E' possibile l’errore scusabile sul ravvedimento?
L’Agenzia delle Entrate in merito agli errori su ravvedimento, ha riconosciuto, anche se non proprio in modo spontaneo, l’istituto dell’errore scusabile

L’Agenzia delle Entrate in merito agli errori su ravvedimento, ha riconosciuto, anche se non proprio in modo spontaneo, l’istituto dell’errore scusabile.
La circostanza riguarda un contribuente che non avendo versato alla scadenza del 16/11/2008 l’Iva relativa al 3° trimestre pari ad euro 5.366,81, provvedeva in data 16/03/2009, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, a versare l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi.
L’Agenzia delle Entrate pur avendo riconosciuto il corretto versamento dell’imposta e delle sanzioni rigettava il ravvedimento in quanto gli interessi versati erano inferiori al dovuto di 4 euro.
Immediatamente il contribuente esponeva all’Agenzia delle Entrate che la fattispecie sarebbe dovuta essere inquadrata tra le esimenti previste dall’istituto dell’errore scusabile, mutuato dal diritto amministrativo, presente in tutti i regolamenti degli Enti Locali: "in caso di pagamento inferiore a quello dovuto per la definizione il contribuente può regolarizzare il versamento stesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell’Ufficio, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore". Criterio riconosciuto dall’Amministrazione Finanziaria nel dettare le istruzioni in occasione del condono L.289/2002, attraverso le circolari 12/E e 17/E del 2003, estendendo il principio di salvaguardia previsto esclusivamente dal comma 9 dell’art. 16 della predetta legge alle altre sanatorie, la quale precisava che: l’errore potrà ritenersi scusabile nelle ipotesi in cui il soggetto abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti.
A tal proposito il contribuente, attraverso lo sportello virtuale civis chiedeva all’Amministrazione di potersi avvalere dell’istituto in questione, rendendosi disponibile a versare, nei limiti di legge, la differenza di 4 euro. L’Ufficio, rigettava l’istanza ed iscriveva le sanzioni del 30% come se il versamento non fosse mai stato effettuato, rifacendosi ad una giurisprudenza anche di legittimità formata sulla base di altre circostanze, in particolare la più recente, Ordinanza della Suprema Corte dell’8 agosto 2012 n. 14.298 la quale ha stabilito che il ravvedimento operoso si realizza con l’integrale pagamento delle sanzioni ridotte e degli interessi a nulla valendo l’invocazione da parte del contribuente ricorrente dell’applicazione dei principi di lealtà, collaborazione e buona fede sanciti dall’art. 10 della L.212/2000 (statuto del contribuente) posto che tali principi non possono inficiare la corretta attuazione della disciplina di legge.
Veniva quindi notificata una cartella di pagamento che il contribuente impugnava tempestivamente, eccependo l’istituto dell’errore scusabile richiedendone l’annullamento.
L’Agenzia delle Entrate in occasione della costituzione in giudizio proponeva la cessata materia del contendere, produceva idoneo provvedimento di sgravio dell’intero importo iscritto a ruolo, e riconosceva, attraverso una dichiarazione riportata nel verbale di causa, la corretta applicazione dell’istituto in questione.
Vista la delicatezza e la diffusione della questione trattata è auspicabile un intervento dell’Agenzia delle Entrate attraverso una circolare.
La circostanza riguarda un contribuente che non avendo versato alla scadenza del 16/11/2008 l’Iva relativa al 3° trimestre pari ad euro 5.366,81, provvedeva in data 16/03/2009, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, a versare l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi.
L’Agenzia delle Entrate pur avendo riconosciuto il corretto versamento dell’imposta e delle sanzioni rigettava il ravvedimento in quanto gli interessi versati erano inferiori al dovuto di 4 euro.
Immediatamente il contribuente esponeva all’Agenzia delle Entrate che la fattispecie sarebbe dovuta essere inquadrata tra le esimenti previste dall’istituto dell’errore scusabile, mutuato dal diritto amministrativo, presente in tutti i regolamenti degli Enti Locali: "in caso di pagamento inferiore a quello dovuto per la definizione il contribuente può regolarizzare il versamento stesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell’Ufficio, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore". Criterio riconosciuto dall’Amministrazione Finanziaria nel dettare le istruzioni in occasione del condono L.289/2002, attraverso le circolari 12/E e 17/E del 2003, estendendo il principio di salvaguardia previsto esclusivamente dal comma 9 dell’art. 16 della predetta legge alle altre sanatorie, la quale precisava che: l’errore potrà ritenersi scusabile nelle ipotesi in cui il soggetto abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti.
A tal proposito il contribuente, attraverso lo sportello virtuale civis chiedeva all’Amministrazione di potersi avvalere dell’istituto in questione, rendendosi disponibile a versare, nei limiti di legge, la differenza di 4 euro. L’Ufficio, rigettava l’istanza ed iscriveva le sanzioni del 30% come se il versamento non fosse mai stato effettuato, rifacendosi ad una giurisprudenza anche di legittimità formata sulla base di altre circostanze, in particolare la più recente, Ordinanza della Suprema Corte dell’8 agosto 2012 n. 14.298 la quale ha stabilito che il ravvedimento operoso si realizza con l’integrale pagamento delle sanzioni ridotte e degli interessi a nulla valendo l’invocazione da parte del contribuente ricorrente dell’applicazione dei principi di lealtà, collaborazione e buona fede sanciti dall’art. 10 della L.212/2000 (statuto del contribuente) posto che tali principi non possono inficiare la corretta attuazione della disciplina di legge.
Veniva quindi notificata una cartella di pagamento che il contribuente impugnava tempestivamente, eccependo l’istituto dell’errore scusabile richiedendone l’annullamento.
L’Agenzia delle Entrate in occasione della costituzione in giudizio proponeva la cessata materia del contendere, produceva idoneo provvedimento di sgravio dell’intero importo iscritto a ruolo, e riconosceva, attraverso una dichiarazione riportata nel verbale di causa, la corretta applicazione dell’istituto in questione.
Vista la delicatezza e la diffusione della questione trattata è auspicabile un intervento dell’Agenzia delle Entrate attraverso una circolare.
Articolo del: