Revoca ingiustificata dei fidi


La Banca non può spiazzare il cliente richiedendo il rientro immediato del fido concesso; una tale condotta determina danno risarcibile
Revoca ingiustificata dei fidi
La Giurisprudenza della Cassazione è concorde nell'affermare alcuni principi che devono inspirare i rapporti tra creditore e debitore e, dunque, nel caso specifico, Banca e Cliente della Banca, specie se il Cliente è un imprenditore (piccolo/medio imprenditore) che necessita del credito bancario: ad esempio, un conto corrente che prevede un affidamento, ossia un fido. La Cassazione ha precisato che, nonostante le norme che regolano il singolo contratto, vi sono dei principi fondamentali dell'Ordinamento Giuridico a cui il creditore (e dunque la banca) devono necessariamente attenersi.
In sostanza una stretta aderenza alle regole che disciplinano i rapporti tra banca e cliente - e determinati dal singolo contratto sottoscritto nel caso specifico - può comportare una violazione, da parte della banca, dei principi fondamentali dell'Ordinamento Giuridico, cagionando, con tale condotta, un danno risarcibile in favore del Cliente della banca. Un esempio vale per tutti: se la banca ha permesso per un numero rilevante di anni che un imprenditore goda di un determinato fido in conto corrente (venti/trentamila euro di fido, per fare un esempio che attiene al piccolo imprenditore), non può improvvisamente richiedere il rientro del fido nell'arco di pochi giorni (un rientro immediato, come purtroppo sovente avviene), benchè le norme disciplinanti il rapporto di conto corrente con conncessione di fido, lo consentano. Perchè tale condotta della banca viola tutta una serie di principi generali del nostro Ordinamento e richiamati dalle sentenze di Cassazione sotto enunciate.
Altro principio che viene ad essere violato è quello dell'affidamento: la banca crea, nell'imprenditore, un affidamento circa la possibilità di godere del fido necessario a far fronte alle immediate esigenze di cassa (pagamento di dipendenti, di imposte, di fornitori, ecc...)

"L'esercizio del diritto di recesso, contrattualmente stabilito, deve essere valutato nel complessivo del rapporti intercorrenti tra le parti, onde accertare se detto recesso sia stato o meno esercitato secondo modalità e tempi che non rispondono ad un interesse del titolare meritevole di tutela, ma soltanto allo scopo di arrecare danno all'altra parte, incidendo sulla comdotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni (Cass. 16 ottobre 2003 n. 15482). Più in generale si è affermato che il principio di correttezzae buona fede, il quale secondo la relazione ministeriale al Codice Civile "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore", deve essere intreso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., che operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali. La Giurisprudenza di Cassazione riconosce che dalla violazione di tali regole può derivare un danno risarcibile (Cassazione, 27 ottobre 2006 n. 23273; Cassazione 28 settembre 2005 n. 18947; Cassazione 11 febbraio 2005 n. 2855).

La Cassazione ha anche affermato che il principio di eseguire il contratto secondo buona fede opera come un criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto contrattuale di agire in modo da preservare e, dunque, curare e salvaguardare gli interessi dell'altra, e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe le parti contrattuali (creditore e debitore); autonomo, nel senso che esso trova fondamento in norme sia costituzionali sia del Codice Civile improntate alla salvaguardia della buona fede nei rapporti contrattuali e che prescindono dagli articoli contenuti nel singolo contratto sottoscritto tra creditore e debitore.
Si ha riguardo all'art. 2 della Costituzione ed al dovere di solidarietà sociale a cui tale norma fa riferimento; o all'art. 1375 Cod. Civ. in tema di esecuzione del contratto secondo buona fede; o all'art. 1175 Cod. Civ. secondo cui il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. La violazione di questi principi generali del diritto (nonostante la stretta aderenza alla lettera del contratto nel caso specifico sottoscritto tra creditore e debitore e, dunque, tra banca e cliente) può determinare, in favore del Cliente della banca, un danno risarcibile (Cassazione 11 febbraio 2005 n. 2855).


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di Avv. Stefano Di Salvo

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