Rumore da traffico ferroviario


Alcuni principi fondamentali nelle cause promosse dai disturbati per intollerabilità del rumore
Rumore da traffico ferroviario
RUMORE DA TRAFFICO FERROVIARIO

ALCUNI PRINCIPI FONDAMENTALI NELLE CAUSE PROMOSSE DAI DISTURBATI

Negli ultimi due anni si sono succedute varie sentenze in tema di disturbo da traffico ferroviario, che hanno accolto la domanda dei disturbati ex art. 844 c.c. ed ordinato a RFI di provvedere a quanto necessario per contenere il rumore nei limiti del tollerabile nonché riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (di tipo biologico, esistenziale).

Segnalo due sentenze della Corte di Cassazione, la n. 22116/14 e la n. 8474/15 degne di nota per i principi enunciati e la chiarezza di esposizione.

Ne sintetizzo i passaggi a mio avviso più significativi.

a) Quando un soggetto disturbato dal rumore ferroviario propone azione ex art. 844 c.c. e art. 2043 c.c. (per far inibire il rumore, per il futuro, e per ottenere il risarcimento del danno, per il passato), la competenza (o meglio, la giurisdizione) spetta al Giudice civile e non al Giudice amministrativo.

Ben può il Giudice civile ordinare a RFI (come del resto a qualsiasi Ente pubblico e/o concessionario di servizi pubblici) di "fare" oppure di "non fare" determinate attività tutte le volte in cui l’Ente non osserva nella gestione e manutenzione dei beni le regole tecniche o canoni di diligenza e prudenza, e da ciò derivi un danno alla salute o alla qualità della vita, diritti che non ammettono compromissione alcuna, neppure da parte della Pubblica Amministrazione.

Se l’Ente, in altre parole, nella gestione del traffico ferroviario ometta di prendere cautele idonee ad evitare ripercussioni su diritti fondamentali ed incomprimibili della persona ovvero trascura di provvedere al contenimento acustico pur nella consapevolezza di una situazione pregiudizievole, ebbene quell’Ente commette un illecito, sul quale spetta al Giudice civile ordinario pronunciarsi.

b) Quand’anche il rumore prodotto dalla rete ferroviaria rispetti i limiti previsti dalla normativa pubblica (L. 447/95 e Regolamento esecutivo DPR 459/98), ciò non esclude che il disturbato, se prova la intollerabilità del rumore (ex art. 844 c.c.), possa ottenere dal Giudice civile un provvedimento contro l’Ente dal contenuto, come ripeto, sia inibitorio che risarcitorio.

Anche l’art. 6 ter della Legge n. 13/2009 - come ho avuto altre volte occasioni di dire - non costituisce un ostacolo alla applicazione di questi principi cardine della tutela privatistica.

c) Allorché il rumore, in questo caso ferroviario - ma il principio è applicabile a qualsiasi altra attività - compromettono il diritto alla salute (inteso in senso ampio) non è rilevante il fatto che l’attività che lo produce sia preesistente.

d) Nel risarcimento del danno non patrimoniale il Giudice può anche prescindere dalla rigorosa prova della sua effettiva entità, ben potendo ricorrere al criterio equitativo ed alla presunzione che deriva dall’essere ormai accertato dalla scienza medica che la sottoposizione a rumore prolungato nel tempo, ha effetti pregiudizievoli per la salute e l’equilibrio psico-fisico delle persone.

Avv. Santo Durelli

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di Avv. Santo Durelli

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