Responsabilità medica: chi risponde dei danni subiti dal paziente?


Quando il medico è responsabile di negligenza o errore dovuto a imperizia
Responsabilità medica: chi risponde dei danni subiti dal paziente?

Il tema della responsabilità medica è stato recentemente discusso più volte a livello parlamentare, prima con la Legge Balduzzi (n. 189/2012 di conversione del D.L. n. 158/2012) e successivamente con la Legge Gelli (legge n. 24/2017 pubblicata in G.U. il 17 marzo 2017), recante “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

I casi veri e presunti di malasanità, che hanno generano dibattiti nell’opinione pubblica e che continuano ad avere un forte impatto emotivo tra la collettività, hanno spinto il legislatore a definire in maniera chiara e precisa le responsabilità mediche, proprio per rilevanza sociale dell’attività sanitaria.

Per malasanità (o malpractice in termini anglosassoni) si intende una negligenza o un errore dovuto a imperizia dei medici così come degli infermieri.

Ma una volta accertata l’imperizia, di chi è la responsabilità?

Innanzitutto va detto che, al momento dell’accettazione del paziente in una struttura sanitaria, sia pubblica che privata, si configura, per l’ospedale una responsabilità fondata sul "contatto sociale" con natura contrattuale. Si generano, infatti, un contratto di spedalità e contemporaneamente un’obbligazione di mezzi.

Il contratto di spedalità, sulla responsabilità medica, è un contratto atipico (ovvero non regolato espressamente dal legislatore) che prevedere il dovere di assistenza e cura di un paziente assieme a un corollario di prestazioni accessorie quali la somministrazione di farmaci, la messa a disposizione del personale medico, infermieristico, il vitto e l’alloggio, ecc…

L’obbligazione di mezzi è una prestazione che prevede l’obbligo, da parte del debitore e, quindi, in questo caso della struttura sanitaria e del medico, di assistere e curare il paziente con la diligenza del buon padre di famiglia e con l’impiego sapiente dei mezzi a disposizione. Si differenzia dall’obbligazione di risultato in cui il debitore è obbligato a conseguire un determinato obiettivo. Nell’obbligazione di mezzi, i cui tipici esempi sono il medico o l’avvocato, la prestazione è rappresentata dallo svolgimento dell’attività diligente e necessaria al singolo caso. In altre parole, il medico non è responsabile se, dopo aver attuato le linee guida, i protocolli internazionali e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, il paziente non è guarito. La prestazione è la cura diligente e non la sua guarigione.

La malasanità si configura, dunque, non se il paziente non è guarito, ma se non è stato diligentemente curato e per causa di ciò ha riportato danni.

Ma chi risponde per i danni subiti dal paziente in caso di negligenza e imperizia da parte del medico?

Tra il paziente e la struttura ospedaliera (sia pubblica che privata) si configura una responsabilità contrattuale, ovvero sorta con un contratto tra le parti al momento dell’accettazione del paziente; mentre tra quest’ultimo e il medico che lo ha curato si configura una responsabilità extracontrattuale a meno che il medico non svolga attività intramoenia in ospedale (ovvero svolga libera professione all’interno della struttura sanitaria in base a un contratto diretto con il paziente).

Detto ciò, se si accerta il nesso causale tra il danno e un operato non corretto del medico, il paziente ha diritto al risarcimento del pregiudizio subito. A rispondere in prima battuta è la struttura ospedaliera proprio in base alla natura contrattuale del rapporto. Le legge prevede, infatti, l’obbligo per i nosocomi di stipulare un contratto assicurativo per far fronte ai risarcimenti dei danni.

Nel caso in cui il medico abbia operato in regime di intramoenia (ovvero di libera professione), allora la struttura sanitarie e il medico operante rispondono in solido dei danni subiti dal paziente. In questo caso, vige anche per il medico l’obbligo della stipula di un’assicurazione professionale.

Il mio studio si offre disponibile a fornire ulteriori informazioni al riguardo e a offrire assistenza legale in caso di malasanità.

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di Avv. Riccardo Brigazzi

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