Bonus Ricerca e Sviluppo 2019, le novità sul credito d'imposta

La normativa sul credito di imposta relativo alle spese di ricerca e sviluppo ha subito delle modifiche e, quest’anno, in sede di dichiarazione dei redditi, il quadro RU, Sezione IV del Modello redditi 2019 sarà differente dallo scorso anno.
Vediamo, quindi, le modifiche che sono state apportate e che prevedono una stretta sull’agevolazione.
Cos’è il credito di imposta Ricerca e Sviluppo
Introdotto in origine con l’articolo 3 del D.L. 145/2013, il bonus prevede un credito di imposta per le spese sostenute in eccedenza (quindi, le spese incrementali) rispetto alla media storica degli investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Lo scopo dell’agevolazione è favorire l’innovazione delle imprese italiane in modo da accrescerne la competitività a livello nazionale e internazionale.
La stretta sulle aliquote del bonus Ricerca e Sviluppo
Le modifiche al D.L. 145/2013 sono state apportate con l’articolo 1 (commi da 70 a 72) della Legge 145/2018 e dall’articolo 8 del D.L. 87/2018.
Una prima e importante novità (peggiorativa per le imprese) è certamente la riduzione dell’aliquota dal 50% al 25% per la maggior parte delle spese ammissibili.
Ridotto anche il tetto massimo di spesa che passa dai precedenti 20 milioni di euro a 10 milioni di euro.
L’aliquota del 50% resta invariata esclusivamente per le seguenti tipologie di costi:
- spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (compresi anche i dipendenti subordinati, anche a tempo determinato)
- costi dei contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta
- costi dei contratti stipulati con start-up innovative e con le Pmi innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
Tutte le restanti spese ammissibili in ricerca e sviluppo possono essere portate in detrazione soltanto per il 25% del loro ammontare, fermo restando il limite massimo di spesa indicato precedentemente.
Ulteriore novità di quest’anno è l’esclusione dei costi sostenuti per l’acquisto di beni immateriali (anche in licenza d’uso) derivanti da contratti tra imprese infragruppo. Le stesse spese, inoltre, sono escluse dal computo della media storica ai fini della compilazione del modello Redditi 2019.
Obbligo di certificazione contabile delle spese di Ricerca e Sviluppo
La Legge di bilancio 2019 ha introdotto, infine, l’obbligo di certificazione contabile preventiva alla fruizione del bonus Ricerca e Sviluppo. La certificazione deve essere redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione. Le spese sostenute per la certificazione sono comprese nel diritto del credito di imposta fino al limite massimo di 5 mila euro.
Relazione tecnica obbligatoria dell’attività di Ricerca e Sviluppo
La Legge di bilancio 2019, infine, ha introdotto l’obbligo, per le imprese che sostengono i costi in Ricerca e Sviluppo, di redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.
Se le attività di ricerca sono svolte da soggetti terzi commissionati dall’impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata dal soggetto commissionario che ha svolto le attività di Ricerca e Sviluppo.
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