Il Gruppo Iva, cos’è e cosa implica


Introdotto con la Legge di Bilancio 2017, prevede la possibilità, per operatori tra di loro collegati, di agire come un unico soggetto fiscale ai fini Iva.
Il Gruppo Iva, cos’è e cosa implica
La Legge di Bilancio 2017, ha inserito la novità fiscale nel comma 24 dell’articolo 1, ma è solo con l’emanazione del D.M. 6 aprile 2018, firmato il 10 aprile scorso, che trovano attuazione le disposizioni dell'articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE.
Trattasi della disciplina del "Gruppo Iva", inserita nel DPR 633/1972 con l’introduzione del «Titolo V-bis», contenete gli articoli 70-bis e seguenti.
In base alla Legge di Bilancio 2017 "I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo (...), possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA".
Mentre nel Decreto attuativo, i vincoli finanziari, economici e organizzativi "devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo IVA e comunque già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione".

I vincoli sono illustrati nell’articolo 70-ter inserito nel Decreto Iva 633/1972.

Si ha un vincolo finanziario tra soggetti passivi Iva quando, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente:
a) esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

Si ha un vincolo economico tra soggetti passivi Iva se esiste almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:
a) svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;
b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più soggetti passivi.

Si ha, infine, un vincolo organizzativo tra soggetti passivi Iva quando tra di loro esiste un coordinamento, in via di diritto o in via di fatto, tra i diversi organi decisionali.

In pratica, nel gruppo Iva partecipano le imprese collegate tra di loro e la fatturazione avviene come se fossero una realtà unica. Infatti, la partita Iva è una sola per l’intero gruppo e viene utilizzata negli scambi di beni e prestazioni tra il gruppo Iva e i soggetti passivi esterni. Il Gruppo Iva è a tutti gli effetti un’unica identità fiscale, dotata di un proprio numero di partita Iva.
Ciò significa che un’operazione effettuata da uno dei soggetti che costituiscono il gruppo è considerata come effettuata dall’intero gruppo Iva. Nello stesso modo, le operazioni effettuate da un soggetto passivo Iva terzo nei confronti di una delle società del gruppo è considerata come effettuata nei confronti dell’intero gruppo.
Una conseguenza importante della creazione del Gruppo Iva è che le cessioni di beni e le prestazioni effettuate tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo non sono considerate operazione rilevanti ai fini Iva.
Unica particolarità e l’indicazione, in fattura, del codice fiscale del soggetto del gruppo che effettua o riceve una cessione di beni o prestazione di servizi.

In base all’art. 70-bis del Decreto Iva 633/1972 non possono partecipare a un gruppo IVA:
a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero
b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario; in caso di pluralità di aziende, basta che ve ne sia soltanto una sottoposta a sequestro
c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale
d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

Ma come fare per costituire un Gruppo Iva?
L'opzione per costituire un Gruppo Iva, che ha durata triennale rinnovabile automaticamente di anno in anno fino a revoca, è esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo di una dichiarazione in cui sono indicati:
a) la denominazione del gruppo IVA
b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo
c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli finanziari, economici e organizzativi
d) l’attività o le attività svolte dal gruppo IVA
e) il domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo
f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti.

Se la dichiarazione viene presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l'opzione ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Mentre, se la dichiarazione viene presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l'opzione scatta a partire dal secondo anno successivo.

Per il primo anno di applicabilità delle nuove disposizioni che, di fatto, sarà il 2019, il Decreto attuativo ha previsto che la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva può essere presentata entro il 15 novembre 2018.

Lo studio resta a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla nuova disciplina e per valutare, caso per caso, gli eventuali benefici scaturanti dalla costituzione del Gruppo Iva.

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di Dott. Luca Marchetti

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