Detrazione IVA e fatture elettroniche a cavallo d'anno


Ai fini della detrazione dell'Iva delle fatture elettroniche a cavallo d'anno è importante verificare il mese di ricevimento del documento
Detrazione IVA e fatture elettroniche a cavallo d'anno

 

Come noto, la detrazione dell'Iva sulle fatture di acquisto è possibile solo al momento della ricezione del documento.

Con l'introduzione della fatturazione elettronica, sono necessari dei tempi tecnici per la trasmissione della fattura tramite Sistema di Interscambio. Questo comporta che la fattura elettronica arrivi al destinatario qualche giorno dopo rispetto al giorno dell'invio.

Il momento di ricezione, da considerare ai fini della detrazione dell'Iva, è la data in cui il Sistema di Interscambio consegna il documento al destinatario.

Tuttavia, la regola generale che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione per le fatture ricevute e registrate entro il 15 del mese successivo a quello dell'operazione non è valida per i documenti a cavallo d’anno: l’Iva di una fattura elettronica di acquisto datata 31 dicembre 2019 e ricevuta tramite SdI il 2 gennaio 2020 (quindi entro il 15 del mese), può essere detratta solo nella liquidazione di gennaio, ossia nella liquidazione del mese di ricevimento del documento.

A fine anno, pertanto, possono verificarsi i seguenti casi:

•    Fatture datate dicembre 2019, ricevute e registrate a dicembre: rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019;

•    Fatture datate dicembre 2019, ricevute a gennaio 2020 e registrate a gennaio (anche se entro il 15 del mese): rientrano nella liquidazione Iva di gennaio 2020;

•    Fatture datate dicembre 2019, ricevute a dicembre 2019, ma registrate entro il 30 aprile 2020: è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2019;

•    Fatture datate dicembre 2019, ricevute a dicembre 2019, ma registrate dopo il 30 aprile 2020: è necessario presentare una dichiarazione annuale Iva integrativa.


In vista del 31/12/2019, è pertanto consigliabile contattare i propri fornitori affinché la fattura venga inviata al Sistema di Interscambio entro tale data, qualora si sia interessati a detrarre l’iva nella liquidazione del mese di dicembre.

Infine, si ricorda che, a volte, è possibile che nel corso dell'anno il Sistema di Interscambio non abbia potuto consegnare la fattura al destinatario per i seguenti motivi tecnici:

1.    Il canale telematico non era attivo e funzionante;

2.    La casella Pec indicata risultava piena o non attiva;

3.    Il cliente non ha comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario o la Pec attraverso cui ricevere la fattura elettronica.


In questi casi il Sistema di Interscambio dovrebbe aver reso disponibile la fattura nell' area riservata "Fatture e Corrispettivi" del destinatario, sul sito web dell'Agenzia delle Entrate nella sezione "Le tue FE passive messe a disposizione". In tale circostanza, ai fini fiscali il momento di ricezione è rappresentato dalla data in cui il destinatario prende visione del file scaricandolo. Il momento in cui è quindi possibile detrarre l’Iva, è proprio il mese in cui avviene lo scarico della fattura per presa visione.

Per questo motivo, per determinare il momento di detrazione dell'Iva a credito, è importante monitorare con attenzione la data di arrivo delle fatture di acquisto e verificare se sul sito dell'Agenzia delle Entrate ci siano delle fatture non pervenute.

 

 

Articolo del:


di Dott.ssa Federica Bellomia

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