Risarcimento dell'assicurazione per furto auto
La legge e le polizze prescrivono adempimenti dell’assicurato per ottenere l’indennizzo

Si premette che, qualora fosse rubata un’autovettura assicurata con garanzia furto, il proprietario-assicurato per ottenere l’indennizzo dovrà poi presentare all’assicurazione vari documenti: la denunzia di furto, estratto cronologico generale e il certificato di spossessamento da richiedere al P.R.A., la carta di circolazione o un suo duplicato, il certificato di proprietà, la fattura di acquisto quietanzata e/o documentazione attestante il pagamento (copia bonifico, assegno, ecc.), la serie completa delle chiavi (due, rilasciate dal venditore al momento della consegna).
E’ molto importante consegnare tutte e due le chiavi, altrimenti l’assicurazione potrà rifiutare l’indennizzo, sostenendo che l’autovettura sarebbe stata asportata con le chiavi inserite e quindi non contro la volontà del proprietario, ma con sua colpa grave ex art.1900 cod. civ..
Infatti è giurisprudenza costante che l’assicurato-proprietario debba aver adottato misure idonee a impedirne la circolazione da parte di terzi non autorizzati. Tra le tante Cass. sent. 16217/2013: "Non é sufficiente dimostrare che la circolazione sia avvenuta senza il consenso del proprietario (invito domino), ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà (prohibente domino), la quale deve estrinsecarsi in un concreto e idoneo comportamento specificatamente inteso a vietare e impedire la circolazione del veicolo."
Le misure idonee per dimostrare che il furto e poi la circolazione sarebbe contro la propria volontà (prohibente domino) sarebbero che l’auto, parcheggiata sulla pubblica via, sarebbe stata rubata priva delle chiavi e chiusa. Infatti, se poi non si consegnassero tutte e due le chiavi all’assicurazione, la stessa potrà rifiutare il risarcimento sostenendo che l’auto sarebbe stata asportata con le chiavi inserite. Quindi, è errato tenere le seconde chiavi dentro il veicolo, perché, in caso di furto, vi è il rischio di non essere indennizzati dall’assicurazione.
Mai lasciare le chiavi in auto, anche se ci si fermasse per pochi secondi e ci si allontanasse di pochi metri (davanti all’edicola per acquistare giornali). Se qualcuno si impossessasse dell’auto approfittando di quel momento, l’assicurazione rifiuterà l’indennizzo sostenendo che il furto sarebbe avvenuto non prohibente domino, cioè contro la volontà del proprietario, ma con colpa grave dello stesso.
Se invece il veicolo con le chiavi inserite venisse asportato in un garage privato o in un’area privata, occorrerà provare che vi sia stata effrazione (del cancello, del portone, ecc.). In tale ipotesi, provata l’effrazione, si considera violata la proprietà privata e non vi sarebbe colpa grave nel lasciare le chiavi inserite nel veicolo, per cui l’assicurazione dovrebbe pagare. Se, viceversa, non si riuscisse a provare un’effrazione (per cui si presumerebbe che il garage fosse aperto) l’assicurazione potrà rifiutare l’indennizzo del furto per colpa dell’assicurato.
Se il furto avvenisse con destrezza (tipico caso: un’auto che segue tampona leggermente, oppure gli occupanti di tale auto suonano segnalando qualcosa a retro della propria. Quando il conducente si ferma ed esce lasciando le chiavi inserite, mentre sta controllando, uno dei passeggeri dell'altra auto si impossessa della vettura e fugge), la giurisprudenza non è pacifica. Il Tribunale di Nola ha sentenziato che, in tal caso, lasciare le chiavi in auto sarebbe il comportamento dell’uomo medio indotto a scendere dagli atteggiamenti fraudolenti altrui, per cui l’assicurazione dovrebbe risarcire. Il Tribunale di Napoli, viceversa, in un caso simile, ha ritenuto prevalente la colpa grave dell’assicurato, per cui non gli ha riconosciuto l’indennizzo.
Nell’ipotesi che le chiavi fossero asportate dalla propria abitazione. Vi è il caso delle chiavi dell’auto site su un mobile dell’ingresso, di cui con destrezza si erano appropriati dei conoscenti in visita, che poi avevano asportato il veicolo parcheggiato sulla via. Il Tribunale di Ferrara nel 2013 ha sentenziato non esservi colpa del proprietario: "Né si può ritenere che un proprietario sia negligente nella custodia se parcheggiata sulla pubblica via un’autovettura e ne custodisca a casa le chiavi, che altri poi, conoscendone la collocazione, prelevi".
