Responsabilità da cose in custodia nei sinistri e liquidazione danno


La responsabilità della pubblica amministrazione per i danni subiti dall'utente dovuti ad omessa o insufficiente manutenzione stradale e la liquidazione del danno
Responsabilità da cose in custodia nei sinistri e liquidazione danno

 

 

 

Introduzione

Strettamente connessa al preoccupante stato di degrado in cui versa la rete stradale italiana, per difetto di manutenzione sia ordinaria che straordinaria (sul punto cfr. “Sudio ACI del 2018”), è la ricaduta in termini di sicurezza stradale.

Gli effetti del degrado delle pavimentazioni stradali sull’incidentalità sono, infatti, particolarmente rilevanti nell’ambito della viabilità urbana ed extraurbana ordinaria, con conseguenze più o meno gravi in termini di costi sociali a seconda che gli incidenti si verifichino in ambito viario urbano o extraurbano.

Già da uno studio commissionato dalla Banca d’Italia nel 2011 emergeva che, specie nelle regioni del Centro Sud, il contenzioso incardinato presso gli uffici del Giudice di Pace aveva ad oggetto, prevalentemente, i ricorsi in opposizione alle sanzioni amministrative e, in misura ancora più rilevante, quelli di risarcimento del danno prodotto da circolazione di veicoli. Dato, quest’ultimo, in progressivo, costante aumento anche in conseguenza dell’evidenziato stato manutentivo della rete viaria.

 


Evoluzione giurisprudenziale

Ciò premesso, senza avere la pretesa di esaurire, in questo breve scritto, l’evoluzione giurisprudenziale in tema di responsabilità degli enti territoriali per omessa o cattiva manutenzione delle strade devesi, innanzitutto, evidenziare che per poter adire l’Autorità giudiziaria competente è necessario che dall’inosservanza dell’obbligo di manutenzione derivi un danno al privato amministrato.  Ciò in quanto sussiste un potere discrezionale in capo alla Pubblica Amministrazione riguardo alle modalità di custodia delle strade, a fronte del quale pur non essendo configurabile un diritto soggettivo del cittadino alla conservazione delle stesse, sussiste, però, il dovere da parte degli enti pubblici di rispettare il generale principio del “neminem laedere” in base al quale tutti sono tenuti al dovere (generico) di non ledere l'altrui sfera giuridica. Tale principio è posto a fondamento della responsabilità extracontrattuale: art. 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito) secondo cui “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. In altri termini, chiunque viola il divieto del “neminem laedere” è obbligato al risarcimento del danno arrecato.

Sul piano processuale, sulla questione della riconducibilità della responsabilità della Pubblica Amministrazione - per i danni subiti dall'utente e dovuti ad omessa o insufficiente manutenzione stradale - alla responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c. o a quella c.d. oggettiva ai sensi dell’art. 2051 c.c. si sono sviluppate due correnti giurisprudenziali.

 


La responsabilità della P.A. ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.

L’orientamento tradizionale in materia individuava il referente normativo nell’art. 2043 c.c.: tale norma impone, nell'osservanza della norma primaria del “neminem laedere”, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto (cd. insidia e/o trabocchetto); detta responsabilità, pertanto, è configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c., l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (ex multis, Cass.Civ., Sez. II I, 7 febbraio 2005, n. 2410; Cass.Civ., Sez. III, 1° dicembre 2004, n. 22592; Cass.Civ., Sez. III, 21 dicembre 2001, n. 16179).

Tale tesi fonda sul presupposto che alla P.A., in tali casi, non si applicherebbe il regime di responsabilità ex art. 2051 c.c. dal momento che il proprietario delle cose da cui promana il danno sarebbe responsabile, ai sensi della citata disposizione, solo in quanto ne sia custode ovvero eserciti un effettivo potere di controllo sul bene (cfr. Cass. n. 20827/06).

Il regime di responsabilità da cose in custodia - prosegue l'orientamento in questione - non sarebbe quindi applicabile alla P.A., allorché sul bene di sua proprietà, come nel caso del tracciato stradale, non sia possibile, per la notevole estensione del bene e per la circostanza dell'utilizzazione diffusa e generale da parte degli utenti, un controllo effettivo utile ad evitare fonti di pericolo per gli utenti.

