Sicurezza nei luoghi di lavoro condominiali e DVR

Quando si parla di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro spesso si sottovaluta che la figura dell’amministratore di condominio assurge a ruolo fondamentale sia per quanto riguarda la responsabilità diretta dello stesso sia per la predisposizione di tutte le azioni necessarie a rendere il condominio un luogo di lavoro sicuro.
Presupposto per l’applicabilità del D.lgs. N. 81/08 è la presenza di almeno un lavoratore che, all’interno del condominio, svolga, per conto del condominio stesso, un’attività lavorativa, indipendentemente dalla tipologia contrattuale con cui il lavoratore esercita tale attività.
Sulla base del D.lgs. N. 81/08 l’amministratore può assumere le funzioni di datore di lavoro, datore di lavoro committente e committente. In ragione di ciò, come previsto dall’art. 17, sull’amministratore grava l’obbligo di valutazione dei rischi cui è esposto il lavoratore, con la conseguente necessaria elaborazione del DVR a cura di tecnico abilitato.
Per quanto concerne poi l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 21 e 22 ex L. 626/94 nel caso dell’amministratore in quanto datore di lavoro particolare, l’informazione e la formazione nei confronti del lavoratore, possono essere svolte anche senza adempiere l’obbligo di valutazione rischi in forma scritta, così come previsto dall’articolo 28.
E’ altresì vero, però, che in caso di infortunio potrebbe essere fondamentale, in fase difensiva, avere un documento scritto. Il datore di lavoro committente dovrà, quindi, promuovere la collaborazione ed il coordinamento fra i vari soggetti chiamati ad eseguire l’opera elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminarlo e, ove ciò sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.
Tale documento (DUVRI) verrà allegato sempre al contratto di appalto. Elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), però, necessita l’applicazione della nuova metodologia derivata dalla ISO/TR 14121-2" che illustra le corrette metodologie per la valutazione dei rischi (risk assessement) per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro supportate dalla normativa tecnica vigente e dalla più recente giurisprudenza.
Le norme UNI 11230 sulla "Gestione del rischio", e quelle UNI ISO 12100 previste nel Technical Report ISO/TR 14121-2, approfondiscono i concetti di "misura del rischio" e "ponderazione" del rischio, di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza per “attività lavorativa” dal punto di vista di:
- Il processo di valutazione dei rischi (risk assessment) per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: metodologia di analisi e valutazione dei rischi.
- La stima e la valutazione dei rischi secondo le norme UNI 11230, UNI 12100 e ISO/TR 14121-2.
- L'individuazione dei pericoli, delle situazioni pericolose e degli eventi dannosi presenti nei luoghi di lavoro e connessi con l'uso di attrezzature di lavoro.
- La valutazione dei rischi e la più recente giurisprudenza: criticità tratte dalle sentenze sul tema
- Metodologie per il risk assessement: la norma UNI ISO 31000 e il nuovo metodo elaborato dal ISO/TR 14121-2.
- Esempi di valutazione del rischio secondo la norma UNI CEI EN IEC 31010.
- La valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori per mansioni e per attività.
- L'analisi statistica degli infortuni nei luoghi di lavoro per una corretta valutazione dei rischi.
- L'elaborazione e la gestione delle misure di prevenzione e protezione.
- Misure di sicurezza in caso di emergenza: ruolo del medico competente e il defibrillatore semiautomatico.
- I criteri di accettabilità del rischio previsti nelle norme tecniche e nel Technical Report ISO/TR 14121-2.
- Le misure di sorveglianza per implementare un "Risk Control System".
- Le procedure semplificate per la valutazione dei rischi.
- I rischi "normati" dai Titoli del D.lgs. 81/08 e i rischi per le categorie di lavoratori "particolari".
- La valutazione dei rischi nei Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) UNI ISO 45001.
- La valenza dell'approccio normativo alla valutazione dei rischi nei Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) UNI ISO 45001.
Necessita, quindi, fornire ai condomini un elenco di servizi aventi lo scopo di assistere l’amministratore nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come da D.lgs. N. 81/08 e s.m.i. mediante apposita e ciclica ispezione dei luoghi di lavoro al fine di rilevare eventuali punti critici in sicurezza, in conformità con le vigenti normative delegando un curatore con i rapporti con gli uffici sicurezza delle ditte appaltanti per la verifica dei requisiti tecnico professionali allo scopo di assolvere a quanto dettato dall’art. 26 del D.lgs. 81/08.
Nel caso poi si verifichi la circostanza che l’amministratore di condominio venga a conoscenza di casi di contagio da Coronavirus lo stesso dovrà eseguire tempestivamente l’attività di sanificazione dei luoghi di lavoro in quanto soggetto garante anche della sicurezza dei lavoratori del condominio perseguibile penalmente per non avere impedito un evento che si aveva l’obbligo giuridico di impedire.
Ciò, certamente, comporta la necessità di aggiungere ulteriori voci, a quelle già codificate, per la redazione del DVR e del DUVRI.
Dott. Davide Maria De Filippi
Giurista del lavoro
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