Scia-Imprese, controllo entro 60 giorni


Maggiori certezze per chi deve utilizzare la Scia per avviare un'attività di impresa regolamentata da leggi specifiche
Scia-Imprese, controllo entro 60 giorni
Con la legge Sblocca Italia, agli enti che ricevono la Scia sono state poste limitazioni alla possibilità di bloccare l'attività.
La nuova normativa prevede infatti che gli enti che non controllano la SCIA entro 60 giorni solo in pochi casi avranno il potere di riesaminare i requisiti dichiarati e vietare, se non sussistono, la prosecuzione dell'attività.

Ad oggi il quadro è il seguente:
1 - entro 60 giorni dal ricevimento della Scia l'ente competente (Comune, Camera di Commercio) deve controllare la dichirazione sui requisiti previsti dalla legge di settore
2 - Se mancano i requisiti, entro tale termine deve vietare la prosecuzione dell'attività, qualora non venga regolarizzata la SCIA, oltre alle sanzioni amministrative.
3 - Se l'ente effettua il controllo dopo il termine di 60 giorni, anche di mesi o di anni, e i requisiti sono ritenuti inesistenti, l'ente stesso può comunque bloccare l'attività con gli strumenti dell'aututela che gli consentono ampia discrezionalità.
4 - Se la dichiarazione presentata è falsa, l'ente può vietare in qualsiasi momento la prosecuzione dell'attività.

L'art 25 della legge 164/14 stabilisce ora che l'ente che non abbia provveduto al controllo entro 60 giorni, qualora successivamente accerti la carenza dei requisiti, può bloccare l'impresa solo se la Scia riguarda un'attività che comporta "pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale".
La maggior parte delle attività economiche non coinvolte in questi interessi sensibili e quindi gli imprenditori, scaduti i 60 giorni dall'invio della Scia possono operare senza il rischio amministrativo, ovviamente se l'autocertificazione non è falsa.
E' stato quindi pressochè neutralizzato il timore dell'autotutela successiva ai 60 giorni.

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di Cristina Busin

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