Bullismo (e connesse responsabilità)
Ex art.li 2 e 31 Cost., la Repubblica riconosce e garantisce i diritti dell’infanzia e della gioventù.
Fa eco la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge 176/1991 che si prefigge la tutela del bambino. Per tale convenzione la risposta educativa deve risultare sempre proporzionata alla gravità del comportamento dell’alunno.
Gli atti di bullismo comportano conseguenze punibili sia civilmente sia penalmente.
IL BULLISMO
Ma che cos’è il bullismo?
Ne ha dato una prima definizione il professore norvegese Dan Olweus: “uno studente è oggetto di comportamenti di bullismo, o è prevaricato o vittimizzato, laddove venga esposto, nel corso del tempo, ad azioni offensive poste in atto da uno o più compagni”.
La legge n. 70/2024 ha inserito alla legge n. 71 del 2017 un comma 1 bis all'art. 1 secondo cui:
"1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni".
L'art. 3 della predetta nuova legge contiene altresì una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, mentre l'art. 4 prevede l'istituzione della "giornata del rispetto", per il contrasto ad ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La giornata decorre il 20 gennaio di ogni anno.
Giàà nel 2019, con la legge n. 92/2019 si prevedeva (art. 5) l'educazione alla cittadinanza digitale.
Si tratta di forme di (GRAVE) oppressione che cagionano profonda sofferenza, grave svalutazione, crudele emarginazione.
Secondo statistiche, i soggetti più colpiti da tale grave fenomeno sono quelli delle scuole elementari, delle medie e dei primi anni delle superiori.
Può trattarsi di un fenomeno individuale, ma anche di gruppo.
Può concernere sia maschi che femmine.
Ma con l’avvertenza che mentre i maschi pongono in essere normalmente prevaricazioni di tipo diretto, con aggressioni fisiche e verbali, le femmine, invece, utilizzano - per lo più - modalità indirette di prevaricazione, verso coetanee, come la manipolazione dei rapporti di amicizia et similia.
Il bullismo ha un rapporto di evidente analogia con il mobbing: analoghe sono le violenze morali e le manovre psicologiche, analoga la sistematicità delle azioni tese ad umiliare un soggetto debole, cui si intende far pervenire il messaggio “faccio ciò che voglio di te”.
Ma, nel bullismo, basta anche un solo episodio, e non è necessaria la ripetitività del fatto.
Inoltre il soggetto attivo del bullismo è quasi sempre un minorenne.
Questo comporta, come meglio si vedrà che il fatto antigiuridico deve essere imputato civilisticamente:
a) ai genitori ex art. 2048 c.c.;
b) ovvero alla scuola ed ai docenti (culpa in vigilando);
c) oltre che allo stesso studente, anche sotto il profilo disciplinare e risarcitorio (circolare 15 marzo 2007, Ministero della Pubblica istruzione).
Il fatto può rilevare anche per il diritto penale a carico di imputati minorenni.
Al contrario, il referente normativo del mobbing e cioè l’art. 2087 c.c. non riguarda che il datore di lavoro.
LA RESPONSABILITA’
Le due forme di responsabilità (dell’amministrazione scolastica e dei genitori) non sono dunque alternativi, bensì concorrenti.
La colpa dei genitori può fondarsi, oltre che sull’art. 2048 c.c. anche sull’art. 2047 c.c., a seconda che il minore sia o meno capace d’intendere e di volere.
Qualora il figlio minore abbia la capacità di intendere e di volere, la sua responsabilità, secondo le regole comuni, si accompagna a quella dei genitori, senza che quest’ultima forma si responsabilità sostituisca quella del primo.
In una recente pronuncia la Suprema Corte ha stabilito quanto segue:
- “L'età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l'educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso che i genitori avessero vinto la presunzione di responsabilità su di essi gravante, essendo emerso, nella specie, che il pugno sferrato dal figlio adolescente in faccia ad un compagno non avesse costituito una reazione immediata rispetto all'offesa ricevuta, restando irrilevante inoltre la circostanza che tale fatto si fosse verificato lontano dalla sfera di controllo dei genitori, nelle adiacenze della scuola, in un paese diverso rispetto a quello di residenza)” (Cassazione civile sez. III, 10/09/2019, n.22541).
L’autonomia del processo civile rispetto al processo penale ha condotto la Corte a valutare le condotte dei genitori.
La Corte, in sostanza, afferma che, se si intende inculcare nel figlio i valori della non violenza, è necessario sempre e comunque condannarla, anche quando gli atti violenti costituiscono reazione a subiti soprusi.
I genitori devono, dunque, assicurare alla collettività la correttezza delle condotte dei loro figli minori e l’assenza di danni.
Non è una scusante, rispetto all’evento di danno, l’assenza fisica dei genitori nel momento del fatto produttivo di pregiudizio, perché l’educazione deve essere tale da costituire una longa manus che sorregge le condotte dei minori, i quali, dal canto loro, devono essere educati alle regole della correttezza, che assurge a criterio di qualificazione delle relazioni interpersonali.
