Maternità a Partita Iva


Le lavoratrici autonome hanno diritto a cinque mesi di indennità per maternità, ma non l’obbligo dell’astensione dal lavoro
Maternità a Partita Iva

L’indennità di maternità è riconosciuta anche alle lavoratrici autonome nei due mesi precedenti al parto e nei tre successivi al lieto evento per un totale di cinque mensilità. Spetta a tutte le lavoratrici a Partita Iva, ovvero alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne. I requisiti essenziali è che siano iscritte alla gestione dell’INPS e siano in regola con i versamenti dei contributi dovuti, anche durante il periodo di maternità.

L’indennità di maternità è riconosciuta anche nel caso di adozione o affidamento. I mesi di indennità a cui si ha diritto, però, sono ridotti a tre a partire dall’ingresso del minore in famiglia. La legge prevede un distinguo tra adozioni/affidamenti nazionali e internazionali: nel primo caso si ha diritto all’indennità dei tre mesi se il minore adottato ha un’età inferiore ai sei anni; nel secondo caso, se non ha raggiunto la maggiore età (18 anni).

Infine, l’indennità spetta anche in caso di interruzione di gravidanza: se si verifica oltre il terzo mese di gravidanza ed entro il 180esimo giorno di gestazione si ha diritto a un mese di indennità (30 giorni), mentre se l’interruzione avviene dopo il 180esimo giorno di gravidanza, spetteranno comunque cinque mesi di maternità.

La domanda di indennità per maternità può essere richiesta dalla lavoratrice autonoma indipendentemente dalla sua effettiva astensione dal lavoro: infatti, il diritto ai cinque mesi di sostegno economico previdenziale non implica obbligatoriamente la sospensione dell’attività professionale autonoma. Inoltre, la domanda può essere presentata anche se l’iscrizione all’INPS sia avvenuta a gravidanza in corso.

L’indennità di maternità è erogata direttamente dall’INPS tramite bonifico presso l’ufficio postale o tramite accredito su un conto corrente bancario o postale. L’ammontare è pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita ogni anno per legge per ciascuna tipologia di attività autonoma moltiplicato per il numero dei giorni di indennità a cui si ha diritto. Va sottolineato che gli assegni ricevuti dall’INPS a titolo di indennità per maternità, concorrono a formare reddito così come qualsiasi altro compenso professionale. Quindi, vanno riportati nel Modello Unico in sede di dichiarazione dei redditi nella voce "altri proventi" e sono assoggettati all’Irpef e all’eventuale Irap.

La domanda di indennità, infine, va presentata direttamente all’INPS in via telematica tramite il portale dell’Istituto di previdenza (www.inps.it - Servizi o line), tramite il Contact Center (numero 803.164) o tramite i patronati. L’importante è che la domanda venga inoltrata entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità stessa.

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