Superbonus 110%: brevi note sulla responsabilità civile del tecnico

1. Premessa
La disciplina del Superbonus 110% (disciplinata dagli articoli 119 e 121 D.L. n. 34/2020, conv. con modificazioni con L. n. 77/2020, e s.m.i., - meglio noto come Decreto Rilancio - e dai relativi decreti ministeriali di attuazione) attribuisce ai tecnici incaricati dello svolgimento dei servizi di progettazione (di edifici, impianti e strutture), di direzione lavori e di collaudatore statico la duplice funzione di:
1. attestatore/asseveratore della sussistenza dei requisiti tecnici prodromici al godimento del suddetto beneficio;
2. professionista prestatore d’opera intellettuale.
In caso di non corretto esercizio delle predette funzioni e di conseguente accertata insussistenza dei requisiti per il riconoscimento del Superbonus 110% il tecnico incaricato potrebbe incorrere in molteplici profili di responsabilità civile, amministrativa e penale.
Di seguito saranno svolte brevi considerazioni in ordine alla responsabilità civile del tecnico e alla relativa polizza di assicurazione che lo stesso incaricato è tenuto a stipulare per lo svolgimento dei servizi suddetti.
2. La responsabilità civile del tecnico incaricato nei confronti del Committente
Il mancato riconoscimento del Superbonus 110% potrebbe esporre il tecnico incaricato alle pretese risarcitorie del Committente, fondate sull’inadempimento della prestazione intellettuale oggetto dell’incarico.
In tale prospettiva, trattandosi di responsabilità civile di natura contrattuale, per verificare l’effettiva responsabilità del tecnico potranno trovare applicazione:
• sia l’art. 1176, comma 2, c.c., ai sensi del quale: “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”;
• sia l’art. 2236 c.c., ai sensi del quale: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”, ove per speciale difficoltà, come statuito dalla Suprema Corte: “(…) non deve intendersi solo l'esigenza di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori [poiché, n.d.a.] essa è riscontrabile in prestazioni coinvolgenti problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, per i quali è richiesto un impegno intellettuale superiore a quello professionale medio, con conseguente presupposizione di preparazione e dispendio di attività anch'esse superiori alla media, oppure non ancora adeguatamente studiati dalla scienza (…)” (Corte di Cassazione, Sezione III civile, 31 luglio 2015, n. 16275).
Al mancato riconoscimento del Superbonus 110% a favore del Committente potrebbe pertanto non conseguire necessariamente la responsabilità civile del tecnico incaricato per inadempimento verso il Committente.
3. La responsabilità civile del tecnico incaricato nei confronti dello Stato
Ai sensi dell’art. 119, comma 14, secondo periodo, Decreto Rilancio: “I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata”.
Tale norma - prescrivendo ai tecnici la stipulazione di una polizza di assicurazione della responsabilità civile (anche) per garantire al Bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata - consente di qualificare alla stregua di responsabilità civile anche la responsabilità del tecnico nei confronti dello Stato per i casi di riconoscimento del Superbonus 110% rispetto ad interventi in realtà privi, sotto il profilo tecnico, dei necessari requisiti.
Il Legislatore non ha tuttavia precisato se anche la responsabilità civile del tecnico nei confronti dello Stato possa qualificarsi alla stregua di responsabilità contrattuale, con conseguente applicabilità quantomeno del sopra citato art. 1176, comma 2, c.c., o se, al contrario, essa debba qualificarsi come responsabilità extracontrattuale, con conseguente applicabilità degli art. 2043 e seguenti c.c.
Considerati i diversi regimi sottesi alle relative azioni di responsabilità sotto il profilo della distribuzione dell’onere della prova, dell’entità del danno risarcibile e del termine di prescrizione, trattasi di distinzione certamente rilevante. È pertanto auspicabile un espresso chiarimento del Legislatore sul punto, onde evitare il sorgere di possibili contrasti giurisprudenziali.
4. I requisiti prescritti dal Legislatore con riferimento alla polizza di assicurazione della responsabilità civile del tecnico incaricato
Infine, è opportuno segnalare che con l’art. 1, comma 66, Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), il Legislatore ha apportato rilevanti integrazioni al precitato art. 119, comma 14, Decreto Rilancio, stabilendo che, in alternativa ad una polizza esclusivamente dedicata alla copertura della responsabilità civile conseguente ai servizi di cui trattasi, munita dei requisiti sopra richiamati, il tecnico incaricato possa anche essere munito di una polizza assicurativa non esclusivamente dedicata, purchè essa:
- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione legato al Superbonus 110%, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
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