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Telecamere in condominio: legittimità, privacy e normativa vigente


La videosorveglianza in condominio è regolata dall’art. 1122-ter c.c. e dal GDPR. Le telecamere condominiali richiedono delibera, quelle private solo la privacy.

Telecamere in condominio: legittimità, privacy e normativa vigente

L’installazione di impianti di videosorveglianza nei condomini è da sempre un tema dibattuto, tra esigenze di sicurezza e tutela della privacy. La giurisprudenza ha fornito nel tempo orientamenti altalenanti, fino all’intervento del legislatore con la riforma del condominio del 2012, che ha introdotto una disciplina specifica attraverso l’art. 1122-ter c.c. Vediamo come è regolata oggi la materia e quali sono gli obblighi per il condominio e i singoli condomini.

Il dibattito giurisprudenziale sulla videosorveglianza condominiale

In assenza di una normativa chiara, per molti anni la giurisprudenza si è divisa tra posizioni restrittive e più permissive riguardo alla possibilità di installare telecamere nelle parti comuni degli edifici.

Inizialmente, alcune sentenze ne hanno negato la legittimità, ritenendo che la videosorveglianza condominiale rappresentasse una violazione del diritto alla riservatezza dei condomini (Trib. Milano, n. 4164/1992). Successivamente, altri tribunali hanno riconosciuto la possibilità per l’assemblea condominiale di deliberarne l’installazione con una maggioranza qualificata (Cass. n. 5591/2007; Cass. n. 71/2013).

La Corte di Cassazione ha infine stabilito che anche un singolo condomino può installare telecamere che riprendano le parti comuni, a condizione che vi sia una motivazione legata alla sicurezza e che le riprese non siano diffuse o utilizzate per scopi illeciti (Cass. n. 44156/2008).

L’intervento del Garante della Privacy

L’incertezza giurisprudenziale ha portato il Garante per la Protezione dei Dati Personali a intervenire con un provvedimento dell’8 aprile 2010, sollecitando il legislatore a regolamentare la materia. Il Garante ha stabilito che l’installazione di telecamere nei condomini deve rispettare il principio di proporzionalità e necessità, evitando riprese indiscriminate degli spazi comuni.

Il Garante ha poi pubblicato la guida “Il condominio e la privacy”, in cui ha delineato le regole per la corretta gestione della videosorveglianza negli edifici residenziali, distinguendo tra impianti installati dall’assemblea e quelli installati dai singoli condomini.

La riforma del 2012 e il nuovo art. 1122-ter c.c.

Con la riforma del condominio (L. n. 220/2012), il legislatore ha introdotto l’art. 1122-ter c.c., che disciplina espressamente la videosorveglianza nelle parti comuni.

L’installazione di telecamere in condominio può essere deliberata dall’assemblea con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’art. 1136 c.c., ovvero la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Una volta approvata, la gestione del sistema deve rispettare le regole del Codice della Privacy e le direttive del Garante.

Gli obblighi da rispettare per il condominio includono:

  1.     Segnalazione della presenza delle telecamere con appositi cartelli visibili;
  2.     Limitazione della conservazione delle registrazioni, che di norma non deve superare le 24-48 ore, salvo eccezioni autorizzate dal Garante;
  3.     Ripresa esclusiva delle aree comuni, evitando di inquadrare strade pubbliche o proprietà di terzi;
  4.     Protezione dei dati raccolti, mediante misure di sicurezza adeguate per prevenire accessi non autorizzati.

Videosorveglianza privata: le regole per il singolo condomino

Anche un singolo condomino può installare un impianto di videosorveglianza, purché rispetti alcuni limiti per evitare violazioni della privacy altrui. In particolare:

  1.     Le telecamere devono riprendere solo le aree private, come la porta di casa o il proprio posto auto, senza inquadrare l’intero pianerottolo o il garage comune;
  2.     Non è obbligatorio segnalare la presenza del sistema di sorveglianza, a meno che le riprese non vengano diffuse o comunicate a terzi;
  3.     Le riprese non devono essere utilizzate per scopi illeciti o persecutori, evitando di monitorare costantemente i vicini di casa.

Nel caso in cui un impianto privato violi la privacy di altri condomini, il responsabile può essere soggetto a sanzioni civili e penali previste dal Codice della Privacy (art. 161 e ss.).

Le riprese come prova in giudizio

Le registrazioni effettuate da impianti di videosorveglianza condominiali o privati possono essere utilizzate come prova in giudizio. La Cassazione ha infatti stabilito che i filmati costituiscono una prova documentale valida, anche se l’installazione delle telecamere non è avvenuta nel pieno rispetto delle direttive del Garante (Cass. n. 28554/2013).

Tuttavia, l’acquisizione delle immagini deve avvenire nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali, per evitare contestazioni da parte della controparte.

Conclusioni

L’installazione di telecamere in condominio è oggi regolata in maniera più chiara rispetto al passato, grazie all’art. 1122-ter c.c. e agli interventi del Garante della Privacy. Tuttavia, resta fondamentale bilanciare le esigenze di sicurezza con il diritto alla riservatezza degli altri condomini.

Mentre il condominio deve rispettare rigide procedure per la gestione delle riprese, il singolo condomino può installare un impianto di videosorveglianza privata solo se limita l’inquadratura alle proprie aree personali. Il mancato rispetto delle regole può comportare sanzioni e l’obbligo di risarcire eventuali danni causati.

In caso di controversie, le registrazioni video possono rappresentare una prova legittima, ma la loro utilizzabilità dipenderà sempre dalle modalità con cui sono state ottenute.

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