Rischi nei contratti esteri: il Custoza


1) Contratti esteri 2) La Hagen di Kopenhagen 3) Il Custoza 4) Il Custoza e i regolamenti comunitari 5) Rischi
Rischi nei contratti esteri: il Custoza
RISCHI NEI CONTRATTI ESTERI: IL VINO CUSTOZA DELLE COLLINE MORENICHE
L’articolo propone agli operatori italiani che commerciano con l’estero alcune riflessioni da tenere ben presenti quando si sottoscrive un contratto commerciale con una controparte straniera.

CONTRATTI ESTERI
Il più frequente di questi contratti è quello di compravendita, sottoscritto tra il produttore italiano di un bene e l’acquirente straniero, che intende commercializzare il prodotto italiano nel suo paese di origine.
QUESTO TIPO DI CONTRATTO APRE ALL’AZIENDA ITALIANA IL MERCATO ESTERO, SENZA BISOGNO DI SOSTENERE IN PROPRIO INGENTI INVESTIMENTI ECONOMICI, quali quello di dover sostenere le spese per aprire una sede nel paese estero.
Il momento su cui occorre focalizzare l’attenzione dell’operatore economico italiano è QUELLO della sottoscrizione del contratto e NON DOPO; in seguito i giochi sono fatti.

E’ necessario aver bene presente che, nell’eventualità di lite sul contratto, ogni clausola contrattuale sarà attentamente valutata da due legislazioni diverse essendo una parte italiana e una straniera.
Per tale motivo è assolutamente necessario che contratti commerciali importanti e che comportano investimenti economici considerevoli da parte dell’azienda italiana, siano attentamente valutati sin dall’inizio da persone esperte.
Necessita la conoscenza della legislazione internazionale in materia commerciale oltre a quella della Comunità Europea, se il paese con il quale si intraprende il rapporto commerciale è uno dei 27 paesi aderenti all’Unione Europea.
Sia di chiarimento ed esempio il caso che segue:

LA HAGEN CON SEDE IN IN KOPENHAGEN
Oggi, 27 agosto 2014, in ditta sono tutti molto soddisfatti; l’impresa veronese "LA CANTINA DEL PRATO s.n.c.", che esporta il pregiato vino Custoza delle Colline Moreniche ha ricevuto una richiesta di fornitura di vino da parte di una società danese, con sede in Kopenhagen, la Hagen Limited Company, che commercializza il vino italiano in tutti i ristoranti di buon livello della Danimarca, Norvegia e Svezia.
La Hagen è un cliente molto importante e la Cantina del Prato s.nc. vuole che il rapporto commerciale appena iniziato prosegua con successo.

La Ragioniera dice al Titolare dell’Ufficio Vendite: "Dottore, facciamo firmare un contratto alla Hagen?" "Non c’è tempo, risponde il Responsabile Vendite, il primo carico di 2.500 bottiglie di Custoza deve partire domani per la Danimarca".
"In questo caso, ci accontentiamo dell’ordine scritto pervenuto via mail; faremo redigere dall’avvocato il contratto per la prossima consegna, intanto abbiamo l’ordine delle prime 2.500 bottiglie firmato".

IL CUSTOZA
Il mattino seguente parte per la Danimarca il carico di 2.500 bottiglie del pregiato vino Custoza bianco delle Colline Moreniche, per un valore commerciale di circa euro 50.000 euro.
Il pagamento, come da condizioni generali, è previsto entro 60 giorni dalla fornitura.
Trascorsi 30 giorni, la Ragioniera, con una mail molto garbata, ricorda alla HAGEN il pagamento in scadenza.
Immediatamente arriva una mail da parte della HAGEN nella quale il Responsabile dell’Ufficio Acquisti sostiene che il vino proveniente dall’Italia non è della qualità promessa e attesa; dice ancora che la somma di euro 50.000 dovuta per la fornitura deve essere ridotta ad euro 30.000 per tale motivo.

Il Responsabile Ufficio Vendite della Cantina del Prato diventa una furia: "Chiamate immediatamente l’avvocato e mandate tutta la documentazione, voglio che la HAGEN , che si è tenuta il vino senza fiatare per 30 giorni, paghi tutto. Alla nostra richiesta di pagamento, ci dice che il vino non va bene. Bisogna far qualcosa.
Voglio una ingiunzione di pagamento internazionale".

IL CUSTOZA E I REGOLAMENTI COMUNITARI
L’avvocato, vista la documentazione, sarebbe molto felice di poter depositare presso il Tribunale di Verona, nell’interesse della cliente, una domanda di ingiunzione europea, ma deve formulare alla Cantina del Prato le seguenti osservazioni:
Non è stato sottoscritto alcun contratto tra la società italiana e il compratore danese; in tal senso l’ordine delle prime 2.500 bottiglie di vino, è solo un ordine di 2.500 bottiglie di vino, NON un contratto. Nulla è previsto sulle qualità che il vino deve possedere.
Pertanto, andranno applicate le singole leggi nazionali: MA QUALE LEGGE NAZIONALE: QUELLA ITALIANA O QUELLA DANESE?

Ai contratti conclusi tra paesi membri dell’Unione Europea, si applicano i seguenti Regolamenti Comunitari:
- Regolamento n. 44\2001 che individua il Giudice competente in materia di controversie civili e commerciali;
- Regolamento n. 593\2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
- Inoltre viene applicata la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili, se non espressamente esclusa;

L’Avvocato spiega alla sua cliente "La Cantina del Prato" che in questo caso era ASSOLUTAMENTE NECESSARIO che FOSSE STATO FIRMATO UN CONTRATTO CON LA DITTA DANESE, sin dall’inizio, in quanto la DANIMARCA, insieme con la Gran Bretagna, PUR ESSENDO MEMBRO DELLA UE, NON HA ADOTTATO IL REGOLAMENTO N. 593\2008 SULLA LEGGE APPLICABILE AI CONTRATTI, il quale prevede le modalità per individuare la LEGGE APPLICABILE, IN ASSENZA DELLA SCELTA DELLE PARTI.
Pertanto è assai COMPLESSO in questo caso dire quale legge vada applicata tra l`italiana e la danese.
La Cantina del Prato s.n.c, potrà ottenere la sospirata ingiunzione di pagamento europea dal Tribunale di Verona? Intanto la HAGEN continua a non pagare.

E’ dubbio: LE CONDIZIONI RICHIESTE DAI REGOLAMENTI COMUNITARI NON SONO STATE INTEGRALMENTE RISPETTATE.
Per quanto riguarda le contestazioni sulla QUALITA’ DEL VINO, RIMANE LA POSSIBILITA’ dell’applicazione della CONVENZIONE DI VIENNA sulla vendita internazionale dei beni mobili, che almeno è una normativa cd. neutrale.

CONCLUSIONI
L’impresa italiana deve adeguare i propri contratti alla normativa europea ed internazionale.
L’internalizzazione delle imprese italiane richiede competenze specifiche.

I dati inseriti nell’articolo sono di fantasia; il caso oggetto di narrazione si è verificato ma con impresa operante in settore merceologico differente. L’ autrice dell’articolo assiste le imprese italiane che operano commercialmente con l’estero, soprattutto con la Germania, in diretta sinergia con Studi legali di diritto straniero.

Articolo del:


di Avv. Alessandra Bottura

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