I DOCENTI
I docenti hanno il dovere di vigilare sugli studenti e sono responsabili dei danni causati a terzi dal fatto illecito dei loro allievi, se avviene nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (art. 2048 2° co. c.c.).
L’art. 61 l. 11 luglio 1980 n. 312 ha previsto la surrogazione, nel lato passivo dell’Amministrazione al personale scolastico, nell’obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati e la conseguente esclusione della legittimazione passiva degli insegnanti.
La colpa dell’insegnante, e dunque anche della scuola, può rivestire i connotati della colpa grave ove il docente o la scuola siano consapevoli del comportamento vessatorio degli alunni.
L’affidamento dei minori alla scuola solleva i genitori dalla culpa in vigilando, ma non comporta un esonero per culpa in educando (art. 2048 1° co. c.c.).
Quanto alla responsabilità del Ministero dell’istruzione o dell’ente gestore di una scuola privata, questa può essere duplice: o contrattuale, se si deduce l’inadempimento dell’obbligo assunto dal danneggiante di vigilare; oppure extracontrattuale, se la domanda poggia sul neminem ledere.
E’ onere del Ministero provare, per liberarsi da responsabilità, la causa ad esso non imputabile, secondo le regole generali e non l’art. 61 L. 312/1980, perché esso regola il rapporto fra Amministrazione e personale.
In certe decisioni (cfr. Tribunale di Milano, sez. X civ., sentenza n. 8081/13 in Pus Plus 24 Diritto) per superare la forte presunzione di responsabilità del Ministero è necessaria la dimostrazione di avere adottato “misure preventive atte a scongiurare situazioni antigiuridiche”.
Nel caso specifico è stato liquidato il danno per “supporto terapeutico di sostegno psicologico” per “disturbo dell’adattamento”.
S’applica l’art. 2055 c.c., stante la natura solidale dei genitori e del precettore per il fatto illecito dell’alunno (per tutte: Cass. 22 aprile 2009 n. 9556). Pertanto, ove sia postulabile un difetto di educazione, la responsabilità del genitore concorre con quella del docente, salva l’ardua prova liberatoria di avere impartito al figlio un’adeguata educazione e di avere esercitato una vigilanza adeguata.
Diverso dal danno arrecato a terzi è il danno auto-provocato, cioè provocato dall’alunno a se stesso; in tal caso la responsabilità dell’istituto è di natura contrattuale, per omessa vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo delle lezioni o comunque della prestazione scolastica.
LA TUTELA PENALE
Il bullismo può dar luogo ad una serie di reati: le ingiurie (art. 594 c.p.), le minacce (art. 612 c.p.), il danneggiamento (art. 635 c.p.), la violenza privata (art. 610 c.p.), le percosse (art. 581 c.p.), le lesioni (art. 582 c.p.) e gli atti persecutori o stalking (art. 612 bis c.p.c).
Se l’autore è minorenne, la competenza a procedere contro di lui è del Tribunale dei Minorenni.
Se il fatto è commesso da minore di età inferire a quattordici anni, si verifica una situazione di non imputabilità; si realizzerà comunque l’intervento dei servizi sociali, tramite la Procura presso il Tribunale dei Minorenni.
Potrà essere disposta una misura di sicurezza, come il collocamento del minore in una casa di rieducazione.
Da ricordare l’aggravante ex art. 61 n. 11 ter c.p., introdotto dal 20° co. dell’art. 3 l. 15 luglio 2009 n. 94: 11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.
Per il Tribunale dei minorenni di Caltanisetta (decreto 11 settembre 2018), in un caso particolare, una condotta di bullismo può addirittura rendere necessario l’accertamento delle capacità educative e di controllo dei genitori.
DANNI DA BULLISMO
Qualora l’amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo o all’alunno, l’insegnante è successivamente obbligato, in rivalsa, solo quando sia dimostrato il suo dolo o la sua colpa grave.
Tale disciplina, però, non trova applicazione al personale dell’amministrazione non statale alla quale appartengono le scuole comunali e la limitazione della responsabilità ai casi di dolo o colpa grave è fissata solo nell’ambito dei rapporti con l’amministrazione e dell’eventuale giudizio di rivalsa davanti alla Corte dei Conti, dopo avere subito una condanna risarcitoria nell’interesse del terzo, senza nulla mutare nei rapporti verso i terzi (e dunque salva la presunzione ex art. 2048 2° co c.c.).
Qualora sia lo stesso genitore ad agire, in proprio, per il risarcimento del danno, gli può essere opposto, in via di eccezione il concorso di colpa per omessa vigilanza del minore. Quest’eccezione invece non è proponibile se il genitore agisce non in proprio, ma quale rappresentante del minore.
E’ salva l’azione di regresso del Ministero ex art. 2055 c.c.
