Quietanza di pagamento: risvolti giurisprudenziali


2) Parte seconda
Quietanza di pagamento: risvolti giurisprudenziali
Circa la simulazione della quietanza, resta da chiarire che nel rapporto interno tra creditore quietanzante e debitore favorito, l'ammissione della prova documentale e l'esclusione della prova testimoniale - l'applicazione, quindi, degli artt. 1417, 2722 e 2726 c.c., anziché dell'art. 2732 c.c., di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite (sent .Cass. Civ. S.U. 13 maggio 2002, n. 6877) - risponde alla logica del c.d. conflitto di prove, non essendovi motivo di estendere alla collisione tra scrittura e scrittura la regola che previene la collisione tra scrittura e testimonianza».
La quietanza, pertanto, è quella dichiarazione con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) attesta di aver ricevuto la prestazione a lui dovuta, tutelando il debitore al riparo da ogni ulteriore pretesa.
L'art. 1199 c.c. non prevede alcun tipo di formalità, tuttavia, ai fini liberatori è necessario che la quietanza attesti il titolo o la causa del pagamento, indicando in modo adeguato l’obbligazione adempiuta.

Tra le diverse tipologie di quietanza si include anche la fattura commerciale, documento fiscale la cui emissione è connessa all'esecuzione della prestazione, secondo il principio contabile di competenza. E’ necessaria in essa l'apposizione della sigla "pagato" - o altra equivalente -, sottoscritta dal soggetto proveniente , che indichi sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto.
La quietanza-fattura rilasciata al debitore costituisce ad ogni effetto una prova documentale precostituita dell’eseguita prestazione, a garanzia di qualsivoglia eventuale illegittima pretesa, id est una confessione stragiudiziale dell’avvenuto pagamento dell’obbligazione, come tale revocabile solo per errore o violenza, ai sensi dell’art. 2732 c.c., vizi il cui onere probatorio incombe sulla parte opposta.

L’istituto è stato oggetto di riflessioni giurisprudenziali atti a specificare e approfondire profili ancora troppo fumosi.
Solo in tempi recenti, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato "A fronte di quietanza in forma tipica, cioè di atto rilasciato dal creditore al debitore, al creditore quietanzante non è sufficiente, per superare la vincolatività della dichiarazione, provare di non avere ricevuto il pagamento, perché il modello di riferimento non è quello della relevatio ab onere probandi e dell'inversione dell'onere della prova che caratterizza le dichiarazioni ricognitive asseverative di diritti ex art. 1988 c.c. Il creditore è ammesso ad impugnare la quietanza non veridica soltanto attraverso la dimostrazione - con ogni mezzo - che il divario esistente tra realtà e dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza. Fuori di questi casi, vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla contra se pronuntiatio asseverativa del fatto dell'intervenuto pagamento, seppure non corrispondente al vero.( CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 19 maggio 2015, n.10202)."

Ed ancora "La quietanza di pagamento del prezzo di un immobile rilasciata dal marito non vale come prova anche nei confronti della moglie. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 12 novembre 2015 n. 23128, accogliendo il ricorso (dell'erede) della promittente venditrice contro la decisione che disponeva il trasferimento di alcuni beni immobili a quello che ormai era stato ritenuto l'acquirente a tutti gli effetti."(Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 12 novembre 2015 n. 23128).

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di Avv. Maria Augusto

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