Separazione con figli, diritti e doveri dei genitori

Quando una coppia con figli si separa, sia essa convivente di fatto oppure sposata, i genitori conservano chiaramente tutti i doveri nei confronti dei figli che sorgono al momento della loro nascita.
L’art. 147 del codice civile (“Doveri verso i figli”) sancisce che “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis".
E tali doveri permangono anche quando la coppia si separa o divorzia.
Il concetto, infatti, è ribadito ancora nel nostro ordinamento nell’art. 315 bis del c.c. (Diritti e doveri del figlio) in cui al primo comma si afferma che “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni” e, al secondo comma, che “Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”.
Le norme citate individuano precisi doveri in capo ai genitori, sia di natura strettamente patrimoniale (come il mantenimento, ad esempio) sia di natura non patrimoniale (come l’assistenza morale e l’educazione, o ancora il mantenimento di rapporti significativi.
I diritti del figlio sanciti dal legislatore hanno valore ed efficacia dal momento della sua nascita e durante le fasi della sua crescita e non vengono meno anche se a causa della separazione o divorzio dei genitori, questi non convive più abitualmente con entrambi. La locuzione “mantenere rapporti significativi con i parenti” sta proprio ad indicare quel principio di “bigenitorialità” in base al quale l’educazione, il mantenimento e il sostegno psicologico deve essere apportato ugualmente da entrambi i genitori e i rapporti con gli altri parenti (nonni, zii, cugini, ecc…) devono essere tutelati e conservati.
Il termine “bigenitorialità”, infatti, non esprime tanto il concetto di dividere esattamente a metà il tempo a disposizione del figlio tra la madre e il padre o di dividere esattamente a metà le competenze, quanto un concetto più ampio di partecipazione attiva e presente da parte di entrambi i genitori al fine di preservare una crescita psicofisica serena del minore.
Accanto ai doveri morali si affiancano quelli di natura patrimoniale o materiali, primo fra tutti quello di mantenimento del figlio, anche se egli sia stato collocato con l’altro genitore.
A tal proposito, occorre distinguere i concetti di affidamento e collocazione.
Con l’affidamento si identifica colui che è responsabile dell’educazione e del sostegno del minore, mentre con la collocazione di individua il genitore presso il quale il figlio dimorerà abitualmente.
In genere, il collocamento avviene presso la madre, ma il giudice può decidere diversamente se lo ritiene opportuno nell’interesse del minore.
L’affidamento, invece, è di norma condiviso, ovvero i genitori hanno gli stessi diritti e doveri sui figli nell’ambito dell’educazione e del mantenimento.
E a proposito del mantenimento, questo spetta, dunque, in parti uguali ad entrambi i genitori, tenuto conto della capacità reddituale di entrambi.
Il genitore non collocatario, dunque, ha il dovere, non solo di rimanere presente nella vita del figlio, ma di versare mensilmente un assegno di mantenimento utile a coprire le spese ordinarie necessarie (per l’alimentazione, l’istruzione, la salute, ecc…).
A metà tra padre e madre devono poi essere divise le spese straordinarie, ovvero quelle non preventivate, ma necessarie per la crescita del figlio (ne sono degli esempi le cure dentistiche, un viaggio di studio, ecc…).
In caso di discordia tra i due genitori nella gestione delle spese straordinarie, si può ricorrere al giudice che valuterà il caso concreto e sancendo quale ripartizione vada effettuata. In caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento, il genitore inadempiente può essere condannato per violazione degli obblighi di mantenimento.
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