Bonus facciate 2020, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 2/E del 14 febbraio scorso con cui fornisce le istruzioni e le modalità operative del nuovo credito di imposta usufruibile a fronte di sostenimento di spese di restauro e conservazione delle facciate degli edifici, meglio noto come “Bonus facciate”.
La nuova agevolazione è stata introdotto con i commi da 219 a 224 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020).
Indice:
Cos’è il bonus facciate?
La Legge di bilancio 2020 ha introdotto un nuovo bonus destinato a coloro che nel corso del 2020 effettueranno lavori di ristrutturazione edilizia delle facciate degli edifici.
La struttura principale della nuova agevolazione è stata inserita nel comma 219 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 che recita: “Per le spese documentate, sostenute, nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile1968, n.1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.
Dalla norma si delineano le tre caratteristiche di novità del bonus che lo differenziano dalle altre tipologie di tax credit:
1. La percentuale di detrazione è più alta, pari al 90%, rispetto agli altri bonus ristrutturazione edilizie e riqualificazione energetica;
2. Non è stato previsto né un limite minimo, né un tetto massimo di spesa;
3. L’agevolazione riguarda il sostenimento delle spese sia straordinarie, sia quelle ordinarie.
Per poter usufruire del bonus è necessario, come spiega la norma citata, documentare le spese e queste devono essere effettuate dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
Infine, il nuovo bonus facciate sarà cumulabile con le altre agevolazioni previste e confermate per la ristrutturazione edilizia e per la riqualificazione energetica.
Cosa prevede il bonus facciate
Come stabilito dal comma 219 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020, il nuovo bonus facciate consente di ottenere un credito di imposta pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi edilizi compiuti sulle facciate di qualunque tipo di edificio, sia esso condominiale che villa singola.
Per tale tipo di detrazione fiscale non è stato previsto alcun tetto massimo di spesa e ciò è il secondo elemento di novità del bonus facciate, oltre alla percentuale di detrazione più elevata rispetto agli altri benefici riguardanti la ristrutturazione edilizia o la riqualificazione energetica.
Infine, il terzo elemento di novità riguarda la tipologia degli interventi compiuti. Il bonus facciate prevede il credito di imposta per le spese sostenute sia per la manutenzione straordinaria sia per la manutenzione ordinaria. Ciò significa che oltre alle spese di recupero e di restauro, anche le spese per la tinteggiatura delle facciate esterne degli edifici possono essere portate in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 90%.
In base al comma 222 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo a partire dell’anno di sostenimento delle spese.
Ma entrando nel dettaglio, ecco le istruzioni e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti beneficiari del bonus facciate
Partendo da quando dettato dal citati comma 219, si deduce che i soggetti interessati dal bonus facciate sono tutti coloro che possono applicare una detrazione dall’imposta lorda.
Dunque, possono beneficiare del beneficio le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, e le persone giuridiche.
Nello specifico, il bonus facciate è usufruibile da:
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali);
- il proprietario o il nudo proprietario dell’immobile oppure il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- chi detiene l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
- i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, purché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori;
- il promissario acquirente dell'immobile, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
- chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Da prestare attenzione al fatto che, essendo il bonus facciate una detrazione dall’imposta lorda, il tax credit non può essere usufruito dai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (come ad esempio i forfettari). Se, però, accanto al reddito assoggettato assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva si percepiscono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare il “bonus facciate” in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.
Gli interventi ammessi
Il comma 221 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 recita che sono ammessi al beneficio “esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.
Dalla lettura del dispositivo è possibile fare tre considerazioni.
La prima considerazione che va fatta è sullo scopo del bonus facciate: favorire il decoro urbano. Per tale ragione, gli interventi ammessi dal bonus sono soltanto quelli che interessano il recupero o il restauro della “facciata esterna”. Sono, pertanto, ammessi i soli lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio (intero perimetro esterno) e non quelli sulle facciate interne, ad eccezione di quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
La seconda considerazione riguarda lo stato dell’immobile: l’agevolazione spetta solo per gli interventi realizzati su edifici già esistenti. Sono esclusi, dunque, gli interventi compiuti durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.
Infine, l’ultima considerazione riguarda la tipologia di intervento. Riprendendo la locuzione “interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”, l’Agenzia delle Entrate afferma che la detrazione spetta per:
- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.
Edifici interessati dal bonus facciate
Il comma 219 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 sancisce che gli edifici interessati dal bonus facciate sono quelli “ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444” e classificati come “zone territoriali omogenee”:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Sono, dunque, esclusi gli edifici, ubicati nelle zone C, D, E ed F.
Come calcolare la detrazione
La detrazione dall’imposta lorda è pari al 90% delle spese sostenute, senza limite minimo o tetto massimo di spesa. Inoltre, il tax credit è recuperabile in dieci rate costanti e annuali a partire dall’anno di sostenimento delle spese.
Ma dato che il bonus spetta sia alle persone fisiche, che ai professionisti e alle imprese, come calcolare l’anno a partire dal quale si ha diritto di usufruire del beneficio?
Infatti, la detrazione può essere fatta valere sia ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES).
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate specifica che:
• Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si utilizza il criterio di cassa: vale la data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, se un intervento è stato deciso nel 2019, e i pagamenti sono avvenuti nel 2020, si potrà portare in detrazione quanto speso nel 2020; se le spese sono state suddivise nel 2019 e nel 2020, si potranno portare in detrazione solamente le uscite effettuate nel 2020;
• Per le imprese si utilizza il criterio di competenza: sono detraibili le spese imputate al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Per avere maggiori informazioni al riguardo è consigliabile affidarsi a un commercialista esperto.
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