In sostanza, l’esclusione in parola si basa sul principio “ad impossibilia nemo tenetur”, per il quale il comportamento esigibile dal debitore deve essere possibile e tale non è quello diretto ad evitare un danno oggettivamente inevitabile. Questo sistema di responsabilità comporta, tuttavia, un aggravio dell’onere probatorio in capo all’utente della strada il quale, per vedere accolta la sua pretesa, deve, ai sensi dell’art. 2697 c.c., produrre la prova del danno e del nesso di causalità, oltre che quella dell’insidia. In sostanza, si tratta di dimostrare che, nonostante la correttezza del suo comportamento, l’evento lesivo è inevitabile con violazione del principio del “neminem laedere” da parte della Pubblica Amministrazione.

 


La responsabilità della P.A. ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.

A fronte di tale prospettazione, la più recente e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte e dei giudici di merito sostiene che la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c. non rimane esclusa in modo automatico in ragione dell'estensione della rete viaria e dell'uso da parte della collettività, che costituiscono meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, sicché, laddove tale esercizio risultasse in concreto impossibile, resta esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità: “…Con riguardo ai beni del demanio stradale, pertanto, la possibilità in concreto della custodia va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade ma anche alle loro caratteristiche, alla  posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che condizionano largamente anche le aspettative della generalità degli utenti” (Cass.   Civ., Sez. III, 26 settembre 2006, n. 20823; - In senso conforme alla riconducibilità della responsabilità della P.A. proprietaria di una strada pubblica, per i danni subìti dall'utente di detta strada, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. e, quindi, alla presunzione posta a carico del "custode”  Cass.Civ., Sez. III, 23 luglio 2003, n. 11446; Cass.Civ., 15 gennaio 2003, n. 488; Cass.Civ., 13 gennaio 2003, n. 298).

Ciò in quanto, con specifico riferimento alla responsabilità degli enti locali, dalla proprietà pubblica di tali enti sulle strade poste all'interno degli abitati (art. 16 all. f  L. 2248/1865) discende non solo l'obbligo per essi della manutenzione, come stabilito dall'art. 5 R.D. 15/11/ 1923 n. 2506, ma anche il distinto obbligo di custodia, dovendosi applicare, pertanto, il più severo regime di cui al citato art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 4495/11, 8157/09, 7763/07).

Tale orientamento è stato poi ritenuto applicabile anche al caso di tutti gli enti proprietari delle strade ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 285 del 1992, nonché ai concessionari di autostrade (Cass. n. 4495/11).

La tesi si fonda sul dovere di custodia gravante sull'ente pubblico, il quale disporrebbe di un potere fisico diretto e non occasionale su una cosa, controllo che si concreterebbe nell'attività di vigilare e provvedere affinché la cosa non arrechi pregiudizio ad altri.

E' ormai jus receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione l'applicabilità alla Pubblica Amministrazione di tale regime d'imputazione della responsabilità (cfr. Cass. Civ. ord. n. 7805 del 27.3.2017; Cass. 12/03/2013, n. 6101; Cass. 18/10/2011, n. 21508).
Orbene, dal punto di vista processuale, il regime di responsabilità ex art. 2051 c.c. implica una posizione più favorevole al danneggiato, dal momento che, sia considerando tale forma di responsabilità quale responsabilità oggettiva, sia considerando che si tratti invece di una forma di responsabilità per colpa presunta, prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode (“senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza”, Cass. Civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) onde sarà sufficiente dimostrare la sussistenza del danno, ed il nesso causale tra lo stesso e il bene oggetto di custodia, gravando invece sull’ente proprietario l'onere di dimostrare che la situazione di pericolo sia derivata da terzi o da una imprevedibile alterazione dello stato della cosa non immediatamente rimuovibile [c.d. caso fortuito che è qualificazione incidente, quindi, sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (cfr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384)].

La responsabilità da cose in custodia prescinde, dunque, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. Civ., sent. 22 marzo 2011, n. 6529; Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279,  Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).

In altri termini la prova del nesso tra cosa in custodia ed evento si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa considerata nella sua globalità (cfr. Cass., sez. III, 16 -02 -2001, n. 2331: "Ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno").

Ed ancora: “al fine di escludere la responsabilità del custode, a norma dell’articolo 2051 del c.c. è irrilevante la circostanza che il custode sia stato diligente, atteso che questa non esclude la sua responsabilità per danno dalla cosa, se non è provato il fortuito. Poiché la responsabilità  si fonda non su un comportamento o una attività del custode, ma su una relazione di custodia, intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non a un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all’elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi” (cfr. Cass., sez. III, 11 gennaio 2005, n. 376).