Infine, occorre segnalare che se il veicolo rubato provocasse un incidente i danni ai terzi saranno risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex art.283 del codice delle assicurazioni, ma solo se fosse stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario. Se invece fosse stato posto in circolazione solo senza il consenso del proprietario (rubato con le chiavi inserite), in tale ipotesi ne risponde il proprietario con la sua assicurazione, che poi aumenterà il premio.
E’ molto importante consegnare tutte e due le chiavi, altrimenti l’assicurazione potrà rifiutare l’indennizzo, sostenendo che l’autovettura sarebbe stata asportata con le chiavi inserite e quindi non contro la volontà del proprietario, ma con sua colpa grave ex art.1900 cod. civ..
Infatti è giurisprudenza costante che l’assicurato-proprietario debba aver adottato misure idonee a impedirne la circolazione da parte di terzi non autorizzati. Tra le tante Cass. sent. 16217/2013: "Non é sufficiente dimostrare che la circolazione sia avvenuta senza il consenso del proprietario (invito domino), ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà (prohibente domino), la quale deve estrinsecarsi in un concreto e idoneo comportamento specificatamente inteso a vietare e impedire la circolazione del veicolo."
Le misure idonee per dimostrare che il furto e poi la circolazione sarebbe contro la propria volontà (prohibente domino) sarebbero che l’auto, parcheggiata sulla pubblica via, sarebbe stata rubata priva delle chiavi e chiusa. Infatti, se poi non si consegnassero tutte e due le chiavi all’assicurazione, la stessa potrà rifiutare il risarcimento sostenendo che l’auto sarebbe stata asportata con le chiavi inserite. Quindi, è errato tenere le seconde chiavi dentro il veicolo, perché, in caso di furto, vi è il rischio di non essere indennizzati dall’assicurazione.
Mai lasciare le chiavi in auto, anche se ci si fermasse per pochi secondi e ci si allontanasse di pochi metri (davanti all’edicola per acquistare giornali). Se qualcuno si impossessasse dell’auto approfittando di quel momento, l’assicurazione rifiuterà l’indennizzo sostenendo che il furto sarebbe avvenuto non prohibente domino, cioè contro la volontà del proprietario, ma con colpa grave dello stesso.
Se invece il veicolo con le chiavi inserite venisse asportato in un garage privato o in un’area privata, occorrerà provare che vi sia stata effrazione (del cancello, del portone, ecc.). In tale ipotesi, provata l’effrazione, si considera violata la proprietà privata e non vi sarebbe colpa grave nel lasciare le chiavi inserite nel veicolo, per cui l’assicurazione dovrebbe pagare. Se, viceversa, non si riuscisse a provare un’effrazione (per cui si presumerebbe che il garage fosse aperto) l’assicurazione potrà rifiutare l’indennizzo del furto per colpa dell’assicurato.
Se il furto avvenisse con destrezza (tipico caso: un’auto che segue tampona leggermente, oppure gli occupanti di tale auto suonano segnalando qualcosa a retro della propria. Quando il conducente si ferma ed esce lasciando le chiavi inserite, mentre sta controllando, uno dei passeggeri dell'altra auto si impossessa della vettura e fugge), la giurisprudenza non è pacifica. Il Tribunale di Nola ha sentenziato che, in tal caso, lasciare le chiavi in auto sarebbe il comportamento dell’uomo medio indotto a scendere dagli atteggiamenti fraudolenti altrui, per cui l’assicurazione dovrebbe risarcire. Il Tribunale di Napoli, viceversa, in un caso simile, ha ritenuto prevalente la colpa grave dell’assicurato, per cui non gli ha riconosciuto l’indennizzo.
Nell’ipotesi che le chiavi fossero asportate dalla propria abitazione. Vi è il caso delle chiavi dell’auto site su un mobile dell’ingresso, di cui con destrezza si erano appropriati dei conoscenti in visita, che poi avevano asportato il veicolo parcheggiato sulla via. Il Tribunale di Ferrara nel 2013 ha sentenziato non esservi colpa del proprietario: "Né si può ritenere che un proprietario sia negligente nella custodia se parcheggiata sulla pubblica via un’autovettura e ne custodisca a casa le chiavi, che altri poi, conoscendone la collocazione, prelevi".
Infine, occorre segnalare che se il veicolo rubato provocasse un incidente i danni ai terzi saranno risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex art.283 del codice delle assicurazioni, ma solo se fosse stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario. Se invece fosse stato posto in circolazione solo senza il consenso del proprietario (rubato con le chiavi inserite), in tale ipotesi ne risponde il proprietario con la sua assicurazione, che poi aumenterà il premio.
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