Polizze vita: il beneficiario deve pagare le tasse?


L’AdE chiarisce quale sia il regime fiscale da applicare alle somme percepite dal beneficiario in caso di morte del contraente di una polizza vita
Polizze vita: il beneficiario deve pagare le tasse?
Prima dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014), era previsto che le somme ricevute dal beneficiario di una polizza vita e percepite a fronte della morte del contraente della polizza stessa fossero totalmente esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).
Ciò significa che, in caso di morte dell’assicurato, il beneficiario percepiva l’intera somma prevista dalla polizza vita, comprensiva anche degli eventuali rendimenti finanziari, senza che questa venisse tassata.

Dopo l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 alcuni aspetti fiscali sono stati modificati creando non pochi dubbi e incertezze agli addetti ai lavori in merito a quale regime fiscale applicare.
Per dissipare ogni dubbio l’Agenzia delle Entrate ha emesso lacircolare 8/E del 1° aprile 2016 attraverso la quale ha fornito dei chiarimenti al riguardo.

L’agenzia delle Entrate distingue i regimi fiscali neidue casi diversi di contratto:
- contratti di assicurazione "temporanea caso morte": in questo caso i premi versati dall’assicurato sono a copertura del rischio demografico e, dunque, il regime fiscale resta invariato rispetto al passato. Ciò significa che l’ammontare della somma percepita dal beneficiario della polizza, in caso di morte dell’assicurato, sono esenti da Irpef

- contratti di assicurazione mista: in questo casoi premi versati dall’assicurato sono in parte a copertura del rischio demografico e in parte finalizzati a capitalizzare quanto versato. L’agenzia ha chiarito che sulla componente dei premi versati a titolo di copertura di rischio demografico (quindi per il caso di morte dell’assicurato) la quota è esente da Irpef, mentre per la quota finalizzata alla capitalizzazione dei premi è prevista la tassazione. Dunque, la quota da tassare, cioè la parte imponibile, corrisponde alla differenza tra l’ammontare percepito (c.d. valore di riscatto) e quello versato (totale dei premi).

Ma a quanto ammonta la tassazione?
La tassazione dipende da quando è avvenuto il rendimento. Nello specifico:
- per i rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2011, si applica un`aliquota del 12,5% per cento
- per i rendimenti maturati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, si applica un`aliquota del 20% per cento
- per i rendimenti maturati dopo il 1° luglio 2014, si applica un`aliquota del 26% per cento

La circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce anche il regime fiscale da adottare in caso di prestazioni ricorrenti delle polizze e di altri aspetti legati ai contratti.

Per avere informazioni aggiuntive o per in caso di assistenza, il nostro studio è disponibile ad offrirvi assistenza.

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di Bruno Mauro

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