La presunzione di colpa, una volta provato dal danneggiato il nesso causale tra (condizioni della) cosa ed evento, resta, perciò, esclusa soltanto nel caso in cui l'evento dannoso debba essere ricondotto al caso fortuito e tale concetto va interpretato nel suo senso più ampio, comprensivo anche della colpa esclusiva del danneggiato.
In simili fattispecie sul determinismo dell'evento influiscono, infatti, fattori causali autonomi e del tutto estranei alla sfera di controllo del custode e, quindi, per lui inevitabili [cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008, secondo cui "nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode. Peraltro il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità è talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra un caso fortuito. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad un infortunio occorso al ricorrente danneggiato nel tuffarsi in un lago da un pontile di attracco per imbarcazioni, aveva escluso il nesso di causalità tra il detto pontile e l'incidente in questione e ascritto l'evento lesivo esclusivamente al comportamento dell'attore)]".

Il principio di auto responsabilità costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, in forza del quale ognuno deve risentire, nella propria sfera giuridica, delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.

Ancora la Suprema Corte, in tema di responsabilità da cose in custodia e condotta del danneggiato, ha confermato la decisione dei giudici del merito i quali avevano escluso la responsabilità dell'Ente per l'infortunio occorso ad un cittadino caduto in ora notturna per la presenza di una buca priva di segnalazione sul manto stradale, allorché sia emerso che la mancanza di pavimentazione era ben visibile nonostante l'ora notturna, che la parte conosceva molto bene il luogo della caduta e che, in considerazione della sua età (44 anni), avrebbe potuto facilmente spostarsi aggirando il pericolo, sicché la responsabilità del fatto dannoso andava ascritta alla sua disattenzione nella circostanza della caduta, tale da integrare gli estremi del caso fortuito (Cass. Civ., Sez. VI, 9 marzo 2015, n. 4663; cfr . anche, in termini, Tribunale Milano, Sez. X, 3 luglio 2012, n. 8096).

Sul principio di auto responsabilità merita ricordare una interessante pronuncia che colpevolizza finanche il pedone investito.
Il Tribunale di Genova, con la sentenza 645/2015, in applicazione dei dettami della Suprema Corte in materia, ha statuito: “In ordine alla responsabilità, occorre ricordare che, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall’art. 2054 c.c. è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”.

Se, invece, il comportamento colposo del danneggiato nella fattispecie concreta non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può anche integrare il concorso colposo del danneggiante nella produzione del danno ai fini dell’art. 1227 c.c., comma 1 (sul punto, Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 6529).

Non si può, cioè, sostenere che detto comportamento colposo del danneggiante, integrante fortuito, è rilevante nella fattispecie solo se raggiunge un grado tale da costituire causa esclusiva del danno stesso.

Potrebbe, infatti, in concreto, limitarsi ad un livello, per così dire, più basso, integrando in questo caso il fatto colposo concorrente del danneggiante nella produzione dell’evento dannoso (art. 1227 e 2056 c.c.). Non vi è ragione in questa ipotesi di escludere, con riferimento all’art. 2051 c.c., l’applicabilità dell’art. 1227 c.c., comma 1. L’art. 1227 c.c., comma 1, a norma del quale, quando vi è concorso di colpa del danneggiato, la responsabilità del danneggiante è diminuita secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate, sì applica anche nei casi di responsabilità oggettiva del custode perché è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso. (Cass. 20/07/2002, n. 10641; Cass. 26 aprile 1994, n. 3957; Cass. 7 giugno 2000, n. 7727).

 


La liquidazione del danno

All’accertamento della responsabilità della Pubblica Amministrazione consegue la liquidazione al danneggiato del danno patrimoniale e non patrimoniale allegato e provato.

"Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio). La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi o moratori". Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione. Tali interessi non vanno, però, calcolati sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712). La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed a quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo (Trib. Bolzano, Sentenza n. 389/2020 del 28/04/2020).

 


Il danno cd. da “fermo tecnico”

La giurisprudenza di legittimità, a più riprese, ha affermato il principio per cui anche il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 20620 del 14/10/2015; vedasi, in senso del tutto conforme e più di recente, Cass. civ., Ordinanza n. 5447 del 28/02/2020).

A tal proposito, trattandosi di voci di danno agevolmente dimostrabili, devesi ricordare che il ricorso alla liquidazione equitativa non può ammettersi nel caso in cui debba supplirsi a carenze di allegazioni della parte danneggiata (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 127 del 08/01/2016, secondo cui “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso)” (ancora Trib. Bolzano, Sentenza n. 389/2020 del 28/04/2020).

 

Articolo del:


di Avv. Luciano Trifogli

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse