Rinvio d'ufficio e costituzioni delle parti
Ecco cosa prevede la normativa ex art.168 bis ,4 e 5 c. c.p.c.

La questione relativa al rinvio d’ufficio e la possibilità di posticipare i termini di costituzione delle parti è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza Sez. Un. Civili, 20 giugno 2007, n. 14288 in cui si affermava che "Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 cod. proc. civ.) con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima.". Pertanto, nello specifico ambito del procedimento in materia di lavoro (ove la data per l’udienza è fissata in decreto), si terrà conto dello slittamento della data per effetto della comunicazione alle parti dalla cancelleria. In generale, invero, il rinvio d’ufficio è un’attività discrezionale e soggettiva. Risponde ad esigenze di razionalizzazione del lavoro e della concreta possibilità di conoscenza della questione da parte degli organi giudicanti. Al solo fine di completare l’argomentazione è necessario considerare quanto disposto all’art. 168 bis c.p.c., distinguendo le ipotesi previste dal quarto e dal quinto comma dello stesso. L’art. 168 bis , 4 c.c.p.c. prevede un rinvio automatico della prima udienza tenuta dinanzi al giudice desigato; il 5 c., invece, dispone circa il differimento dell’udienza disposto con decreto. Nel primo caso di rinvio, la conoscenza dello spostamento avviene per solo onere delle parti, attesa la mancata comunicazione dialcunchè alle stesse. Nell’ultima comma dell’art. 168 bis c.p.c., invece, per effetto di un potere discrezionale del giudice istruttore (oppure per ulteriori casi come quelli di scardinamento del ruolo ed assegnazione ad altro giudice), la cancelleria è tenuta ad inviare apposita comunicazione alle parti costituite. Si mementa, infatti che, subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo. Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza. Quindi, riflettendo sui termini di costituzione delle parti, nel caso del rinvio di ufficio ex art. 168 bis ,4 c., c.p.c., all’udienza immediatamente successiva, bisognerà tener conto dell’udienza fissata con l’atto di citazione e dunque anche la costituzione del convenuto (art. 166 c.p.c.), ai fini della tempestività della stessa, deve avvenire in relazione all’udienza indicata nell’atto di citazione e non a quella automaticamente rinviata, nella diversa ipotesi di cui all’art. 168 bis,5 c.,c.p.c., in cui il differimento dell’udienza deriva dal provvedimento del giudice (che avrebbe dovuto tenere udienza, secondo il decreto del Presidente del Tribunale, a norma dell’art. 69-bis c.p.c., nel giorno indicato nell’atto di citazione), i termini di comparizione e di costituzione, anche ai fini della tempestività delle domande di cui all’art. 167 c.p.c., devono esser computati in relazione alla data dell’udienza differita e non a quella indicata nell’atto di citazione, ed ancorché il provvedimento di differimento sia stato adottato oltre il termine di cinque giorni dalla presentazione del fascicolo.
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