Tassazione criptovalute, cosa cambia con la Legge di Bilancio 2023

Con la Legge di Bilancio 2023, il governo ha tentato di regolamentare da un punto di vista fiscale un fenomeno già avviato da tempo, ovvero quello delle contrattazioni delle criptovalute, come i Bitcoin e delle cripto-attività, ovvero valori e diritti memorizzati e trasferiti digitalmente.
Diverse le novità inserite nei commi da 126 a 147 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 (Legge del 29 dicembre 2022, n. 197) che riguardano la tassazione, la gestione delle minusvalenze, la rideterminazione del valore delle attività detenute al 1° gennaio 2023 e l’imposta di bollo.
Vediamo, allora, cosa cambia a partire da quest’anno.
La tassazione delle criptovalute e delle cripto-attività
Il comma 126 della Legge di Bilancio 2023 inserisce nell’art. 67 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) il punto c-sexies al comma 1, paragonando le plusvalenze derivanti dagli investimenti in criptovalute ai redditi diversi. La conseguenza è che il capital gain ottenuto deve essere tassato al 26% come avviene per gli altri strumenti finanziari (tranne che per i titoli di Stato per i quali l’aliquota è del 12,5%).
Ma nello stesso comma 126 della Legge annuale è stata inserita una sorta di “franchigia”: le plusvalenze sono soggette a tassazione solo se di importo maggiore ai 2 mila euro. Ciò significa che, al di sotto di tale soglia, il capital gain è esentasse.
È bene sottolineare che per plusvalenza sulle attività finanziarie in criptoattività si intende la differenza tra:
• il corrispettivo ottenuto ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e
• il costo o il valore di acquisto
In caso di successione, si considera come costo il valore definito e, se mancante si usa quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. In caso di donazione, invece, viene utilizzato il costo pagato dal donante.
In definitiva, tutte le volte che si ottiene un guadagno dallo scambio di criptovalute o cripto-attività, occorre procedere a tassazione della plusvalenza. Non rappresenta, però, una fattispecie fiscalmente rilevante (cioè non è oggetto di tassazione) la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni.
La nuova normativa sulla plusvalenza, infine, prevede a livello facoltativo di:
• esercitare l’opzione prevista dagli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 461/1997 relativa al regime del risparmio amministrato e del regime del risparmio gestito, presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati
• esercitare l’opzione per il risparmio amministrato relativamente ai rapporti in essere con gli operatori non finanziari, ovvero coloro che offrono servizi di gestione di criptovalute e di portafoglio digitale
Aspetto non meno irrilevante è poi la nuova prescrizione della Legge di Bilancio in cui si stabilisce che “non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico”.
La gestione delle minusvalenze
Sempre nello stesso comma 126 è indicato come gestire le minusvalenze.
All’articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi viene inserito il comma 9-bis.
Tale ultimo comma stabilisce che “se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate”.
In altre parole, solo la quota di minusvalenze che supera la quota di 2 mila euro può essere portata in deduzione dalle eventuali plusvalenze entro i quattro anni successivi, solo se le stesse minusvalenze sono state dichiarate in sede di dichiarazione dei redditi nell’anno in cui si sono verificate.
La rideterminazione del valore delle criptovalute
Prevista dalla Legge di Bilancio anche la regolarizzazione e la rideterminazione del valore delle cripto-attività detenute a far data 1° gennaio 2023.
Al posto del valore storico legato al costo di acquisto, si può optare per attribuire alle cripto-attività il valore corrente al 1° gennaio 2023 applicando, però, al valore storico un’imposta sostitutiva del 14%.
Imposta di bollo sulle cripto-attività
Paragonati agli altri prodotti finanziari, anche i depositi di cripto-attività vengono assoggettati all’imposta di bollo del 2 per mille annui ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, Parte I del D.P.R. 642/1972.
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