Risarcimento danno non patrimoniale da immissioni


Criteri di liquidazione e recente sentenza del Tribunale di Genova
Risarcimento danno non patrimoniale da immissioni
La norma posta dal codice civile a presidio della tutela del soggetto disturbato da immissioni acustiche intollerabili è, come è noto, l’art. 844 del codice civile. La norma, in combinato disposto con l’art. 2043 c.c., ha la funzione sia di tutelare il diritto di proprietà, sia i diritti della persona che abita il fondo immesso, sia, infine, di risarcire i danni subiti a causa del rumore.

In questa sede si intende evidenziare, stante anche le possibili rilevanti e conseguenze in casi sicuramente diffusi che recentemente in giurisprudenza si è consolidato il principio in base al quale la risarcibilità dei danni non patrimoniali da immissione può essere riconosciuta anche allorquando non si sia sviluppato a seguito del disturbo un danno alla salute medicalmente accertabile. Altrimenti detto, possono anche essere ammessi al risarcimento eventuali pregiudizi al diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione e il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane quali diritti fondamentali dalla persona, specificamente tutelati dall’art. 2 della nostra Carta Costituzionale.

Così si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 20927 del 16.10.2015 "la risarcibilità del pregiudizio per immissioni che superino la normale tollerabilità deve essere riconosciuta anche quando non risulti integrato un danno biologico, purchè, si sia in concreto verificata la lesione di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati, quali quelli suddetti di cui all’art. 2 cost. (in tal senso già Cass. 7875/09). In questi casi si parla di risarcibilità del cd. danno esistenziale."
La pronuncia in argomento continua poi affermando che "l’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base della comune esperienza." Non è dunque necessario che il danneggiato si faccia carico di uno specifico onere probatorio (anche se è sempre opportuno, laddove sia concretamente possibile) fornire al Giudice materiale sul quale fondare il proprio legittimo convincimento.

Infine, soffermandosi sul tema della liquidazione del danno non patrimoniale di tipo esistenziale, in mancanza di parametri prestabiliti dal legislatore (a differenza, ad esempio di quanto avviene per il danno alla salute laddove per le lesioni micro permanenti per il quale è intervenuta l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni - D.Lgs. n. 209/2005 - e per le macropermanenti laddove si applicano generalmente le tabelle adottate dal Tribunale di Milano o da quello di Roma, recepite dalla generalità degli altri Tribunali) non può che avvenire con criterio equitativo.
Si rinvengono pronunce in cui è stato fatto ricorso ad un criterio equitativo puro, nella maggior parte i Giudici hanno ancorato la liquidazione equitativa a parametri prefissati. Analizziamo alcune sentenze:
- Tribunale di Milano 20.04.06: secondo cui il riferimento deve essere fatto a parametri quantitativi inferiori rispetto a quelli utilizzati usualmente per il danno alla salute in senso stresso
- Tribunale di Milano 22.05.04: in un caso di immissioni maleodoranti ha statuito che "...alla liquidazione si procede necessariamente per via equitativa, utilizzando solo come possibile parametro di riferimento la misura base della liquidazione comunemente adottata per questo tibunale per le fattispecie di invalidità temporanea, e tenendo conto di una dimensione di parzialità intorno al 35%;
- Tribunale di Montepulciano: ha liquidato il danno in ragione del 30% del danno biologico per inabilità temporanea totale.
Altre sentenze hanno adottato il criterio equitativo puro, quale la Corte d’Appello di Genova 22.02.06.

Una Recentissima sentenza del Tribunale di Genova, depositata in data 12.10.2016, si è espressa su una interessante questione in cui le immissioni acustiche intollerabili, cagionate da un impianto fisso (nella specie, una caldaia condominiale), erano state subite da due coniugi, uno soltanto dei quali - la moglie - aveva sviluppato patologie riconducibili al disturbo da rumore (problemi cardiaci da extrasistole e stato depressivo-ansioso).
Il Tribunale ha quindi riconosciuto:
- da un lato la risarcibilità piena alla moglie del danno biologico patito in base alle Tabelle del Tribunale di Milano e suddiviso in danno biologico permanente - così come era stato quantificato in corso di causa dal CTU - e in una percentuale di invalidità temporanea pari al 25% della totale per tutto il periodo di esposizione al rumore (vari anni);
- dall’altro, al marito - ed è su questo punto l’aspetto più significativo ai fini che ci occupano - è stato riconosciuto il danno non patrimoniale di tipo esistenziale sostanziatosi "nell’avere vissuto in un’abitazione eccessivamente rumorosa e per tale motivo inadatta allo svolgimento della vita personale e familiare, con le inevitabili conseguenze in termini di stress, di sconvolgimento delle proprie abitudini e del diritto al riposo, dell’impossibilità di godere pienamente della propria casa, di frustrazione (per l’impossibilità di ottenere una risposta adeguata al proprio disagio), irritabilità e demoralizzazione".

Per la liquidazione del corrispondente danno in via equitativa, si è ritenuto di quantificarlo in misura pari all’invalidità temporanea subita dalla moglie. Ciò in quanto, seppure in misura inferiore, il danno subito dal marito non poteva essere svincolato da quanto era stato in corso di causa accertato, né poteva trattarsi di un risarcimento simbolico ma anzi doveva essere - queste le esatte parole utilizzate dal Tribunale - effettivo e sostanziale.

Articolo del:


di Avv. Santo Durelli e Avv. Michela Cucich

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse