Il problema degli interessi commerciali in grado d'Appello

Dispone il novellato art. 1284 c.c., co. 4, “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La direttiva 29.6.2000, n. 2000/35/CE ha imposto ai Paesi membri l’emanazione di una disciplina che, per i crediti derivanti da transazioni commerciali tra "imprese", ridefinisse il tasso degli interessi di mora dei pagamenti.
Con D.L. 12.9.2014, n. 132 il legislatore ha - COM'E' NOTO - stabilito che, in mancanza di una determinazione delle parti, si applica il saggio di interessi previsto dal D.lgs. 9.10.2002, n. 231 da quando inizia il procedimento di cognizione ordinario ovvero la causa sia deferita agli arbitri. Tale disposizione, ex art. 17, 3° co. del D.L. menzionato, entrerà però in vigore per le cause instaurate a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, L. 10.11.2014, n. 162: pertanto, la previsione del nuovo saggio degli interessi legali moratori si applicherà ai procedimenti iniziati a decorrere dal 11.12.2014.
Si tratta, quanto al co. 4 della norma evocata (art. 1284 c.c.) di un comma aggiunto dall'art. 17, 1° co., D.L. 12.9.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.11.2014, n. 162; per gli effetti di tale disposizione vedi l'art. 17, 2° co., del medesimo D.L. n. 132/2014.
Tale comma prevede: “Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
E qui si apre un punctum pruriens
Questo principio riguarda anche la domanda restitutoria di quanto l’attore vittorioso ha conseguito in prime cure?
Anzitutto, si evidenzia come la giurisprudenza intervenuta sul punto dell’art. 17 cit. sia esigua, e quindi si evidenzia un unico precedente reperito.
La giurisprudenza sul punto ha evidenziato in particolare che:
Il dettato normativo di cui all'art. 1284 c.c. prevede due diversi saggi degli interessi, al primo ed al quarto comma. Il saggio degli interessi legali è quello previsto dal decreto del Ministero del Tesoro (comma primo), ma dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, tale saggio è parificato al saggio previsto per i ritardi nei pagamenti commerciali. La disciplina favorevole all'imprenditore, che prevede un saggio di interesse elevato ed una decorrenza automatica degli interessi di mora – per impedire che continui ritardi nei pagamenti vadano a suo discapito – è stata estesa a qualsiasi rapporto abbia ad oggetto una somma di denaro dal momento in cui sia stata proposta domanda giudiziale (o di arbitrato). Così il Tribunale Padova, 15/10/2018, n.1956 in Redazione Giuffrè 2018.
In assenza di precedenti giurisprudenziali specifici, si deve considerare nel caso di specie, che la sentenza che riformi altra sentenza produce gli effetti di cui all’art. 336 c.p.c.
Il co. 2 dispone della citata norma dispone: La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e gli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.
L'attore vittorioso in primo grado deve restituire quanto conseguito - si noti - in base alla sentenza riformata (Proto Pisani, La nuova disciplina).
Chi ha ottenuto una sentenza di riforma o di cassazione può, dunque, ora agire immediatamente per la ripetizione di ciò che ha pagato, spontaneamente o coattivamente, in esecuzione della sentenza riformata o cassata; può chiedere pure evidentemente la liberazione dei suoi beni da pignoramento; fare istanza in via d'urgenza rivolta alla sospensione dell'esecuzione (v. sub art. 624); chiedere la cancellazione dell'ipoteca; estromettere dall'azienda il lavoratore che vi sia stato riammesso a seguito dell'emanazione di un ordine di reintegrazione ex art. 18 st. lav.
Le domande di restituzione o di riduzione in pristino di una parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza riformata o cassata possono essere avanzate anche in un separato giudizio (Cass. S.U., 12190/2004).
L'obbligo di restituzione sorge anche in assenza di espressa statuizione in tal senso nella sentenza che riforma la decisione impugnata.
E’, cioé, un effetto della domanda, che può essere proposta in ogni momento dell’appello.
In tal senso si cita:
- La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Così Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, n.30495.
Per intendersi.
Se l’appellante non chiedesse la restituzione nel giudizio d'appello, potrebbe certamente proporre un separato giudizio, ed in tal caso nessuno, almeno a quanto pare, avrebbe forse dubitato dell’applicabilità dell’art. 1284 co. 4 c.c. perché il giudizio sarebbe stato istituito or ora.
Ma allora, stante l’eadem ratio, e volendosi evitare la violazione dell’art. 3 cost (principio di eguaglianza e di ragionevolezza) lo stesso principio non potrà non valere anche per la domanda restitutoria - proposta nei termini di legge - che sia stata proposta (facoltativamente) anche in sede di giudizio d’appello?
Inoltre, la richiesta di restituzione delle somme pagate può essere proposta, per una certa giurisprudenza, per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni e può essere pronunciata anche d’ufficio dal giudice (Cass. 21.12.2001). In questi casi, il dies a quo, quando si calcola?
Altra considerazione è che, come evidenziato dalla dottrina (cfr. Alberto Tedoldi in Commentario del codice di procedura civile, Ed Utet 2013 sub 336) in ordine alla domanda restitutoria “il giudice d’appello opera quale giudice di primo grado, in quanto tale domanda non poteva essere formulata precedentemente”. Tanto che in caso di omessa pronuncia c’è la possibilità, in alternativa al ricorso per cassazione, di riproporre la domanda anche in separato giudizio (vedi Cass. 14.10.2005 n. 25143).
E' corretto, dunque, fare riferimento, per la domanda restitutoria al momento della proposizione della domanda di prime cure?
Pare di no.
Parrebbe che si debba fare riferimento al momento della proposizione della domanda restitutoria.
Ovviamente sarà la giurisprudenza a dirimere questa spinoza questione e si spera che intervenga quanto prima.
Avv. Cesare Menotto Zauli
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