Mutuo fondiario condizionato, non può costituire un titolo esecutivo


Non avendo il contratto di mutuo condizionato i requisiti di certezza, esso non può costituire un titolo esecutivo idoneo a consentire l'esecuzione forzata
Mutuo fondiario condizionato, non può costituire un titolo esecutivo

Il contratto di mutuo condizionato non può costituire un titolo esecutivo idoneo a consentire di intraprendere l'esecuzione forzata.


Il caso.

La società X, cessionaria di un credito bancario, notificava al sig. Y un atto di precetto intimando il pagamento di un debito residuo fondato su di un contratto di mutuo condizionato. Proponeva opposizione il sig. Y assumendo la nullità dell'atto di precetto in quanto notificato su di un contratto di mutuo fondiario condizionato e, quindi, tale da non essere idoneo a costituire titolo esecutivo in quanto privo dei requisiti di certezza.

Chiedeva la sospensione immediata e inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del contratto di finanziamento fondiario condizionato.

Il Tribunale di Torino, giudice monocratico, con decreto inaudita altera parte, sospendeva l'efficacia esecutiva del contratto di finanziamento fondiario e all'udienza fissata per la conferma, la revoca o la modifica del decreto, in data 27/9/2019, emetteva l'ordinanza che si commenta.

"Con riferimento alla dedotta natura condizionata del mutuo" sostiene il Giudice che vadano svolte le seguenti argomentazioni:

1) l'Art. 1 del contratto prevede la concessione ed erogazione a titolo di mutuo della somma ivi indicata "ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme di legge, dal presente contratto e dal capitolato di patti e condizioni generali" allegate;

2) l'art. 1.3 contiene la dichiarazione della parte finanziata "di avere ricevuto dalla banca la predetta somma, rilasciandone ampia quietanza con il presente atto". Tuttavia, sostiene il Giudice, la quietanza rilasciata dalla parte non è idonea a provare l'effettiva messa a disposizione, materiale o giuridica, della somma, essendo inserita nello stesso contratto di finanziamento che detta le condizioni e le modalità della messa a disposizione della somma e non derivando da un documento separato valido come atto di quietanza;

3) l'art. 2.1. prevede che la somma mutuata sia "riconsegnata" alla banca e costituita in deposito cauzionale "a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima parte finanziata". Questi obblighi, secondo il Tribunale, hanno come scopo quello di documentare le condizioni dell'immobile costituito in garanzia e, in caso di mancato o inesatto adempimento degli stessi obblighi, l'art. 2.3 consente alla banca di risolvere il contratto e utilizzare tale deposito per estinguere il finanziamento.

A detta del Tribunale, questo complesso di disposizioni fa si che sia provato, almeno in fase di sospensiva, che il mutuatario non abbia mai ottenuto l'effettiva disponibilità della somma e che la banca conservava la possibilità di valutare - attraverso l'esame della documentazione - l'esistenza di condizioni che avrebbero impedito la concessione del finanziamento e di non erogare la somma data a mutuo.

Il Giudice richiama quindi una sentenza della Corte di Cassazione (n. 17194/2014) secondo cui "Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge".

Nella fattispecie, mancando un atto di quietanza separato, il Tribunale ha ritenuto che il titolo autonomo di disponibilità della somma in capo al mutuatario non si sia mai costituito, proprio in quanto si è in presenza di un unico contratto con il quale la somma formalmente erogata viene trattenuta dal mutuante ovvero dalla Banca, in attesa della verifica dei documenti e delle condizioni il cui contenuto può condizionare la banca a erogare concretamente il finanziamento o a non concederlo.

In concreto il Tribunale ha correttamente ritenuto che non avendo il contratto di mutuo condizionato i requisiti di certezza, esso non possa costituire un titolo esecutivo idoneo a consentire di intraprendere l'esecuzione forzata.

 

 

Articolo del:


di Elisabetta Rocco

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