Coniugi: esenzione IMU per immobili situati in comuni diversi?


Possibilità di esenzione IMU per coniugi che hanno residenze in Comuni diversi
Coniugi: esenzione IMU per immobili situati in comuni diversi?

Con l’art. 13 del DL 201/11 il legislatore ha voluto definire abitazione principale, ai fini IMU, l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

 

Aver previsto anche il nucleo familiare fa assurgere a livello normativo l’orientamento giurisprudenziale formatosi negli anni per l’ICI (Cass. ordd. nn. 26947/2017; 15444/2017; 12299/2017; 13062/2017) ove, al fine della spettanza dell’esenzione prevista per le abitazioni principali, è necessario che il contribuente provi che l’abitazione costituisca dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo.

 

Per l’IMU il legislatore ha fatto una precisazione nel periodo successivo del predetto articolo 13 prevedendo che se i componenti il nucleo familiare stabiliscono residenza e dimora in immobili diversi, siti nello stesso Comune, l’agevolazione per abitazione principale è unica.

 

Purtroppo non viene previsto il caso in cui i coniugi abbiano residenze in Comuni diversi, aprendo la strada a controversie per ottenere la detrazione.

 

Sul punto, però, si è espresso il Ministero, con la circolare n. 3/DF/2012, che parte dal presupposto che la norma su riportata abbia carattere antielusivo e non agevolativo.

 

Infatti, si legge nella circolare, che lo scopo di tale norma è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale, e, quindi, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.

 

Poi, però, la circolare prosegue precisando che il legislatore non ha stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro Comune, ad esempio, per esigenze lavorative.

 

Quindi si ritiene possibile che vi possa essere il trattamento esonerativo previsto per l’abitazione principale anche se i coniugi non risiedano e dimorino nello stesso immobile, ma in immobili siti in Comuni diversi, solo ed esclusivamente ove si provi la necessità della scissione (di residenza e dimora) del nucleo familiare.

 

Spetterà al Comune – in sede di accertamento - valutare se sussistano motivi di lavoro o studio che giustifichino il trattamento agevolato, e al contribuente dimostrare, per via documentale, che la scissione della famiglia è avvenuta per effettive esigenze – e non ai fini elusivi - e che la presunta “seconda” abitazione sia utilizzata effettivamente come dimora principale (portando, a sostegno della propria tesi, ad esempio, contratti di lavoro, consumi di acqua, luce e gas, telefono ecc.).

 

La questione è tuttora controversa in giurisprudenza e si attende comunque che la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione.

 

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di Avv. Sara Tardio

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