Concorso di più persone nella causazione del danno


A chi attribuisce il legislatore l'obbligo del risarcimento nel caso che più persone abbiano causato il danno?
Concorso di più persone nella causazione del danno
Seconda noterella - Rossi guidando la sua auto a eccessiva velocità, 90 Km/h, cozza contro quella di Bianchi, anche lui procedente a eccessiva velocità, 60 Km/h. Sempronio, che si trovava nell'auto di Bianchi subisce in seguito all'incidente danni, metti pari a cento. L'incidente é addebitabile sia al comportamento imprudente di Rossi sia a quello di Bianchi: chi dei due tirerà fuori dal suo portafoglio i soldi necessari per risarcire Sempronio? Rossi, Bianchi o tutti e due?

Se fosse vero, così com'é vero, che, in caso di distruzione di un bene costituente la ricchezza nazionale, il Legislatore ritiene giusto accollare il relativo danno a chi, cagionandolo, si é comportato colposamente, in quanto ravvisa in tale suo comportamento colposo un indice della sua incapacità ad amministrare con la dovuta diligenza un patrimonio (nell'interesse suo e della società tutta), ebbene, se questo fosse vero, ci si dovrebbe aspettare a rigor di logica che il legislatore accolli tutto il risarcimento solo a quello, dei due concausanti l'incidente, che ha tenuta la condotta più colposa: a Rossi, quindi, che andando a 90 Km/h (mentre Bianchi andava a solo 60 Km/h) ha dimostrato maggiore imprudenza e, quindi, minore capacità ad amministrare di Bianchi. E infatti, così ci si dovrebbe aspettare, in prima battuta il Legislatore dovrebbe giungere a questa conclusione: é preferibile che io legislatore accolli il danno non a Sempronio ma a Rossi e Bianchi; e, in seconda battuta dovrebbe giungere a quest'altra conclusione: dovendo scegliere se accollare il risarcimento in parte al Rossi e in parte al Bianchi oppure se accollare al Rossi anche la parte di risarcimento spettante al Bianchi, io, legislatore scelgo la seconda soluzione e accollo tutto il risarcimento al Rossi, e infatti é meglio sottrarre il più possibile beni al patrimonio del Rossi che ne è presumibilmente un cattivo amministratore e lasciare integro il patrimonio del Bianchi, che é presumibilmente un migliore amministratore del Rossi. Invece il legislatore obbliga al risarcimento sia Rossi che Bianchi, sia pure in proporzione delle rispettive colpe. Questo con l'art. 2055, che recita: "Se il fatto dannoso é imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. - Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. - Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali".

Perché questo? Perché, contro la soluzione di addebitare tutto il risarcimento (che potrebbe essere gravosissimo) a Rossi, depone l'esigenza di evitare il più possibile che la gestione di un patrimonio sia posta in crisi dalla necessità di sostenere una spesa (nel caso la spesa che comporta il risarcimento) troppo forte. E infatti, la necessità di provvedere a una grossa spesa improvvisa, può costringere chi gestisce un patrimonio a operazioni antieconomiche (e, quindi, nocive alla società tutta: ad esempio, vendere, e a vil prezzo, quella macchina trebbiatrice che tra pochi mesi permetterebbe di portare a termine un ottimo raccolto di grano).

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di Avv. Luigi Maria Sanguineti

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