Ricettazione di telefono cellulare: presupposti e sanzioni


Il reato consiste nell’acquistare, ricevere, occultare, intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare il cellulare. Cosa si rischia e come difendersi
Ricettazione di telefono cellulare: presupposti e sanzioni

 

 

 

 

 

 

 

 

La ricettazione in generale

La fattispecie sanzionata dall’art. 648 c.p. consiste nell’acquistare, ricevere, occultare, intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare beni (mobili, con esclusioni di immobili e servizi o prestazioni) provenienti da delitto da parte di chi non ha concorso nel reato dal quale gli stessi provengono illecitamente; il reato sussiste, continua la norma, anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La ricettazione è un reato necessariamente doloso stante la richiesta finalità di procurare a sé o ad altri un profitto e può esprimersi anche nella forma del dolo eventuale ovvero quando l'agente abbia consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza; ciò si verifica quando l’agente non si limiti ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa come invece nell'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza di cui all’art. 712 c.p.  (in tal senso ex pluribus Cass. pen., sez. II, 21 aprile 2017, n. 25439 ; Cass. pen., sez. II, 20 settembre 2013, n. 41002; Cass. pen., sez. UU, 26 novembre 2009, n. 12433).  

Le ipotesi circostanziate aggravate e speciali di ricettazione attengono i casi di provenienza del bene da una rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma c.p., oppure da un’estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, c.p., ovvero da furto aggravato ai sensi dell' articolo 625, primo comma, n. 7 bis), c.p.

Al  comma secondo dell’art. 648 è, invece, prevista un’attenuazione di pena se il fatto è di particolare tenuità; ultimamente la giurisprudenza ha tuttavia escluso in siffatta ipotesi la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (Cass. pen., sez. II, 20 aprile 2017, n. 23419). Quanto alla esatta individuazione della portata dell'attenuante in parola non è inutile ricordare che secondo la Suprema Corte occorre valutare in primis il valore in sé del bene ricettato, sia le modalità del fatto e le circostanze di cui all'art. 133 c.p. nelle sue componenti oggettive e soggettive, ivi compresi i precedenti penali e la capacità a delinquere dell'imputato (cfr. Cass. 24/1/90, Corsi in Cass. pen. 1991, 2001; Cass. 8/1/92, Fontana in Cass. pen., 1993, 835; Sez. 2, Sentenza n. 3188 del 08/01/2009 dep. 22/01/2009 - Rv. 242667; Cass. sez. 6, Sentenza n. 7554 del 02/02/2011 - Rv. 249226). Ciò significa, dunque, che se il valore del bene non è particolarmente lieve deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica dello stesso può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 51818 del 06/12/2013 dep. 30/12/2013 Rv. 258118 Massime precedenti Conformi: Sez. 1, Sentenza n. 13600 del 13/03/2012 - Rv. 252286; N. 28689 del 2010 Rv. 248214, N. 33510 del 2010 Rv. 248119).

 

 

La prova dell’elemento psicologico

La prova della consapevolezza della provenienza illecita de bene costituisce quasi una probatio diabolica per la Pubblica Accusa, ma a riguardo soccorre un atteggiamento interpretativo consolidato quanto discutibile della giurisprudenza di vertice secondo il quale l'imputato, trovato nella disponibilità di beni di provenienza illecita, ove non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso, risponde del delitto di ricettazione, poiché la mancanza di giustificazione è  rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (ex pluribus  da Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomelia, Rv. 252285; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, dep. 2014, Scarchini, Rv. 258624; Sez. 2, n. 37775 del 1/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 43427 del 7/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713).

In merito alle obiezioni sollevate da più parti secondo le quali in tal modo vi sarebbe la violazione del diritto al silenzio dell’imputato, prerogativa costituzionalmente garantita, la Cassazione si trincera dietro il seguente ragionamento: “la valorizzazione del silenzio non costituisce deroga ai principi in tema di onere della prova, né incide sulle prerogative difensive, poiché è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa richiedendo all'imputato esclusivamente un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento" (Sez. Unite, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914, in motivazione).

Con particolare riferimento al dolo eventuale la Cassazione ha chiarito, come già accennato che “occorrono circostanze più consistenti di quelle che danno semplicemente motivo di sospettare che la cosa provenga da delitto, sicché un ragionevole convincimento che l'agente ha consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa può trarsi solo dalla presenza di dati di fatto inequivoci, che rendano palese la concreta possibilità di una tale provenienza. In termini soggettivi ciò vuol dire che il dolo eventuale nella ricettazione richiede un atteggiamento psicologico che, pur non attingendo il livello della certezza, si colloca su un gradino immediatamente più alto di quello del mero sospetto, configurandosi in termini di rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto" (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428, in motivazione, nonché Sez. 2, n. 195 del 26/11/2019, dep. 2020, Taverniti, non massimata).