La domanda, ovviamente, stante la solidarietà, può essere proposta nei confronti del genitore dell’alunno ex art. 2048 c.c.; e specularmente, l’istituto convenuto può chiamare in causa i genitori ex art. 2048 c.c.
Il giudizio di regresso, peraltro, notoriamente, può essere parallelo e separato.
Quanto ai soggetti passivi del giudizio, le istituzioni scolastiche statali (persone giuridiche ex art. 21 l. 59/1997) sono compenetrate nell’Amministrazione dello Stato, con patrocinio (legale) dell’Avvocatura dello Stato ex art. 1 lett. b) d.p..r. 352/2001.
Nel caso di scuola statale, per i danni all’alunno trova applicazione il foro erariale ex art. 25 c.p.c. e quello del giudice del luogo dove ha sede l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie.
Detta disciplina non si applica al personale dell’amministrazione pubblica non statale alla quale appartengono le scuole comunali.
IL CYBERBULLISMO
Il cyberbullismo è il bullismo dell’era della comunicazione telematica.
Detto anche “bullismo elettronico”, esso consiste in comportamenti volti ad offendere, intimidire, vessare la vittima tramite i più disparati mezzi elettronici (messaggeria istantanea, blog, telefoni cellulari, siti web, cercapersone).
Il cyberbullismo coinvolge sempre più infanti ed adolescenti, anche perché spesso il bullo rimane anonimo, per cui è difficile risalire al molestatore ed ancora più difficile potrebbe essere reperirlo, anche se le comunicazione elettroniche lasciano delle tracce.
Un’ipotesi di cyber bullismo è la comunicazione online di informazioni spiacevoli e/o personali e/o imbarazzanti circa un altro ragazzo, oppure l’invio reiterato di messaggi offensivi etc.
La materia è regolata dagli artt. 14, 15, 16 e 17 d.lgs. n. 70/2003, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.
L’ISP, essendo utile alla società, non può sic et simpliciter essere sottoposto ad una responsabilità oggettiva che di fatto paralizzerebbe lo sviluppo della new economy. Il provider non è dunque assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza.
Vi può essere il reato di stalking (art. 612 bis c.c.) tramite social network, consistente nell’invio di messaggi, scritto o vocali, in chat o via email o comunque tramite pec o mezzi telematici che generino ansia e forte turbamento nella vittima, come pure filmare i fatti dell’aggressione fisica o verbale ad un compagno e poi pubblicarli online (Cass. Pen. sent. 26595 del 11 giugno 2018).
La Legge 71/2017 (“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”) ha spostato i criteri sui quali parametrare la diligenza della scuola: oggi non è più sufficiente rafforzare la sorveglianza all’interno degli istituti, ma occorre prevedere percorsi formativi ed educativi sui temi del bullismo che devono essere costanti.
Questa è la definizione di cyberbullismo operata dalla legge: qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
L’art. 7 della n. 71, rubricata “ammonimento”, prevede tale misura di natura amministrativa e di carattere preventivo, che viene comminata dal Questore, previa convocazione del minore e dell’esercente la responsabilità genitoriale, nell’ipotesi in cui non sia presentata denuncia querela.
L’insegnante di una scuola pubblica o paritaria è un pubblico ufficiale (anche al di fuori dall’orario scolastico). Anche il collaboratore scolastico è incaricato di un pubblico servizio.
Ne deriva che hanno tutti l’obbligo di denunciare alle autorità i fatti di cui siano giunti a conoscenza che costituiscono reati procedibili d’ufficio. In mancanza di ciò, essi potrebbero essere chiamati a rispondere del reato di omessa denuncia di reato.
Il cyberbullismo può avere ripercussioni anche sull’intero percorso scolastico degli studenti.
Per il Tar di Napoli è legittimo il sette in condotta alla studentessa che abbia impiegato frasi offensive in una chat di WhatsApp anche fuori dall’orario scolastico, perché l’articolo 7 del Dpr 509/2009 stabilisce espressamente che la valutazione del comportamento degli alunni passa anche dal «rispetto dei diritti altrui e dalle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare» (Tar Napoli, sezione IV, sentenza 6508 dell’8 novembre 2018).
Un ruolo rilevante è, inoltre, attribuito alla peer education che implica il coinvolgimento degli studenti e degli ex studenti per rendere possibile il dialogo.
Gli insegnanti possono vietare l’utilizzo dei cellulari durante le ore di lezione: così il Dpr 249 del 24 giugno 1998.
Il dirigente può rispondere (civilmente) per non aver predisposto tutte le misure organizzative in grado di garantire la sicurezza dell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.
In questi casi, la vittima dovrà dimostrare: il danno subito; che questo sia derivato dalla condotta del dirigente; la carenza o inidoneità delle misure organizzative adottate per assicurare la disciplina degli alunni.
La scuola potrà poi rivalersi anche nei confronti dei singoli insegnanti.
Cesare Menotto Zauli
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