Ristrutturazioni edilizia e sottotetto


Rendere abitabile il sottotetto è possibile, ma attenzione ai volumi
Ristrutturazioni edilizia e sottotetto
E' utile approfondire la possibilità di usufruire dell’agevolazione IRPEF per ristrutturazioni edilizie ex art. 16-bis del Tuir relativamente agli interventi edilizi di recupero a fini residenziali di tali particolari unità immobiliari. Sotto un profilo pratico, il recupero a fini abitativi del sottotetto consiste nel ricavare all’interno di una soffitta un nuovo appartamento o alcune stanze, in aggiunta all’alloggio principale. Al riguardo, già la circolare n. 57/1998 del Ministero delle finanze aveva chiarito che l’intervento di recupero in questione, comportando una variazione della destinazione d’uso, ovvero da "locale sottotetto" ad "abitazione", consiste in una vera e propria "ristrutturazione edilizia". Anche la recente Guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito web, intitolata "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali", ha confermato che, dal punto di vista oggettivo, sono ammesse alla detrazione IRPEF in questione le opere edilizie consistenti nella formazione di un’unità immobiliare abitabile nel sottotetto. Va tuttavia precisato che il beneficio della detrazione è ammesso a condizione che l’edificio su cui interviene il recupero sia già esistente e si tratti di un immobile ad uso residenziale. A tale riguardo, si ricorda che la prova dell’esistenza di un edificio è fornita dalla sua iscrizione in Catasto oppure dalla richiesta di accatastamento e dalle ricevute di pagamento dell’IMU, ove dovute. Però attenzione che, laddove a seguito dell’intervento di recupero vengano realizzati nuovi e ulteriori volumi, resteranno detraibili le sole spese effettuate per gli interventi eseguiti sul volume esistente, mentre quelli che riguardano il nuovo volume saranno considerati come nuova costruzione e pertanto non saranno in alcun modo agevolabili. Pertanto, laddove non vi sia aumento di volumetria, saranno detraibili tutte le spese per lavori all’interno del volume esistente. Vi rientrano, ad esempio, la realizzazione di tramezze interne, il rifacimento del tetto, l’impianto elettrico, l’impianto idro-termo-sanitario, la sostituzione e la nuova installazione di serramenti, ecc.. Diversamente, qualora vi sia ampliamento del volume (ad esempio alzando la quota del tetto), saranno detraibili solo le spese per lavori eseguiti sulla parte di volume esistente, mentre non lo saranno quelle per il nuovo volume, che si configurerà come "ampliamento" e, quindi, sarà inquadrabile come "nuova costruzione". Sotto un profilo operativo, laddove nell’ambito di un’operazione di recupero a fini abitativi di un sottotetto vi sia una quota parte di spese relative ad un intervento agevolabile (in quanto riferibile ad una porzione immobiliare già esistente) ed una quota riferibile, invece, all’aumento di volumetria (e, pertanto, non agevolabile) sarà consigliabile distinguere la fatturazione e provvedere al saldo del dovuto tramite bonifici separati, ove non possibile sarà utile distinguere in un computo metrico la separazione delle spese relative all'ampliamento del volume.

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di Giorgio Guandalini

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