L’esenzione Irap per l’agricoltura
Non tutti però hanno diritto all'esenzione. Ecco chi non dovrà pagare l’imposta

Con la pubblicazione della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28.12.2015) sulla Gazzetta Ufficiale (S.O. n. 70 alla G.U. del 30 dicembre 2015, n. 302) è entrato in vigore l’articolo 1 composto dai 999 commi che introducono notevoli novità in diversi ambiti, tra cui quello dell’esenzione dell’Irap nel settore agricolo.
Con la Legge di Stabilità è stato, infatti, stabilito che sono esenti da Irap tutti gli esercenti che svolgono attività agricole in base all’art. 32 del Tuir, ovvero che esercitano:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali
L’esenzione è stata possibile abrogando la lettera d) del 1° comma dell’art. 3 del D.Lgs. n. 446/97 e inserendo al 2° comma la nuova lettera c-bis).
Al pari, sono stati esentati dall’Irap anche:
- le "cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali", equiparati agli imprenditori agricoli in base all’art. 8 del D.Lgs. 227/2001
- le "società cooperative agricole e loro consorzi (che realizzano redditi, ndr) mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci", come stabilito dall’art. 10, DPR n. 601/73
Non tutte le attività sono esenti da Irap: restano escluse infatti gli agriturismi e le attività elencate nell’art. 56-bis del TUIR.
Per avere informazioni precise in merito al proprio singolo caso è consigliabile rivolgersi a un commercialista che possa stabilire se si è esenti o meno dall’Irap in base alla tipologia di attività svolta.
Con la Legge di Stabilità è stato, infatti, stabilito che sono esenti da Irap tutti gli esercenti che svolgono attività agricole in base all’art. 32 del Tuir, ovvero che esercitano:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali
L’esenzione è stata possibile abrogando la lettera d) del 1° comma dell’art. 3 del D.Lgs. n. 446/97 e inserendo al 2° comma la nuova lettera c-bis).
Al pari, sono stati esentati dall’Irap anche:
- le "cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali", equiparati agli imprenditori agricoli in base all’art. 8 del D.Lgs. 227/2001
- le "società cooperative agricole e loro consorzi (che realizzano redditi, ndr) mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci", come stabilito dall’art. 10, DPR n. 601/73
Non tutte le attività sono esenti da Irap: restano escluse infatti gli agriturismi e le attività elencate nell’art. 56-bis del TUIR.
Per avere informazioni precise in merito al proprio singolo caso è consigliabile rivolgersi a un commercialista che possa stabilire se si è esenti o meno dall’Irap in base alla tipologia di attività svolta.
Articolo del: