Quando nell'interposizione di manodopera l’IVA è indetraibile


Il committente non può detrarre l’Iva se il contratto di interposizione di manodopera è “fittizio”
Quando nell'interposizione di manodopera l’IVA è indetraibile

 

Uno degli ambiti in cui occorre prestare molta attenzione in materia tributaria e che ricomprende anche il settore della contrattualistica lavorativa è quello dell’interposizione di mano d’opera.

E restringendo ulteriormente il campo alla normativa Iva è necessario verificare se esistano i presupposti per la sua applicazione, pena la sua indetraibilità e le sue eventuali contestazioni da parte dell’amministrazione fiscale. Prima di tutto, però, è bene chiarire cosa sia l'interposizione di mano d'opera.

 

L’interposizione di mano d'opera

L’interposizione di mano d'opera è uno strumento in base al quale un datore di lavoro (anche denominato committente o interponente) necessita di manodopera, ma al posto di assumere direttamente personale, si avvale delle prestazioni di lavoratori già assunti da un terzo.

E nel caso di specie occorre prestare l’attenzione alla fatturazione in merito all’applicazione dell’Iva.

Preliminarmente, va accennato che l’interposizione di mano d’opera è stata vietata per lungo tempo dopo il suo espresso divieto introdotto con la L. 1369/60. Il legislatore, con tale divieto, intendeva evitare che attraverso fittizi contratti di appalto si usufruisse di manodopera senza la necessità di stipulare contratti di lavoro.
La svolta ci fu dapprima con la Legge 196/1997, con cui il legislatore regolamentò le attività di interposizione di manodopera attraverso specifici soggetti autorizzati (ovvero le agenzie interinali) e poi con il D.Lgs.276/2003 (c.d. “riforma Biagi”) che disciplinò in maniera più approfondita l’ambito di azione prevedendo due principali tipologie di interposizione di manodopera e quella residuale del “distacco”.

Senza entrare eccessivamente nel merito, le due tipologie principali di interposizione di manodopera previste oggi dalla vigente normativa sono:

1.    La somministrazione: l’attività consiste nella ricerca, nella selezione e nell’acquisizione di personale da far lavorare presso le aziende clienti; è l’attività tipica delle agenzie interinali che possono svolgere la loro funzione solamente se rispettano determinati requisiti giuridici e societari e se sono in possesso di un’autorizzazione del Ministero del Lavoro

2.    L’appalto: “(…) è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro” (art. 1655 c.c.).

La tipologia residuale è il distacco. Prevista dal primo comma dell’art. 30 della Legge Biagi, il distacco “si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.


La corretta applicazione dell’Iva nell’interposizione di manodopera

La corretta applicazione dell’Iva nell’interposizione di manodopera si ha quando i rapporti tra il committente e l’agenzia interinale/appaltatore/datore di lavoro terzo esiste una “reale” interposizione di manodopera. In caso contrario, l’Iva sarebbe applicata indebitamente e, dunque, non potrebbe essere detraibile. Perché non vi siano distorsioni nel rapporto giuridico, con conseguenze fiscali, il legislatore ha posto dei paletti ben precisi in base alla specifica tipologia di interposizione.

•    Nella somministrazione la normativa prevede requisiti specifici e un’autorizzazione del Ministero del Lavoro che garantiscano la correttezza e trasparenza nello svolgimento dell’attività; è bene precisare che in questo caso, proprio l’interposizione di manodopera è l’attività caratteristica delle agenzie, dunque, il rischio di comportamenti elusivi della normativa è pressoché azzerato a differenza di quanto accade con l’appalto e il distacco.

•    Nell’appalto, affinché vi possa essere interposizione di manodopera è essenziale che l’appaltatore organizzi personalmente e assumendosi i rischi di impresa, i mezzi e il personale che opera a beneficio del committente; per chiarire il concetto con un esempio, si ha interposizione di manodopera se gli operai alle dipendenze dell’appaltatore lavorano presso il committente, ma sono gestiti e coordinati dall’appaltatore stesso. Se fossero sotto la guida e supervisione del committente, l’interposizione sarebbe “fittizia”.

•    Nel distacco, il legislatore prevede che il “datore di lavoro terzo”, nel “prestare” la sua manodopera:
     - debba ottenere un soddisfacimento o un interesse (che può anche non essere strettamente economico, come ad esempio, quello di farsi conoscere)
     - debba concedere l’interposizione per un tempo determinato e non in maniera definitiva
     - debba ottenere l’adempimento di una specifica attività lavorativa e non generica.

Nel caso l’interposizione di manodopera sia corretta e trasparente, l’Iva applicata sul costo della “fornitura di personale” è detraibile. Nel caso contrario, è indetraibile.

 

Quando nell'interposizione di manodopera l’IVA è indetraibile

Dunque, se si ha un comportamento elusivo nell’interposizione di manodopera tale per cui il committente utilizza forza lavoro di un datore di lavoro terzo, in genere appaltatore, senza però avere la necessità di assumere i lavoratori con regolare contratto di lavoro, l’Iva non è detraibile.

Tale principio è stato affermato più volte dalla Corte di Cassazione (Cass. sentenza n. 16852/2013, Cass. sentenza n. 10475/2014, Cass. ordinanza n. 17805/2018).

I supremi giudici hanno nel tempo ribadito come nell’interposizione di manodopera, se vi è illiceità dell’oggetto e se la natura del contratto tra committente e datore di lavoro terzo è fittizia, il committente, non solo non potrà detrarre l’Iva, ma avrà anche l’obbligo di eseguire degli adempimenti fiscali in qualità di sostituto d’imposta.

 

Articolo del:


di AVVOCATI & PARTNERS S.R.L. - Avv. Francesca D'addario e Avv. Federica Pizzi

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