Preferibili altre misure cautelari rispetto al carcere


La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata
Preferibili altre misure cautelari rispetto al carcere
Con la Legge 16 aprile 2015, n. 47 il legislatore ha introdotto significative novità in materia di misure cautelari personali. La linea seguita nel dettare le nuove disposizioni pare essere quella di un maggior garantismo penale e, di conseguenza, un minor "atteggiamento inquisitorio" nei confronti dell’imputato che, fino a sentenza definitiva, secondo il nostro ordinamento, deve essere considerato innocente.

La Legge citata si è occupata, dunque, di ridisegnare le misure cautelari applicabili all’imputato ante iudicium, prima cioè che sia emesso un giudizio di colpevolezza o meno.
Linea conduttrice della riforma è quella di privilegiare, dove è possibile, l’adozione di altre misure cautelari personali differenti dalla custodia cautelare in carcere, che resta prevista unicamente dove non sia possibile ricorrere a una misura cautelare alternativa.

Di qui, l’idea che il legislatore abbia dato una svolta garantista rispetto alla precedente disciplina dettata dalla precedente Legge 26 luglio 1975, n. 354. Eppure, molto probabilmente avrà giocato il problema tutto italiano e ancora non risolto del sovraffollamento delle carceri che è costato già diversi moniti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Dunque, il legislatore ha deciso di privilegiare altre misure cautelari in alternativa al carcere.

Innanzitutto, viene modificato l'art. 275 del codice di procedura penale che, al primo comma recita: "La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata". Viene meno, dunque, l’adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in favore di altre misure interdittive o coercitive che limitano la libertà personale. La custodia cautelare in carcere diventa così una extrema ratio.

Modificati anche i presupposti per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. La legge 16 aprile 2015, n. 47 ha modificato anche l’art. 274, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. sancendo che per poter applicare la misura carceraria è necessario che il "pericolo di fuga" o la "reiterazione del reato" siano non solo concreti, ma anche attuali. Vi è da sottolineare che i concetti di concretezza ed attualità non si riferiscono alla gravità del reato per cui si è imputati, ma si riferiscono al rischio che il reato possa essere ricommesso immanentemente.

Infatti, la mancanza di correlazione tra la gravità del capo di imputazione e l’applicazione della custodia cautelare in carcere si evince dal fatto che la riforma prevede la preferenza di altre misure cautelari alternative alla custodia in carcere anche per reati quali omicidio, violenza sessuale e sequestro di persona a scopo di estorsione. La custodia cautelare in carcere resta, invece, idonea per i delitti di mafia, di associazione terroristica, nazionale ed internazionale ed associazione sovversiva.

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di Avv. Alessandro BRUNO

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