Capacità naturale, legale e interdizione
Quando si acquisiscono la capacità giuridica e quella di agire? E quando si deve chiedere l'interdizione?

Solo per il fatto di nascere si acquisisce la capacità giuridica, ovvero l’idoneità ad essere titolari di diritti e doveri. L’articolo 1 del codice civile infatti recita che "La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita".
Concetto diverso è quello della capacità di agire, cioè l’idoneità a compiere in maniera valida atti giuridici che consentano di esercitare i propri diritti o di adempiere agli obblighi. Nel nostro ordinamento, la capacità di agire si acquisisce con la maggiore età. L’articolo 2 del codice civile afferma: "La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa". La capacità di agire presuppone il fatto che la persona abbia acquisito quella maturità psichica che gli consenta di badare ai propri interessi.
Il limite dei diciotto anni per raggiungere la maggiore età comporta il fatto che al di sotto di tale soglia si è incapaci legali, ovvero non si possiede ancora la capacità di agire, se non attraverso rappresentanti legali (padre, madre, tutore...). Per questo, gli atti compiuti dai minori sono, di regola, annullabili.L’atto annullabile compiuto da un monore, inoltre, può essere impugnato dal rappresentante legale, dallo stesso minore una volta diventato maggiorenne, ma non può mai essere impugnato dalla controparte maggiorenne.
Cosa accade con la maggiore età? Oltre a possedere la capacità giuridica, si acquisisce anche la capacità di agire. Si presume, cioè, che un individuo abbia raggiunto quella maturità tale per poter tutelar i propri interessi.
Non sempre, però, la maggiore età garantisce una maturità psichica. Quando ciò accade, il coniuge, i parenti entro il quarto grado, il tutore, il curatore, o il Pubblico Ministero possono richiedere l’interdizione. L’interdizione può essere chiesta quando un maggiorenne (quindi legalmente capace), eventualmente anche in stato di incapacità naturale per handicap, disabilità o per disturbi psichici, versi in condizioni di abituale infermità mentale.
L’articolo 414 del codice civile afferma infatti che "Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione".
Questo tipo di interdizione è definita giudiziale e determina una situazione di incapacità legale uguale a quella riferibile ai minori. Allo stesso modo, dunque, gli atti compiuti da una persona maggiorenne, ma interdetta giudizialmente, sono annullabili come quelli compiuti da un minorenne. L’incapacità viene pronunciata dal giudice dopo aver esaminato il caso (acquisendo informazioni ed esami medici) e interrogato la persona per la quale si richiede l’interdizione. In caso di interdizione, l’incapacità decorre a partire dalla pubblicazione della sentenza e può essere revocata esclusivamente con una sentenza di revoca.
Un ultima precisazione: non bisogna confondere l’interdizione giudiziale con l’interdizione legale. Quest’ultima è una pena accessoria di una condanna alla reclusione per un periodo non inferiore ai cinque anni di carcere e non ha nulla a che vedere con l’incapacità naturale e giudiziale legate, invece, a motivi di salute mentale.
Concetto diverso è quello della capacità di agire, cioè l’idoneità a compiere in maniera valida atti giuridici che consentano di esercitare i propri diritti o di adempiere agli obblighi. Nel nostro ordinamento, la capacità di agire si acquisisce con la maggiore età. L’articolo 2 del codice civile afferma: "La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa". La capacità di agire presuppone il fatto che la persona abbia acquisito quella maturità psichica che gli consenta di badare ai propri interessi.
Il limite dei diciotto anni per raggiungere la maggiore età comporta il fatto che al di sotto di tale soglia si è incapaci legali, ovvero non si possiede ancora la capacità di agire, se non attraverso rappresentanti legali (padre, madre, tutore...). Per questo, gli atti compiuti dai minori sono, di regola, annullabili.L’atto annullabile compiuto da un monore, inoltre, può essere impugnato dal rappresentante legale, dallo stesso minore una volta diventato maggiorenne, ma non può mai essere impugnato dalla controparte maggiorenne.
Cosa accade con la maggiore età? Oltre a possedere la capacità giuridica, si acquisisce anche la capacità di agire. Si presume, cioè, che un individuo abbia raggiunto quella maturità tale per poter tutelar i propri interessi.
Non sempre, però, la maggiore età garantisce una maturità psichica. Quando ciò accade, il coniuge, i parenti entro il quarto grado, il tutore, il curatore, o il Pubblico Ministero possono richiedere l’interdizione. L’interdizione può essere chiesta quando un maggiorenne (quindi legalmente capace), eventualmente anche in stato di incapacità naturale per handicap, disabilità o per disturbi psichici, versi in condizioni di abituale infermità mentale.
L’articolo 414 del codice civile afferma infatti che "Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione".
Questo tipo di interdizione è definita giudiziale e determina una situazione di incapacità legale uguale a quella riferibile ai minori. Allo stesso modo, dunque, gli atti compiuti da una persona maggiorenne, ma interdetta giudizialmente, sono annullabili come quelli compiuti da un minorenne. L’incapacità viene pronunciata dal giudice dopo aver esaminato il caso (acquisendo informazioni ed esami medici) e interrogato la persona per la quale si richiede l’interdizione. In caso di interdizione, l’incapacità decorre a partire dalla pubblicazione della sentenza e può essere revocata esclusivamente con una sentenza di revoca.
Un ultima precisazione: non bisogna confondere l’interdizione giudiziale con l’interdizione legale. Quest’ultima è una pena accessoria di una condanna alla reclusione per un periodo non inferiore ai cinque anni di carcere e non ha nulla a che vedere con l’incapacità naturale e giudiziale legate, invece, a motivi di salute mentale.
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