In sostanza, in disparte ogni considerazione circa la singolare posizione della Cassazione che appare ormai granitica con buona pace del principio nemo tenetur se detegere, ne consegue che, nella fattispecie in esame, costituirebbe una pessima strategia difensiva far avvalere l’assistito della facoltà di non rispondere; parimenti nefasta è la spiegazione inattendibile della provenienza del bene.

 

 

Il telefono cellulare e strategie difensive

Le aule dei tribunali si sono riempite negli ultimi anni di numerosi processi aventi ad oggetto ricettazione di telefoni cellulari molto spesso a carico di ingenui soggetti che hanno rinvenuto l’apparecchio o che lo hanno ricevuto da terzi in perfetta buona fede per poi utilizzarlo con la loro sim card. Ciò è avvenuto non solo per la progressiva erosione del prezzo che ha reso i telefoni cellulari beni di consumo di massa, ma anche per l’enorme diffusione commerciale stante la loro facilità di reperimento e di circolazione degli stessi.

La individuazione dei presunti responsabili avviene com’è noto facilmente da parte delle forze dell’ordine poiché, una volta individuato il codice IMEI, la tecnologia attuale consente in modo semplice verificare quale SIM sia stata utilizzata all’interno dell’apparecchio dopo la sottrazione ed a chi sia intestata la stessa (per la regolarità di tale attività d’indagine invasiva della privacy altrui interessante è la sentenza della Corte giustizia UE grande sezione, 02/10/2018, n.207).

Successivamente a tale attività di indagine normalmente viene emesso un decreto di perquisizione a carico del titolare della SIM; se il cellulare viene rinvenuto nella materiale disponibilità dell’indagato occorrerà fornire la prova della lecita provenienza o comunque della assenza di dolo, ma su questo si tornerà a breve; se invece non viene rinvenuto il compendio dell’attività criminosa si apre un ulteriore scenario.

La giurisprudenza è incline nel ritenere sufficiente per fondare una condanna la prova dell’inserimento della scheda intestata all’indagato nel telefono cellulare di provenienza poiché da ciò ne consegue (in assenza di prova della perdita della sim o di un suo indebito utilizzo) che l’intestatario della scheda abbia avuto la disponibilità materiale dell’apparecchio oggetto della ricettazione in quanto sul mercato non esistono SIM anonime (Cass II 5.5.15 n18525).

Ciò tuttavia, a parere dello scrivente, in assenza di ulteriori elementi comprovanti che la scheda sia usualmente utilizzata dall’intestatario, appare una forzatura logica di non poco conto considerato che le schede oggi giorno sono ordinariamente oggetto di scambio tra i privati.

Difatti la prova dell’utilizzo di scheda intestata all’imputato nel cellulare proveniente da attività illecita costituisce al più un elemento indiziario da ritenersi insufficiente ai fini della responsabile del reato in esame tanto più che la mancata spiegazione della carenza di disponibilità del bene non può estendersi ingiustificatamente anche alle schede (la violazione duplice di un sacrosanto diritto dell’imputato appare decisamente eccessiva).

Ad ogni modo, in assenza di mutamenti interpretativi giurisprudenziali, qualora l’indagato non avesse avuto la disponibilità della scheda al momento dell’utilizzo della stessa nell’apparecchio in questione, è decisamente consigliabile su un piano difensivo, la prova in aula di tale circostanza.

Qualora l’apparecchio sia rivenuto durante la perquisizione o per altre  vie investigative  nella disponibilità dell’intestatario della scheda sarà necessario fornire prova che il telefono fu rinvenuto (ad es. in strada) o ricevuto in buona fede da terzi; nella prima ipotesi il giudice dovrà derubricare la fattispecie ad appropriazione di cosa smarrita ad oggi depenalizzata mentre nella seconda sarà necessario evidenziare gli elementi dai quali evincere la ignoranza incolpevole della provenienza illecita (es. prezzo, modalità di vendita e così via).

La prima soluzione cela tuttavia un'insidia da un punto di vista strategico difensivo poiché non mancano pronunce che configurano in tali ipotesi la fattispecie di furto trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio (Cass. sez 2 sent.n.46646 del 18/09/2019  - Cass. sez. 5 sent. n. 1710 del 06/10/2016 - Rv. 268910; Cass. sez. 5 sent. n. 40327 del 21/09/2011 - dep. 08/11/2011 - Rv. 251723). In tali ipotesi sarà necessario un preventivo vaglio della procedibilità di tale diversa ultima fattispecie.

 

Articolo del:


di Avv. Massimo Biscardi

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