimento, qualora quest’ultimo sia morto senza aver promosso l’azione, ma prima che sia decorso il relativo termine (art. 267 c.c.).  Il nuovo testo dell’art. 267 c.c. stabilisce inoltre che l’azione spettante al figlio può essere proposta dal coniuge e dai discendenti di lui, entro un anno dalla morte del figlio o del compimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti (art. 267, comma 2, c.c.).

Infine, la morte dell’autore del riconoscimento o del figlio non precludono l’esercizio dell’azione da parte degli altri soggetti che a ciò abbiano interesse.

 

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Articolo del:


di Avv. Manila Potenziani

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